Servizi di ingegneria e architettura: consentito l'utilizzo degli studi di fattibilità ai fini della comprova dei requisiti
25 Marzo 2026
L’art. 46 del d.lgs. n. 50/2016, nel definire gli operatori economici cui possono essere affidati i servizi di ingegneria chiarisce che essi sono «soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico finanziaria ad esse connesse». Pertanto ex lege è consentito l’utilizzo degli studi di fattibilità ai fini della comprova dei requisiti. A loro volta le Linee Guida ANAC n. 1, nel definire i servizi utilizzabili ai fini della dimostrazione dei requisiti ritengono che «tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l’opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all’art. 46, comma 1, lett. a) del codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse» (punto 2.2.2.3). «Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell’esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara» (punto 2.2.2.4). Pertanto deve ritenersi che il disciplinare di gara, che non reca alcun riferimento al livello di progettazione, abbia al riguardo inteso fare applicazione di quanto previsto nelle Linee Guida Anac. In ogni caso va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale per servizi analoghi non si intendono servizi identici. Infatti, come già osservato dal primo giudice, con statuizione non oggetto di critica in parte qua, «qualora il bando preveda come requisito di fatturato specifico lo svolgimento pregresso di servizi analoghi, tale nozione non è assimilata a quella di servizi identici, ma piuttosto, di servizi afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale. La ratio sottesa a questa condizione si rinviene nel contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche: l’intenzione è quella di soddisfare sia un requisito di natura finanziaria che di natura tecnica, individuando un operatore economico che possegga precedenti esperienze nel medesimo ambito» (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 3 novembre 2021, n. 7341; Cons. St., sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5944). Invero, «laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di "servizi analoghi", tale nozione non può essere assimilata a quella di "servizi identici" (in questo senso, da ultimo: Cons. St., sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1122), dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo (Cons. St., sez. III, 5 dicembre 2014, n. 6035, Cons. St., sez. III, 25 giugno 2013, n. 3437; Cons. St., sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1122, Cons. St., sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5530; Cons. St., sez. V, 27 aprile 2015, n. 2157, Cons. St., sez. V, 23 marzo 2015, n. 1568, Cons. St., sez. V, 25 giugno 2014, n. 3220, Cons. St., sez. V, 8 aprile 2014, n. 1668)» (così Cons. St., sez. V, 28 luglio 2015, n. 3717). Si è ancora precisato – e la sentenza appellata registra puntualmente detta precisazione – che i servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara e dialetticamente opposti ai servizi identici, connotati invece dall’essere una categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, sì da collidere con il precetto conformante le procedure di gara teso a garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato (cfr. Cons. St., sez. V, 23 novembre 2016, n. 4908; Cons. St., 25 giugno 2014, n. 3220)”. |