Ingiunzione di ripristino di un abuso edilizio: alla Plenaria le conseguenze della sospensione giudiziale

Redazione Scientifica Processo amministrativo
25 Marzo 2026

È stata deferita alla Plenaria la questione se un provvedimento giurisdizionale che sospende o annulla l’ingiunzione di ripristino di un abuso edilizio comporta solo la sospensione del termine di 90 giorni per l’adempimento (dopo il quale il bene viene acquisito al patrimonio comunale), oppure ne determina l’interruzione. 

Un edificio con autorizzazione a uso direzionale è stato trasformato in luogo di culto da un’associazione. Il Comune ha disposto il ripristino della destinazione originaria e vietato l’uso per attività religiose, evidenziando anche l’aumento del carico urbanistico. Dopo diversi ricorsi, il Consiglio di Stato ha confermato la validità dell’ordinanza comunale. Successivamente, la polizia locale ha riscontrato che l’immobile veniva ancora utilizzato per preghiere, portando il Comune ad acquisirlo al patrimonio pubblico. L’associazione ha contestato anche questa decisione, ma il TAR ha rigettato il ricorso e la disputa è stata nuovamente rimandata al Consiglio di Stato, che ha deciso di sottoporre la questione all’Adunanza Plenaria. 

Il fulcro della questione è rappresentato dall’art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, che prevede un termine di novanta giorni decorrente dall’ingiunzione per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. L’infruttuoso decorso implica l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale in via automatica, quale conseguenza dell’omessa ottemperanza. 

Il Consiglio di Stato ha precisato che fra le ipotesi di interventi abusivi rientra anche il mutamento di destinazione d’uso privo di autorizzazione, indipendentemente dalla realizzazione di opere edilizie. In tali circostanze, il ripristino si concretizza mediante la cessazione dell’utilizzo illecito e il ritorno dell’immobile alla sua destinazione originaria. 

Rimane centrale la problematica relativa alla decorrenza dei novanta giorni. La giurisprudenza non ha espresso orientamenti univoci: una corrente ritiene che il termine rimanga sospeso durante l’efficacia del provvedimento cautelare, riprendendo dal punto di interruzione; un’altra ritiene invece che esso venga interrotto e ricominci integralmente al termine del giudizio negativo per il privato. 

Alla luce del conflitto interpretativo, la Sezione ha ritenuto opportuno deferire la questione all’Adunanza Plenaria, in quanto l’acquisizione gratuita comporta effetti definitivi sul diritto di proprietà e presuppone l’esatto computo del termine dei novanta giorni. Determinare se tale termine debba considerarsi soltanto sospeso oppure interrotto con nuovo decorso, significa incidere direttamente sulla legittimità dell’acquisizione stessa. 

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