Notifica del decreto ingiuntivo: nullità ed inesistenza e rimedi esperibili

26 Marzo 2026

Per poter individuare il corretto rimedio esperibile nel caso in esame, ovvero concesso al debitore per opporsi ad una notifica irregolare, occorre stabilire se la notifica del decreto ingiuntivo sia inesistente oppure nulla.

Massima 

La notifica del decreto ingiuntivo perfezionatasi ai sensi dell’art. 140 c.p.c. non può considerarsi inesistente. Ne discende che l’opposizione all’esecuzione proposta è inammissibile, dal momento che gli eventuali vizi della notifica vanno fatti valere con l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c.

Se l’esecuzione è intrapresa inforza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l’inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all’inesistenza.

La fattispecie

I debitori ingiunti proponevano opposizione al precetto chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo costituito da un decreto ingiuntivo non opposto.

Tra i motivi di opposizione gli opponenti deducevano l’irregolarità non sanabile della notifica del decreto ingiuntivo effettuata nei confronti di uno dei debitori ex art. 140 c.p.c.

 La questione affrontata

Per poter individuare il corretto rimedio esperibile nel caso in esame, ovvero concesso al debitore per opporsi ad una notifica irregolare, occorre stabilire se la notifica del decreto ingiuntivo sia inesistente oppure nulla.

Al riguardo, la Cassazione ha rilevato che «la nozione di inesistenza della notificazione di un atto giudiziario è configurabile nei casi di totale mancanza materiale dell'atto, nonché nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità» (cfr. Cass. civ. 2 ottobre 2018, n. 23903; Cass. civ. 8 settembre 2022, n. 26511). «Tali elementi» - prosegue la Suprema Corte - «consistono: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato e dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass. civ., sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916 e n. 14917).

La giurisprudenza di legittimità, con orientamento granitico (cfr. Cass. civ. 21 novembre 2022, n. 34161; Cass. civ. 18 ottobre 2021, n. 28573; Cass. civ. 18 maggio 2020, n. 9050; Cass. civ. 15 novembre 2019, n. 29729; Cass. civ. 31 agosto 2015, n. 17308; Cass. civ. 7 luglio 2009, n. 15892; Cass. civ. 2 aprile 2009, n. 8011; Cass. civ. 9 luglio 2008, n. 18847; Cass. civ. 1° giugno 2004, n. 10495; Cass. civ. 14 giugno 1999, n. 5884; Cass. civ. 12 febbraio 1998, n. 1202; Cass. civ. 28 settembre 1996, n. 8582), afferma che nei casi in cui viene dedotta, al di là delle espressioni concretamente utilizzate, da parte opponente la nullità della notifica del titolo esecutivo il mezzo di tutela azionabile è l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., da proporsi avanti al giudice funzionalmente competente a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo. Se, invece, il debitore deduce l’inesistenza della notifica del provvedimento monitorio deve proporre l’opposizione c.d. preventiva all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.

Ancora, se il processo esecutivo non è preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da un’invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Peraltro, ove il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza, con l’opposizione all’esecuzione non possono essere dedotti motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del titolo, salvo che si siano verificati dopo l’ultimo momento utile previsto dalla legge per la loro deduzione in giudizio (cfr. Cass. civ. 17 febbraio 2011, n. 3850). Pertanto, la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche sulla base di circostanze che, in quanto verificatesi in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell’assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (cfr. Cass. civ. 18 febbraio 2015, n. 3277; Cass. civ. 24 luglio 2012, n. 12911; Cass. civ. 14 ottobre 2011, n. 21293).

Questi principi trovano applicazione anche quando si procede in forza di un provvedimento provvisoriamente esecutivo diverso dalla sentenza, ma assoggettato ad una particolare forma di impugnazione in senso lato, come accade per il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che può essere oggetto di opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. (cfr. Farina-Metafora-Ziino, Manuale dell’esecuzione forzata. Profili teorici e pratici, Lefebvre Giuffrè, 2025, 345).

 La soluzione proposta

Il Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto che la notifica del decreto ingiuntivo non potesse essere considerata inesistente, dovendosi al contrario considerare positivo l’esito della notifica effettuata ex art. 140 c.p.c., per cui l’opposizione all’esecuzione a precetto doveva ritenersi inammissibile.

Precisa, inoltre, che eventuali vizi della notifica avrebbero dovuto essere dedotti con l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.; difatti, nel caso di specie, le contestazioni sollevate attenevano a fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale e, dunque, potevano essere unicamente fatti valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Di conseguenza, ritenuti non sussistenti i gravi motivi di cui all’art. 615 c.p.c., il giudice adito ha rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, rinviando la causa per la decisione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.