Revisione europea e possibile riqualificazione del reato: il giudice non è vincolato al proscioglimento
25 Marzo 2026
Massima In tema di revisione europea, la riapertura del processo è volta a neutralizzare il vizio convenzionale e non è preordinata al necessario proscioglimento dell’imputato, dovendo il giudice decidere secondo le regole proprie del grado restituito. Ne consegue che, ove si tratti della riedizione di un giudizio di appello avverso sentenza assolutoria, egli non può ribaltare la pronuncia di primo grado limitandosi ad escludere la scriminante posta a fondamento del proscioglimento, ma deve esaminare anche i profili ulteriori ineludibili ai fini dell’affermazione di responsabilità, incluso l’elemento soggettivo del reato. Il caso La vicenda trae origine da un complesso iter giudiziario che ha visto imputati due soggetti per i reati di omicidio ai sensi degli artt. 110, 575 e 61, n. 1, c.p. (capo A), e di tentato omicidio ex artt. 56, 575 c.p. (capo B), per aver aggredito e cagionato la morte di una persona attraverso l’esplosione di un colpo di pistola che, al contempo, ha ferito gravemente la madre della vittima. L’esatta dinamica dell’accaduto è stata oggetto di diverse pronunce che si possono così sintetizzare: (i) in data 2 dicembre 2008, la Corte di assise di Lecce assolveva gli imputati per entrambi i capi di imputazione, per uno, riconoscendo la sussistenza della scriminante della legittima difesa, per l’altro, per non aver commesso il fatto; (ii) in data 28 novembre 2011, la Corte di assise di appello di Lecce riformava la sentenza appellata dal Pubblico ministero, dal Procuratore generale e dalle parti civili, ritenendo entrambi gli imputati responsabili dei reati loro ascritti secondo la fattispecie di aberratio ictus prevista dall’art. 82 c.p.; (iii) in data 5 marzo 2014, la prima sezione penale della Corte di cassazione annullava con rinvio la sentenza di appello limitatamente al concorso nel reato di omicidio da parte di uno dei coimputati - nonché con riferimento all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche per entrambi - stante la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di seguito, CEDU) legata alla mancata nuova escussione di un teste decisivo; (iv) in data 7 maggio 2015, in sede di rinvio, la Corte di assise di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, condannava l’imputato per il capo A dell’imputazione a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p. e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis c.p., rideterminava la pena inflitta per l’altro coimputato; (v) in data 22 ottobre 2020, la Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito, Corte Edu), adita per la violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU, condannava lo Stato italiano al risarcimento del danno morale in ragione dell’omessa rinnovazione dell’istruttoria da parte della Corte di assise di appello; (vi) in data 9 settembre 2021, la prima sezione penale della Corte di cassazione, con riferimento al solo coimputato che aveva adito la Corte Edu, annullava l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revisione emessa dalla Corte di appello di Potenza, rinviando per la celebrazione di un nuovo giudizio di revisione dinanzi alla Corte di appello di Catanzaro; (vii) in data 27 maggio 2022, la Corte di appello di Catanzaro, previo esame dell’imputato ed escussione di un testimone, rigettava la richiesta di revisione; (viii) attraverso la sentenza n. 39493 del 5 luglio 2023, la Corte di cassazione annullava la suddetta pronuncia, rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, ritenendo non pienamente soddisfatte le indicazioni della Corte Edu con riguardo alla rinnovazione dell’istruttoria; (ix) all’esito del secondo giudizio di revisione, a seguito di ulteriore rinnovazione istruttoria, la seconda sezione della Corte di appello di Catanzaro respingeva la richiesta di revisione. Avverso quest’ultima pronuncia, l’imputato presentava ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: (i) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata nuova assunzione della testimonianza del Maresciallo dei Carabinieri intervenuto nel corso della colluttazione; (ii) violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché carenza di motivazione rafforzata in violazione del principio sancito da Cass. pen., sez. un., 30 settembre 2021, n. 11586; (iii) violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’esclusione della legittima difesa; (iv) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova in merito alla mancata riqualificazione della condotta nell’ipotesi preterintenzionale di cui all’art. 584 c.p. La questione La questione processuale dalla quale muove la pronuncia in commento impone, anzitutto, di collocare correttamente il rimedio esperito dall’imputato nel quadro normativo ratione temporis applicabile. L’istanza, infatti, è stata proposta anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 e, dunque, prima dell’introduzione dell’art. 628-bis c.p.p., oggi deputato a disciplinare il rimedio volto all’eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da decisioni adottate in violazione della CEDU. Ne consegue che, a fronte della sentenza con cui la Corte Edu aveva ravvisato la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU in ragione dell’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, l’imputato ha legittimamente attivato il rimedio della revisione ai sensi dell’art. 630 c.p.p., per come interpolato dalla Corte costituzionale attraverso la pronuncia n. 113 del 7 aprile 2011. Precisamente, in tale occasione, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p. «nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, (...) per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo». Attraverso tale pronuncia ha così preso vita il rimedio straordinario della c.d. revisione europea, individuato dalla Consulta proprio nell’istituto disciplinato dall’art. 630 c.p.p., ritenuto il meccanismo più idoneo a incidere sul giudicato quando ciò si renda necessario per dare esecuzione alle decisioni definitive della Corte Edu. Con la citata sentenza, tuttavia, la Consulta ha al contempo chiarito che la revisione europea non può essere meccanicamente sovrapposta alla revisione ordinaria, poiché i possibili esiti del relativo giudizio non coincidono con quelli tipici della revisione tradizionale, imperniato sull’alternativa tra conferma della condanna e proscioglimento. La Consulta ha infatti evidenziato l’inapplicabilità di tutte quelle disposizioni che si pongano in contrasto, sul piano logico e funzionale, con lo scopo proprio del rimedio, individuato nell’esigenza di «porre l’interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della violazione accertata». In questa prospettiva, sono state ritenute incompatibili sia la condizione di ammissibilità fondata sulla prognosi assolutoria di cui all’art. 631 c.p.p., sia le previsioni contenute nei commi secondo e terzo dell’art. 637 c.p.p. Il nucleo della revisione europea, in altri termini, non risiede necessariamente nell’approdo assolutorio, bensì nella rimozione della lesione convenzionale e nella restituzione dell’interessato ad una posizione processuale epurata dal vizio accertato. Proprio in tale ottica deve essere letta la pronuncia resa dalla Corte di appello di Catanzaro, la quale non costituiva altro che la riedizione del giudizio di appello originariamente celebrato dinanzi alla Corte di assise di appello di Lecce e successivamente censurato dalla sentenza della Corte Edu. Ne discende che il giudice del rinvio era chiamato, in primo luogo, a rimuovere la violazione convenzionale ravvisata e, soltanto all’esito della rinnovazione istruttoria, a procedere alla decisione sui motivi di appello. Trattasi di un passaggio fondamentale per comprendere le ragioni sottese alla pronuncia della Corte di cassazione in commento, la quale si è al contempo confrontata con motivi di ricorso incidenti su profili eterogenei, tanto di carattere processuale quanto sostanziale. Le soluzioni giuridiche La S.C. ha anzitutto esaminato i primi tre motivi di ricorso, respingendoli e, dunque, delimitando progressivamente il perimetro effettivo del sindacato di legittimità. Il fulcro della decisione si colloca nel quarto motivo, concernente la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di omicidio preterintenzionale e, dunque, il tema del coefficiente soggettivo richiesto dalla fattispecie contestata. Ed è proprio su questo terreno che la pronuncia in commento mostra come l’accoglimento della censura non possa essere compreso se non alla luce della peculiare conformazione del giudizio di revisione europea. La S.C. muove, infatti, da una premessa decisiva: il giudizio di revisione tenutosi dinanzi alla Corte di appello di Catanzaro non aveva l’obiettivo di verificare se il condannato dovesse essere prosciolto secondo la logica propria della revisione ordinaria, bensì quella di rinnovare il segmento processuale viziato al fine di neutralizzare la violazione convenzionale accertata dalla Corte Edu. Da tale considerazione, la S.C. ne trae la conseguenza sistematica più rilevante: neutralizzata la violazione convenzionale attraverso la rinnovazione dell’istruttoria, il giudice tornava a essere investito dei medesimi doveri che incombono sul giudice di appello chiamato a ribaltare una pronuncia assolutoria. In altri termini, la revisione europea, nel caso in esame, non introduce un giudizio separato rispetto all’appello, ma ricostituisce l’appello stesso nella sua fisiologia, depurandolo dal vizio convenzionale. Da qui l’applicazione dei principi che governano la motivazione rafforzata e, più in generale, l’obbligo per il giudice di confutare in modo specifico non solo gli argomenti posti a fondamento dell’assoluzione, ma anche di confrontarsi con le ulteriori deduzioni difensive ritualmente formulate dall’imputato sino alla decisione (cfr. Cass. pen., sez. 4, 26 settembre 2023, n. 43976 e Cass. pen., sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748). Non solo. La pronuncia in esame ha altresì chiarito che il dovere del giudice di appello di pronunciarsi sui temi difensivi introdotti prima della fase decisoria non esaurisce l’ampiezza dell’obbligo motivazionale. Vi sono, infatti, questioni che, per loro natura, sono imprescindibili ai fini dell’accertamento del reato contestato e che, proprio per tale ragione, esigono una specifica trattazione anche in difetto di una espressa e puntuale sollecitazione difensiva. Tra esse rientra senz’altro il coefficiente soggettivo richiesto dalla fattispecie delittuosa. Da ciò la formulazione del principio di diritto secondo cui, in caso di assoluzione in primo grado fondata sulla ritenuta sussistenza di una scriminante, il giudice di appello, ove intenda pervenire a una decisione di condanna, non può limitarsi a disattendere il tema che aveva condotto al proscioglimento, ma deve esaminare altresì ogni altro profilo ineludibile ai fini della verifica giudiziale dell’addebito formulato dal pubblico ministero in relazione a quel capo della decisione; e tra tali profili si colloca, appunto, l’elemento soggettivo del reato, anche a prescindere da una specifica deduzione dell’imputato. In applicazione di tale principio, la S.C. ha rilevato il difetto di motivazione e, dunque, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, affinché proceda a un nuovo esame limitato alla rivalutazione del coefficiente psicologico del reato e ne dia conto con congrua e specifica motivazione. Osservazioni La pronuncia in commento si colloca nel solco tracciato dalla citata Corte cost. n. 113/2011, decisione dalla quale ha avuto origine il rimedio della revisione europea nel sistema interno. In tale arresto, la Consulta ha individuato nell’art. 630 c.p.p. la sede normativa dell’intervento additivo, sul rilievo che la revisione, tra gli strumenti allora disponibili, fosse l’unico istituto capace di assicurare la riapertura del processo con ripresa delle attività istruttorie e, dunque, il meccanismo maggiormente idoneo a dare attuazione all’obbligo di conformazione imposto dall’art. 46 della CEDU con riferimento alla violazione delle garanzie di cui all’art. 6 della medesima Convenzione. Invero, la riapertura del processo non è concepita per sovrapporre un nuovo giudizio di merito al giudicato, né per consentire una generica rimeditazione del fatto storico, ma per eliminare un vizio interno al procedimento e ricollocare l’interessato nella situazione in cui si sarebbe trovato se la violazione convenzionale non si fosse verificata. Da ciò deriva che lo scopo di tale rimedio non coincide con quello, tipico della revisione ordinaria, del necessario proscioglimento del condannato. In altri termini, ciò che deve essere restituito all’interessato non è un esito favorevole in quanto tale, ma un processo equo. Pertanto, il nuovo giudizio può ben concludersi anche con una conferma della sentenza di condanna, ovvero - come nel caso in esame - con una possibile riqualificazione giuridica del fatto di reato, purché l’esito sia il prodotto di un percorso decisorio immune dal vizio convenzionale. Per altro verso, l’intervento additivo della Consulta sull’art. 630 c.p.p. non autorizza un indiscriminato riesame del merito, ma impone di modulare la riapertura del processo in funzione del vizio convenzionale concretamente accertato. In tal senso, spetta al giudice individuare, di volta in volta, lo strumento processuale più idoneo a ricollocare l’interessato nella condizione in cui si sarebbe trovato in assenza della violazione (cfr. Cass. pen., sez. II, 12 settembre 2013, n. 37413). Ad ogni modo, ad oggi, in tale quadro si colloca l’art. 628-bis c.p.p., con il quale il legislatore ha approntato un rimedio ad hoc per dare esecuzione alle sentenze definitive della Corte Edu e, dunque, per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti da un’accertata violazione della CEDU. |