Costo medio orario desumibile dalle tabelle ministeriali: lo scostamento non determina invalidità dell'offerta
26 Marzo 2026
La questione oggetto del giudizio. Nel giudizio in questione la società ricorrente, terza in graduatoria, impugnava l’aggiudicazione lamentando che, nonostante i ribassi proposti dall’aggiudicataria per specifiche figure professionali, la stazione appaltante risultava non aver eseguito alcun controllo sui costi della manodopera e sull’anomalia delle offerte. Inoltre, si censurava che le offerte delle prime due graduate, in relazione a rilevanti figure di personale, fossero gravemente sottostimate e inidonee a coprire i costi del personale previsti dal CCNL di riferimento, ponendosi per più voci al di sotto degli inderogabili valori minimi salariali. A tale censura si era contrapposta la diversa prospettazione della stazione appaltante e dell’aggiudicataria per cui il ribasso offerto in sede d gara, pur espresso in una quota percentuale media unica per l’intera voce, non essendo consentita altra soluzione di espressione dell’offerta dalla documentazione di gara, si articolava poi in ribassi di entità differenziata per le varie figure di personale delle macro-voci dell’offerta, in modo da rispettare per ciascuno i corrispondenti minimi salariali. Il ragionamento del Collegio. Il T.A.R. ha respinto il ricorso alla luce delle risultanze della verificazione disposta sul rispetto dei minimi retributivi previsti dal CCNL di riferimento. Il verificatore, assumendo un ribasso uniforme, cd. flat, indicato nell’offerta dell’aggiudicataria, ha accertato che, relativamente ad una delle otto figure indicate, l’offerta vincitrice non potesse rispettare i minimi retributivi previsti dal CCNL. Successivamente, a seguito di un supplemento istruttorio, mediante l’utilizzo di un metodo di calcolo basato sull’applicazione percentuale differenziata del ribasso offerto in sede di gara, effettivamente praticato per ciascuna delle figure previste dall’organigramma dall’aggiudicataria, il verificatore accertava il rispetto dei minimi tabellari per tutte le figure indicate nell’offerta. Infine, nell’indagare sul rispetto dei minimi salariali, il verificatore segnalava una rilevante differenza nel calcolo del costo orario medio sulla base dell’applicazione delle tabelle ministeriali. Il Collegio, considerato che la strutturazione dell’offerta economica, astretta in un format predisposto dalla Stazione appaltante sulla sua piattaforma informatica, non consentiva di articolare in modo differenziato tra le singole sotto voci il ribasso proposto per le varie macro-voci, ha ritenuto ragionevole che la valutazione dell’offerta vincitrice avvenisse tenendo conto degli effettivi ribassi differenziati praticati sulle varie figure coinvolte. È, del resto, normale per un’impresa applicare nell’ambito di un appalto trattamenti salariali diversi tra figure diverse, nel rispetto dei relativi minimi retributivi. Conclusioni. Il T.A.R., all’esito della verificazione che applicava una percentuale differenziata del ribasso offerto in sede di gara, effettivamente praticata dall’operatore economico, ha rigettato il ricorso rilevando il rispetto dei minimi salariali da parte dell’aggiudicataria e ribadendo l’orientamento giurisprudenziale che distingue tra costo medio orario desumibile dalle Tabelle ministeriali e trattamento salariale minimo. Secondo il TAR i minimi salariali sono inderogabili e sempre rilevanti, anche atomisticamente considerati, mentre il costo medio orario consiste in un dato statistico, lo scostamento dal quale non comporta automatica invalidità dell’offerta. Il costo medio orario rappresenta solo uno dei possibili elementi indiziari dell’antieconomicità dell’offerta, trattandosi di un mero indice presuntivo dal quale è possibile di discostarsi in presenza di dati aziendali specifici o altri elementi. |