Fideiussione: evoluzione e problematiche interpretative

25 Marzo 2026

Una breve introduzione alla disciplina della fideiussione anticipa l’analisi incentrata sulla validità delle fideiussioni predisposte secondo lo schema ABI.

Premessa

La fideiussione, disciplinata dagli artt. 1936 ss. c.c., rappresenta una garanzia personale mediante la quale il fideiussore si impegna, nei confronti del creditore, ad adempiere l’obbligazione contratta dal debitore, qualora quest’ultimo risulti inadempiente. Tale istituto implica l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra il debitore principale e il creditore e, in conformità al suddetto rapporto, il garante e il creditore stabiliscono i termini della prestazione di garanzia.

Sotto tale profilo, particolare rilievo assume la distinzione tra fideiussione specifica e fideiussione omnibus. In particolare, la c.d. la fideiussione omnibus rappresenta una forma di garanzia personale mediante la quale il fideiussore si impegna a garantire tutte le obbligazioni, presenti e future, che il debitore ha assunto o potrà assumere nei confronti del creditore, fino al limite massimo stabilito dall’art. 1938 c.c. Al contrario, la fideiussione ordinaria concerne esclusivamente un determinato rapporto giuridico (Cass. civ. 25 ottobre 2016, n. 21521).

Questa breve introduzione alla disciplina della fideiussione anticipa l’analisi incentrata sulla validità delle fideiussioni predisposte secondo lo schema ABI.

Com’è noto, l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) nell’ottobre del 2002 ha predisposto uno schema negoziale contenente le clausole standard relative alle fideiussioni omnibus, istituzionalizzando una prassi bancaria consolidata.

Tuttavia, la Banca d’Italia, il 2 maggio 2005, con il Provvedimento n. 55 ha dichiarato nulle le clausole previste agli artt. 2 (c.d. clausola di reviviscenza), 6 (clausola di deroga all’art. 1957 c.c.) e 8 (c.d. clausola di sopravvivenza) inserite nello schema negoziale elaborato dall’ABI, per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990, ovvero la normativa sulla tutela della concorrenza e del mercato (c.d. legge antitrust), riguardante le intese restrittive della libertà di concorrenza.

Tali clausole, secondo la Banca d’Italia, non sono funzionali a garantire l’accesso al credito, ma hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Per questo motivo, le stesse, ove inserite all’interno di uno schema contrattuale reiteratamente adottato da un elevato numero di banche, determinano effettivi distorsivi della concorrenza, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato.

In seguito alla costante prassi degli istituti di credito di stipulare fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI, includendo le clausole ritenute anticoncorrenziali dalla Banca d’Italia, è emersa la problematica relativa alla validità dei cosiddetti contratti «a valle».

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 41994/2021, sono intervenute sulla citata questione relativa alla sorte delle fideiussioni (omnibus) contenenti le clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini previsti dall’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, come disciplinate dagli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI. La Corte ha accolto l’orientamento della nullità parziale, limitandola esclusivamente alle clausole che riproducano quelle dichiarate anticoncorrenziali dalla Banca d’Italia, salvo che dal contratto stesso, o da prove diverse, emerga una differente volontà negoziale delle parti. Secondo le Sezioni Unite, i contratti stipulati a valle di accordi contrari alla normativa antitrust – poiché rappresentano lo sbocco dell’intesa vietata, necessario per concretizzarne ed attuarne gli effetti (Cass., sez. un., n. 2207/2005) – assumono anch’essi natura anticoncorrenziale e risultano affetti dallo stesso vizio di invalidità che colpisce l’accordo a monte. Si configura, pertanto, la nullità speciale prevista dagli artt. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e dall'art. 2, lett. a), l. n. 287 del 1990, finalizzata alla tutela dell’interesse pubblico e, in particolare, dell’ordine pubblico economico.

In relazione all’oggetto dell’accertamento, la S.C., richiamando i principi sanciti dalla Corte di cassazione n. 13846/2019 e valutando l'elevata efficacia probatoria del provvedimento del 2005, ha osservato che il giudice è tenuto, per un verso, ad apprezzare il contenuto complessivo del provvedimento e, per altro verso, a verificare la corrispondenza tra le condizioni contrattuali contestate e quelle censurate dall’Autorità.

Come osservato in dottrina, in tale evenienza, può, pertanto, presumersi la presenza di un «collegamento funzionale» tra il contratto concluso «a valle», contenente le clausole vietate, e l’intesa «a monte» (Magliuolo, 2).

Questioni rimaste irrisolte all’indomani della sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021

Nonostante l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, persistono significative incertezze riguardo alla disciplina delle garanzie conformi allo schema ABI, ma rilasciate in un intervallo diverso da quello oggetto di accertamento da parte della Banca d’Italia, nonché di quelle costituenti fideiussioni specifiche.

La questione sorge in virtù del fatto che i principi stabiliti da Sezioni Unite n. 41994/2021 delineano le conseguenze civilistiche di un’intesa anticoncorrenziale che ha riguardato uno schema contrattuale specificamente predisposto non per tutte le tipologie di fideiussione rilasciate a favore di istituti bancari, ma in particolare per la fideiussione omnibus. Contestualmente, l’indagine condotta dalla Banca d’Italia ha interessato un periodo limitato, compreso tra ottobre 2002 e maggio 2005.

In base all’orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità e di merito, l’accertamento effettuato dalla Banca d’Italia, così come i principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 41994/2021, non possono essere applicati né alle fideiussioni specifiche (ex multis cfr. Cass. civ. 16 novembre 2025, n. 30208; Cass. 12.11.2025, n. 29805; Cass. civ. 3 aprile 2025, n. 8872; Cass. civ. 1° aprile 2025, n. 8869; Cass. civ. 17 gennaio 2025, n. 1170; Cass. civ. 10 gennaio 2025, n. 657; Cass. civ. 10 gennaio 2025, n. 660; Cass. civ. 25 novembre 2024, n. 30383; App. Torino 29 novembre 2024, n. 983; Trib. Potenza 4 ottobre 2024, n. 1586; Trib. Padova 18 luglio 2024; Trib. Ascoli Piceno 18 gennaio 2024, n. 47. In senso contrario, cfr. Cass. civ. 21 ottobre 2024, n. 27243; Trib. Livorno 14 febbraio 2022, n. 148; Trib. Torino 7 ottobre 2022, n. 3897) né a quelle rilasciate in periodi temporali differenti rispetto a quello oggetto di accertamento (ex multis cfr. Cass. civ. 17 gennaio 2025, n. 1170; Cass. civ. 12 dicembre 2024, n. 32198; Cass. civ. 12 dicembre 2024, n. 32192; Cass. civ. 11 novembre 2024, n. 31991; Cass. civ. 15 luglio 2024, n. 19401; Cass. civ. 25 novembre 2023, n. 30383; App. Torino 29 novembre 2024, n. 983; Trib. Milano 3 ottobre 2023, n. 7526; App. Roma 13 luglio 2023).

Questo orientamento valorizza due aspetti fondamentali: innanzitutto, è la stessa la Banca d’Italia ad aver sottolineato le rilevanti differenze tra fideiussioni omnibus e specifiche, evidenziando che le fideiussioni specifiche sono caratterizzate da una maggiore efficienza economica rispetto alle garanzie omnibus, nonché da rischi anticoncorrenziali inferiori (Cass. 2.8.2024, n. 21841. In senso critico, Amato, 304). Inoltre, il Provvedimento della Banca d’Italia non costituisce «prova privilegiata» in riferimento alle fideiussioni specifiche o a quelle emesse in periodi diversi da quelli esaminati, in quanto solo con riguardo alle fideiussioni omnibus e limitatamente al periodo compreso tra il 2002 e il 2005 è stata verificata la natura anticoncorrenziali delle clausole in oggetto (Cass. civ. 25 novembre 2024, n. 30383).

Alla luce di ciò, si rende necessario definire l’ambito dell’onere della prova relativo alla nullità parziale delle fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI o emesse in periodi diversi da quelli oggetto di accertamento.

L'onere della prova gravante sul fideiussore che invochi la nullità (parziale) della fideiussione stipulata successivamente al 2005 o relativa a specifiche operazioni

In base a un primo indirizzo interpretativo, applicando il principio generale sancito dall’art. 2697 c.c., è onere del fideiussore allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di nullità dedotta, tra cui figura la perdurante sussistenza, al momento della sottoscrizione della garanzia, dell’intesa illecita. Questo onere può essere assolto mediante la produzione di moduli standard di fideiussione, utilizzati nel periodo in cui è stata stipulata la garanzia, provenienti da un’ampia gamma di istituti bancari di varie dimensioni. In tal modo, è possibile dimostrare la diffusione, presso operatori sia locali che nazionali, di una prassi relativa all’inserimento di clausole anticoncorrenziali nella modulistica delle fideiussioni offerte ai clienti nello stesso periodo della sottoscrizione della garanzia nonché evidenziare l’assenza di possibilità di negoziazione in ordine a tali clausole. Inoltre, è considerata ammissibile la richiesta di emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca garantita e delle principali banche italiane, con riferimento ai modelli di fideiussione adottati al momento della stipula della relativa garanzia (App. Roma 13 luglio 2023; Trib. Alessandria 20 gennaio 2025, n. 37; Trib. Milano 3 ottobre 2023, n. 7526).

Da questa prospettiva, si è evidenziato che, ai fini dell’integrazione della prova circa la nullità delle fideiussioni specifiche, può assumere assume rilievo la circostanza che gli istituti di credito, consapevoli dei vantaggi derivati dal diffuso impiego delle clausole relative alla garanzia omnibus, abbiano deliberatamente esteso tale prassi anche alle garanzie specifiche (Milazzo, 329).

Secondo una rigorosa interpretazione ermeneutica, per quanto concerne l’onere della prova del collegamento funzionale tra la fideiussione specifica – o rilasciata al di fuori dell’accertamento della Banca d’Italia – e l’intesa concorrenziale a monte, la semplice produzione di moduli contenenti le clausole contestate, predisposte da diversi istituti di credito, non è sufficiente a dimostrare l’illiceità dell’intesa «a monte». Ciò in quanto, la standardizzazione contrattuale non comporta automaticamente effetti anticoncorrenziali né rappresenta un elemento risolutivo per accertare l’esistenza di accordi illeciti tra gli operatori bancari. Pertanto, il fideiussore non può limitarsi a richiamare l’istruttoria della Banca d’Italia quale strumento probatorio, ma ha l’onere di introdurre una autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale, allegando fatti specifici idonei a contestare sia la presenza di un’intesa vietata, sia l’esistenza di una prassi contrattuale diffusa fra gli istituti di credito che violi le regole del mercato e della concorrenza per le modalità di applicazione uniforme dell’art. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287/1990, con riferimento agli schemi tipicamente adottati nel settore delle fideiussioni (Trib. Reggio Emilia 27 novembre 2024 n. 1176; Trib. Napoli 1 agosto 2023, n. 7965. In senso critico, Amato, 303 ss.).

In senso contrario, per quanto concerne le fideiussioni rilasciate successivamente all’accertamento della Banca d’Italia, è stato osservato che il periodo, anche prolungato, intercorrente tra l’accertamento stesso e l’emissione delle garanzie successive non può di per sé costituire presunzione di conformità delle banche al rispetto delle prescrizioni impartite dall’autorità garante. Ne consegue che grava sull’istituto di credito, in applicazione del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare la rilevanza del tempo trascorso tra il provvedimento della Banca d’Italia e l’anno di rilascio della garanzia nel giudizio di nullità parziale della fideiussione (Trib. Pavia 30 agosto 2023, n. 1060).

Da una prospettiva diversa, sebbene si ritenga che il fideiussore sia tenuto a dimostrare la persistenza, al momento della sottoscrizione dei contratti, dell’intesa illecita, è stato osservato che, nei casi di fideiussione specifica rilasciata in un periodo prossimo all’adozione del provvedimento da parte della Banca d’Italia, può considerarsi provato il carattere anticoncorrenziale delle clausole oggetto di esame (Trib. Vicenza 19 luglio 2025).

Un'ulteriore problematica, simile a quella già trattata in precedenza, riguarda le fideiussioni stipulate antecedentemente al periodo oggetto di verifica da parte della Banca d’Italia.

In proposito, di recente si è espressa la Corte di cassazione, la quale ha affermato che «una fideiussione omnibus, conformata a un modello contrattuale predisposto dall'ABI prima dell'ottobre 2002, può essere qualificata contratto «a valle» di un'intesa restrittiva «a monte», in base al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, ove il giudice compia una ricognizione di tale provvedimento, per verificare se esso integri una prova privilegiata anche con riguardo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale presente all'epoca e, in difetto di positivo riscontro in tal senso, accerti, sulla scorta di altri mezzi di prova, l'esistenza dell'intesa restrittiva che trovi espressione in una o più clausole del contratto di garanzia» (Cass. civ. 10 luglio 2025, n. 18851).

In proposito, in dottrina, è stato rilevato che tale accertamento non può essere svolto con riferimento alle fideiussioni emesse prima dell’entrata in vigore della l. n. 287/1990. Inoltre, è stato sottolineato che il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia evidenzia come la sostanziale uniformità dei contratti bancari rispetto allo schema del 2002 derivi da una prassi bancaria preesistente rispetto al modello ABI (punto 93). Dal Provvedimento n. 14252/2005 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sempre con riferimento allo schema ABI 2002 e nell’ambito dell’istruttoria della Banca d’Italia, si evince che l’impiego di modelli standardizzati ABI contenenti le clausole oggetto di analisi risale al 1987. Tuttavia, risulta complesso determinare con precisione l’effettivo grado di diffusione dello schema e il relativo utilizzo da parte degli istituti bancari, elementi necessari per dedurre la sussistenza della pratica anticoncorrenziale in esame (Panzarini, 64 ss.).

La questione sottoposta alle Sezioni Unite

In considerazione dei contrasti giurisprudenziali precedentemente analizzati, il Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 1° agosto 2025, ha rimesso la questione in via pregiudiziale alla Corte di cassazione al fine di ottenere una pronuncia risolutiva, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., sulle questioni di diritto succintamente esposte.

In virtù del provvedimento dell’11 novembre 2025, con cui la Corte di cassazione ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 363-bis c.p.c., le Sezioni Unite sono chiamate a chiarire se una fideiussione che presenti le clausole censurate dalla Banca d’Italia possa essere considerata collegata da un «nesso funzionale» all’intesa sanzionata e, quindi, dichiarata nulla, anche qualora sia stata rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 e il 2005 o relativa a rapporti giuridici specifici. In caso di risposta positiva, occorrerà precisare se la nullità sia dimostrabile semplicemente rilevando la presenza delle tre clausole nella singola fideiussione, oppure se si debba fornire un’ulteriore prova del “nesso funzionale” con l’intesa restrittiva sanzionata.

Riferimenti

Amato, La sorte delle clausole conformi allo schema ABI del 2002 contenute in fideiussioni specifiche, in Giur. it., 2, 2024, 300;

Magliulo, Contratti di fideiussione omnibus conformi allo schema ABI: dove eravamo rimasti? Brevi riflessioni sulla prova del “nesso funzionale” tra contratto “a valle” e intesa “a monte”, in judicium.it, 4 febbraio 2026;

Manelli, Le Sezioni Unite n. 41994/2021 sulla nullità parziale delle fideiussioni omnibus e la conversione del contratto ex art. 1424 c.c., in Contratti, 4, 2022, 455;

Milazzo, La nullità delle fideiussioni (anche non omnibus) su schema A.B.I., in Nuova giur. civ. comm., 2, 2025, 324;

Panzarini, Ancora sulla nullità parziale dele fideiussioni omnibus redatte in conformità allo schema ABI2003: questioni rimaste irrisolte, in Banca borsa tit. credito, 1, 2023, 53 ss.;

Scotto Di Carlo, Fideiussione omnibus conforme al modello ABI e buona fede del creditore, in Giur. it., 2, 2025, 293.

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