Rinuncia all’azione ex art. 2409 ed estinzione del processo
26 Marzo 2026
In altre parole, nei procedimenti ex art. 2409 c.c., la rinuncia del socio priva, o meno, il tribunale del potere-dovere di verificare se permangano irregolarità gestorie tali da giustificare interventi correttivi? Una recente pronuncia del Tribunale di Bologna offre lo spunto per chiarire la questione. Nel caso di specie, nelle more del procedimento ai sensi dell’art. 2409 c.c. intentato da un socio nei confronti degli amministratori per il sospetto di gravi irregolarità compiute nell’amministrazione della società, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo in conseguenza del quale hanno depositato dichiarazioni di rinuncia agli atti e di accettazione della rinuncia. Il Tribunale dichiara l’estinzione del procedimento rilevando:
In conclusione, può affermarsi che sì, nei procedimenti ex art. 2409 c.c. pendenti tra soci e amministratori, la rinuncia all’azione da parte del socio a seguito di accordo transattivo legittima l’estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 306 c.p.c., previo consenso della controparte. Il tribunale non conserva più il potere o il dovere di verificare eventuali irregolarità di gestione, essendosi estinto il processo per volontà delle parti. |