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Per poter individuare il corretto rimedio esperibile nel caso in esame, ovvero concesso al debitore per opporsi ad una notifica irregolare, occorre stabilire se la notifica del decreto ingiuntivo sia inesistente oppure nulla.
Al riguardo, la Cassazione ha rilevato che «la nozione di inesistenza della notificazione di un atto giudiziario è configurabile nei casi di totale mancanza materiale dell'atto, nonché nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità» (cfr. Cass. civ. 2 ottobre 2018, n. 23903; Cass. civ. 8 settembre 2022, n. 26511). «Tali elementi» - prosegue la Suprema Corte - «consistono: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato e dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass. civ., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916 e n. 14917).
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento granitico (cfr. Cass. civ. 21 novembre 2022, n. 34161; Cass. civ. 18 ottobre 2021, n. 28573; Cass. civ. 18 maggio 2020, n. 9050; Cass. civ. 15 novembre 2019, n. 29729; Cass. civ. 31 agosto 2015, n. 17308; Cass. civ. 7 luglio 2009, n. 15892; Cass. civ. 2 aprile 2009, n. 8011; Cass. civ. 9 luglio 2008, n. 18847; Cass. civ. 1° giugno 2004, n. 10495; Cass. civ. 14 giugno 1999, n. 5884; Cass. civ. 12 febbraio 1998, n. 1202; Cass. civ. 28 settembre 1996, n. 8582), afferma che nei casi in cui viene dedotta, al di là delle espressioni concretamente utilizzate, da parte opponente la nullità della notifica del titolo esecutivo il mezzo di tutela azionabile è l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., da proporsi avanti al giudice funzionalmente competente a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo. Se, invece, il debitore deduce l’inesistenza della notifica del provvedimento monitorio deve proporre l’opposizione c.d. preventiva all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Ancora, se il processo esecutivo non è preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da un’invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Peraltro, ove il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza, con l’opposizione all’esecuzione non possono essere dedotti motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del titolo, salvo che si siano verificati dopo l’ultimo momento utile previsto dalla legge per la loro deduzione in giudizio (cfr. Cass. civ. 17 febbraio 2011, n. 3850). Pertanto, la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche sulla base di circostanze che, in quanto verificatesi in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell’assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (cfr. Cass. civ. 18 febbraio 2015, n. 3277; Cass. civ. 24 luglio 2012, n. 12911; Cass. civ. 14 ottobre 2011, n. 21293).
Questi principi trovano applicazione anche quando si procede in forza di un provvedimento provvisoriamente esecutivo diverso dalla sentenza, ma assoggettato ad una particolare forma di impugnazione in senso lato, come accade per il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che può essere oggetto di opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. (cfr. Farina-Metafora-Ziino, Manuale dell’esecuzione forzata. Profili teorici e pratici, Lefebvre Giuffrè, 2025, 345).
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