I limiti temporali delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi: la “seconda” CNC e la preclusione dell’uso abusivo dello strumento

25 Marzo 2026

La pronuncia affronta la questione dei limiti temporali delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi quando l’imprenditore tenti di accedere ad una “seconda” CNC per la medesima situazione di dissesto - già oggetto di precedente strumento di regolazione omologato, ma risultato inefficace - delineando i confini applicativi del principio di consecuzione tra procedure e dell’uso abusivo dello strumento negoziale.

Massima

Decorso il termine di dodici mesi per l’operare delle misure protettive concesse nell’ambito di una composizione negoziata, la conferma di nuove misure nell’ambito di una diversa composizione negoziata è impedita dal permanere del medesimo scenario di insolvenza.

Il caso

Con il provvedimento in esame, il Tribunale di Bologna affronta il tema dell’applicazione delle misure protettive in sede di seconda composizione negoziata, nel caso in cui il debitore ne abbia già usufruito per il termine massimo di dodici mesi, nell’ambito della precedente composizione negoziata.  

La vicenda processuale presenta una particolare complessità che merita un’attenta ricostruzione per comprendere al meglio la portata della decisione. La società debitrice aveva già integralmente utilizzato i dodici mesi di applicazione delle misure protettive nell’ambito di una prima composizione negoziata della crisi avviata nel luglio 2022, sfociata in accordi di ristrutturazione regolarmente omologati dal Tribunale nel 2024. Tuttavia, gli accordi omologati non avevano trovato attuazione a causa del sopraggiungere di una richiesta risarcitoria di circa ventisette milioni di euro da parte di un precedente cliente, circostanza, questa, che aveva indotto i finanziatori e gli investitori a non dare corso agli impegni assunti, determinando l’inefficacia sostanziale dell’intero strumento di regolazione.

A distanza di tre anni dalla prima composizione negoziata, pertanto, la società ha presentato una nuova istanza di composizione per la medesima situazione di crisi, richiedendo la conferma delle misure protettive ex art. 19 c.c.i.i.. A sostegno della richiesta, l’istante ha sostenuto che il parametro dei dodici mesi dovesse essere collocato nel perimetro del singolo strumento di regolazione della crisi e non nell’intera vita del debitore, argomentando che la nuova composizione rappresentasse una vicenda diversa da quella conclusasi con l’omologa degli accordi di ristrutturazione. In via subordinata, la società formulava istanza di concessione di misure cautelari atipiche con contenuto analogo alle misure protettive tipiche, nel tentativo di aggirare il limite temporale attraverso lo strumento cautelare generale.

La questione

La pronuncia si inserisce nel dibattito interpretativo relativo alla portata del limite temporale delle misure protettive di cui all’art. 8 c.c.i.i., che stabilisce il limite di dodici mesi, anche non continuativi, per la durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza. Il nodo interpretativo centrale riguarda l’individuazione del parametro di riferimento per il computo del limite massimo: se esso debba essere riferito al singolo strumento di regolazione della crisi oppure all’identità della situazione di dissesto dell’impresa.

La questione assume particolare rilievo in considerazione del dettato dell’art. 55, comma 3, c.c.i.i., in ossequio al quale le misure protettive perdono efficacia con la pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Il disposto in esame, invero, sembra lasciare spazio alla possibilità di un nuovo accesso alla “protezione patrimoniale”.

La problematica si complica ulteriormente in ragione dell’art. 25-quinquies c.c.i.i., il quale, benché vieti l’accesso alla composizione negoziata in pendenza di procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione, non chiarisce se tale preclusione operi anche quando lo strumento sia già stato oggetto di omologazione, ma sia rimasto in concreto inattuato, come nel caso di specie.

La questione giuridica diventa ancor più problematica vista la richiesta – in subordine – di applicazione di misure cautelari atipiche per aggirare il limite temporale delle misure protettive tipiche, toccando il tema dell’equilibrio tra le esigenze di tutela dell’impresa in crisi e dei diritti dei creditori.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Bologna ha risolto la questione adottando un’interpretazione sistematica dell’art. 8 c.c.i.i. che privilegia la sostanza economica sulla forma procedurale, fondando la propria decisione su una base giurisprudenziale ben consolidata. La Corte ha chiarito che il limite massimo di dodici mesi opera con riferimento alla medesima situazione di crisi o insolvenza e non può essere aggirato attraverso l’accesso ad una nuova composizione negoziata volta a regolare il medesimo dissesto.

La decisione si fonda sul principio della c.d. consecuzione tra procedure concorsuali, basato sull’identità di crisi/insolvenza, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità e ora codificato nel sistema del Codice della crisi. Come affermato dalla giurisprudenza, la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento sequenziale fra procedure volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa, unite da un rapporto di continuità causale e concettuale piuttosto che di rigorosa successione cronologica (ex multis, Cass. civ., sez. I, 23 maggio 2022, n. 16531). Invero, l’intervallo temporale intercorso tra le procedure non è di per sé ostativo alla consecutio, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell’intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure (Cass. civ., sez. I, 29 aprile 2025, n. 11226).

Nel caso di specie, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha accertato l’identità della situazione di crisi attraverso l’analisi di elementi oggettivi inequivocabili: il debito da ristrutturare era il medesimo, le risorse da distribuire ai creditori erano equivalenti e gli orizzonti del piano erano sovrapponibili. Come osservato anche dall’Esperto, infatti, la crisi oggetto di composizione non può essere definita “altra” rispetto ai precedenti percorsi, dato che anche la manovra volta alla ristrutturazione non presentava varianti di significativa rilevanza nonostante una pretesa creditoria sopravvenuta da parte di un cliente. Ed è proprio tale pretesa creditoria a dar prova provata del fatto che la situazione di crisi fosse la medesima. Invero, oltre al fatto che già al momento della prima composizione vi era il rischio che il debito in questione fosse rivendicato, in ogni caso i rapporti tra le parti erano preesistenti, tantoché si dà atto di interlocuzioni avute fra le parti per oltre due anni, al fine di addivenire ad un accordo.

La pronuncia ha quindi valorizzato il principio di proporzionalità nella concessione delle misure protettive, evidenziando come tali misure debbano essere proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

Sul punto, di particolare rilievo è il richiamo alla ratio dell’art. 8 c.c.i.i., il quale, in ossequio alla Direttiva Insolvency, ha imposto una limitazione massima alla compressione dei diritti dei creditori interessati, già compromessi, nel caso di specie, dalla condotta della società debitrice.

La decisione evidenzia come accogliere l’interpretazione proposta dalla ricorrente comporterebbe la possibilità per l’imprenditore di accedere illimitatamente ai percorsi e agli strumenti per la soluzione della medesima e persistente crisi o insolvenza, godendo della protezione del proprio patrimonio, quando in realtà la norma ha la funzione di contingentare i tempi di risoluzione della situazione di crisi.

Sul punto, il Tribunale di Bologna ha concluso che, nel caso in esame, la situazione di insolvenza affrontata dal debitore era le medesima per la quale aveva già usufruito delle misure protettive e, pertanto, non ha confermato le misure protettive in quanto ciò avrebbe compromesso in misura eccessiva i diritti dei creditori.

La decisione ha infine escluso la possibilità di aggirare il limite temporale tramite il ricorso a misure cautelari atipiche con contenuto analogo alle misure protettive tipiche, richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di merito. Invero, benché tale possibilità sia ammessa solo in ipotesi circostanziate, limitate temporalmente e/o oggettivamente, nel caso di specie la richiesta era volta ad ottenere un’inibitoria generalizzata, di contenuto analogo a quello delle misure protettive tipiche, aggirando così la durata massima annuale della protezione.

Osservazioni

La sentenza in commento si distingue per il rigore metodologico nell’applicazione al nuovo sistema del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di principi consolidati in materia di consecuzione tra procedure concorsuali, fornendo una soluzione equilibrata che tutela tanto le esigenze di risanamento dell’impresa quanto i diritti dei creditori. L’approccio sostanzialista adottato dal Tribunale di Bologna, che privilegia l’analisi della reale situazione economica dell’impresa rispetto alla mera successione formale delle procedure, risulta del tutto coerente con i principi ispiratori del Codice della crisi e con la consolidata giurisprudenza in materia.

L’orientamento espresso risulta particolarmente apprezzabile nella misura in cui valorizza il principio di buona fede e correttezza sancito dall’art. 4 c.c.i.i., che impone al debitore di «assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di crisi durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori». Sul punto, la giurisprudenza di merito ha ribadito come integri «violazione dei doveri di correttezza e buona fede» l’accesso alla composizione negoziata quando questo «non può ritenersi motivato dalla volontà di prosecuzione dell’impresa, ma si configura come strumento improprio per ottenere una falcidia del debito» (App. Bologna 14 agosto 2025, n. 1442).

La pronuncia si allinea inoltre con l’orientamento consolidato che riconosce la natura eccezionale delle misure protettive e la necessità di un loro uso proporzionato. Esse, infatti, presentano carattere funzionale rispetto alla risoluzione della situazione di crisi, tantoché la richiesta di concessione (rectius, conferma) non può costituire un diritto assoluto e incondizionato del debitore, ma è sindacabile dal Tribunale sia in ordine al contemperamento degli interessi dei creditori, sia al fine di evitare abusi processuali consistenti nell’utilizzo dello strumento per finalità meramente dilatorie.

La decisione assume particolare valore sistematico anche per la chiarezza con cui delinea i confini tra uso legittimo e uso abusivo degli strumenti di regolazione della crisi. Il Tribunale ha precisato che «al debitore è dato di tentare anche più strade, ma nella consapevolezza che, esaurito il tempo massimo anche non continuativo di un anno alla ricerca di una soluzione di risanamento/ristrutturazione del passivo, si riespanderà il diritto dei suoi creditori al ricorso agli ordinari strumenti di tutela giudiziali e stragiudiziali». Tale approccio risulta coerente con il principio generale dell’abuso del diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui si configura detta fattispecie quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale.

Tuttavia, la decisione solleva alcune questioni sistematiche di non secondario rilievo che meritano approfondimento.

In primo luogo, rimane aperta la problematica relativa alla definizione dei criteri per distinguere una “nuova” crisi da una crisi “persistente”, valutazione che richiederà ulteriori precisazioni giurisprudenziali per garantire certezza applicativa. Infatti, nonostante la sentenza fornisca compiutamente alcuni parametri oggettivi – quali identità del debito, equivalenza delle risorse, sovrapponibilità degli orizzonti del piano – non dà margini di certezza circa la loro applicazione a fattispecie concrete, lasciando di fatto al giudice adito la decisione caso per caso.

In secondo luogo, la pronuncia del Tribunale di Bologna, pur risolvendo il caso di specie, lascia aperti alcuni interrogativi di spessore sistematico, in particolare per quanto attiene agli effetti di un accordo di ristrutturazione che, sebbene formalmente omologato, rimanga sostanzialmente inattuato. La distinzione tra inefficacia giuridica e inattuazione fattuale dello strumento di regolazione della crisi potrebbe, infatti, generare complesse problematiche interpretative, specialmente laddove l’inefficacia derivi da circostanze sopravvenute e non imputabili al debitore.

L’analisi di tali fattispecie richiede una valutazione ponderata di diversi fattori, al fine di distinguere una crisi “nuova” da una “persistente”, la cui risoluzione è semplicemente fallita. Tale distinzione è dirimente per stabilire se l’imprenditore possa legittimamente accedere a una nuova procedura protetta. I criteri da considerare potrebbero essere i seguenti: l’origine e la natura delle sopravvenienze, lo stato di attuazione del piano omologato e la condotta del debitore e il principio di buona fede.

In relazione al primo aspetto, è fondamentale accertare se la causa dell’inattuazione del piano omologato sia riconducibile a un vizio genetico del piano originario o a fattori di rischio già noti o prevedibili (come nel caso di specie, dove le tensioni con un cliente strategico erano preesistenti). In tale ipotesi, infatti, è corretto parlare di persistenza della medesima situazione di dissesto, poiché il fallimento del primo strumento è solo la manifestazione conclamata di una crisi mai risolta. Diversa sarebbe la valutazione qualora l’inattuazione fosse causata da uno “shock esogeno” – un evento imprevedibile, esterno e non correlato alla situazione di crisi precedente – che alteri radicalmente i presupposti su cui si fondava il piano omologato. Solo in questo secondo scenario si potrebbe configurare una “nuova” crisi, legittimante un nuovo ricorso agli strumenti di protezione.

Relativamente al secondo aspetto, altro elemento discretivo è il grado di esecuzione del piano. Invero, se il piano non è rimasto lettera morta sin dall’inizio, ma ha avuto parziale e significativa attuazione per un certo periodo, per poi arrestarsi a causa di eventi sopravvenuti, l’analisi dovrebbe concentrarsi sulla natura di tali eventi per determinare se abbiano interrotto un percorso di risanamento altrimenti avviato (originando una nuova crisi) o se abbiano semplicemente fatto emergere l’insostenibilità latente del piano stesso.

Da ultimo, una corretta valutazione non può prescindere dall’analisi della condotta del debitore, alla luce del dovere di buona fede e correttezza di cui al Codice della crisi, verificando se l’inattuazione del piano sia ascrivibile a negligenza o a scelte strategiche del debitore, oppure se egli abbia agito con la massima diligenza per dare esecuzione agli accordi.

La sentenza in commento, concentrandosi sull’evidente identità della situazione di crisi e sulla condotta “ondivaga” del debitore, non ha avuto la necessità di enunciare un principio generale su questi aspetti. Tuttavia, il tema è destinato ad assumere crescente rilevanza nella prassi applicativa.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Bologna rappresenta un contributo significativo e solido per la definizione dei confini applicativi delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi, fornendo una soluzione equilibrata che tutela tanto le esigenze di risanamento dell’impresa quanto i diritti dei creditori. L’approccio adottato dal giudice, che privilegia l’analisi della reale situazione economica dell’impresa rispetto alla mera successione formale delle procedure, appare coerente con i principi ispiratori del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in ossequio alla disciplina europea, e con la consolidata giurisprudenza in materia di consecuzione tra procedure concorsuali.

La decisione contribuisce inoltre a chiarire la funzione di contingentamento dei tempi di risoluzione della crisi svolta dall’art. 8 c.c.i.i., che non può essere elusa attraverso artifici procedurali, confermando che il limite temporale delle misure protettive costituisce un presidio fondamentale contro l’uso strumentale della composizione negoziata della crisi per non pregiudicare eccessivamente i diritti dei creditori.

L’orientamento espresso dal Tribunale di Bologna, se confermato dalla giurisprudenza superiore, potrebbe rappresentare un importante presidio contro l’uso strumentale (rectius: pretestuoso) della composizione negoziata della crisi, garantendo che tale istituto mantenga la propria funzione di strumento di effettivo risanamento dell’impresa piuttosto che di mero differimento delle conseguenze dell’insolvenza a danno dei creditori. La pronuncia si inserisce inoltre nel più ampio contesto della giurisprudenza che ha progressivamente delineato i confini dell’abuso degli strumenti processuali, contribuendo a definire un quadro di riferimento che garantisce l’equilibrio tra le contrapposte esigenze in gioco.

La decisione assume infine particolare valore per la chiarezza espositiva con cui delinea i principi applicativi, fornendo agli operatori del diritto criteri oggettivi per valutare la legittimità dell’accesso a successive procedure di composizione negoziata e contribuendo alla formazione di un orientamento giurisprudenziale uniforme su una materia di crescente rilevanza pratica nel panorama delle procedure di gestione della crisi d’impresa.

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