Rinuncia all’azione ex art. 2409 ed estinzione del processo

La Redazione
26 Marzo 2026

Nel caso in cui il socio abbia proposto ricorso ex art. 2409 c.c. contro gli amministratori e, a seguito di accordo transattivo con questi ultimi, abbia rinunciato all’azione, trova applicazione l’istituto dell’estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.?

In altre parole, nei procedimenti ex art. 2409 c.c., la rinuncia del socio priva, o meno, il tribunale del potere-dovere di verificare se permangano irregolarità gestorie tali da giustificare interventi correttivi? Una recente pronuncia del Tribunale di Bologna offre lo spunto per chiarire la questione.

Nel caso di specie, nelle more del procedimento ai sensi dell’art. 2409 c.c. intentato da un socio nei confronti degli amministratori per il sospetto di gravi irregolarità compiute nell’amministrazione della società, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo in conseguenza del quale hanno depositato dichiarazioni di rinuncia agli atti e di accettazione della rinuncia.

Il Tribunale dichiara l’estinzione del procedimento rilevando:

  • che il procedimento ai sensi dell’art. 2409 c.c. non ha a oggetto interessi pubblici;
  • che gli interessi privati in gioco sono interessi disponibili, poiché non sono diversi da quelli oggetto delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, che possono essere rinunciate o transatte;

In conclusione, può affermarsi che sì, nei procedimenti ex art. 2409 c.c. pendenti tra soci e amministratori, la rinuncia all’azione da parte del socio a seguito di accordo transattivo legittima l’estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 306 c.p.c., previo consenso della controparte. Il tribunale non conserva più il potere o il dovere di verificare eventuali irregolarità di gestione, essendosi estinto il processo per volontà delle parti.

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