Linee guida del CNDCEC per l’applicazione dei criteri di quantificazione del danno ex art. 2486 c.c.

La Redazione
25 Marzo 2026

Sono state diffuse delle linee guida del CNDCEC sui metodi determinazione e quantificazione del risarcimento del danno provocato dagli amministratori in violazione dell’obbligo di gestione conservativa del patrimonio sociale al verificarsi di una causa di scioglimento.

Il documento diffuso dal CNDCEC contiene le linee guida per l’impiego corretto dei criteri utilizzabili ex art. 2486, comma 3, c.c., introdotto dall’art. 378, comma 2, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – che ha recepito gli indirizzi consolidatisi nelle prassi dei tribunali – per la liquidazione del danno arrecato alla società (a titolo contrattuale), ai soci, ai creditori sociali e ai terzi (a titolo extracontrattuale), dagli amministratori in violazione della regola dettata dall’art. 2486, comma 1, c.c.

Secondo il comma 2 dell’art. 2486 c.c., infatti, gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione di quanto stabilito al primo comma (che recita: «Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale»).

In particolare, il documento indaga i due criteri presuntivi per la determinazione del danno di cui al terzo comma:

  1. il c.d. criterio della differenza dei netti patrimoniali: il danno si presume pari alla differenza tra patrimonio netto al momento della cessazione dell’amministratore (o apertura della procedura concorsuale) e patrimonio netto alla data della causa di scioglimento, al netto dei costi “normali” necessari fino alla liquidazione. Con riferimento a tale criterio, il documento esamina a) l’individuazione delle date di riferimento e le modalità di stima dei patrimoni netti da considerare per la quantificazione della differenza; b) la definizione dei costi “sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità” che, per espressa previsione normativa devono essere detratti dalla differenza di cui al punto sub a).
  2. il residuale criterio del deficit “fallimentare”: il danno si presume pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, nel caso in cui sia stata aperta una procedura concorsuale e manchino le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per “altre ragioni” i netti patrimoniali non possono essere determinati. Il documento si occupa di chiarire, dopo una riflessione preliminare su cosa significhi “omessa tenuta delle scritture contabili”, quali siano i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, quali siano le scritture contabili e quale sia, nell’ambito di esse, la posizione del bilancio d’esercizio.

Infine, il documento si concentra sulle “altre ragioni” che impediscono la ricostruzione dei netti, indicate nel terzo comma, ultimo periodo, dell’art. 2486 c.c.

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