Negoziazione assistita e figli maggiorenni

26 Marzo 2026

È possibile inviare invito alla negoziazione assistita a figli maggiorenni (uno autonomo economicamente) l'altro prossimo alla magistrale attualmente in stage?

Il quesito posto riguarda la possibilità di coinvolgere nella negoziazione assistita ex d.l. 132/2014 conv. in l. 162/2014 (si presume per regolare o modificare aspetti economici connessi al mantenimento) due figli entrambi maggiorenni di cui solo uno economicamente autonomo.

Si premette che la negoziazione assistita, disciplinata dall'articolo 6, comma 3, d.l. n. 132/2014, rappresenta un'alternativa all’azione giudiziale ed è uno strumento tramite il quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia.

Gli accordi raggiunti in questo contesto hanno valore legale e producono effetti simili a quelli dei provvedimenti giudiziali. 

La procedura di negoziazione assistita opera anche in ambito familiare.

Grazie alla riforma di cui all’art. 1 comma 35 della legge delega n. 206/2021 la negoziazione assistita può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina:

  • delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. 
  • per determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 c.c., e per la modifica di tali determinazioni.

In tale ultimo caso, la negoziazione assistita è strumento riconosciuto anche ai figli, purché maggiorenni e non autosufficienti, e non più soltanto ai genitori.

La normativa, quindi, non contempla la partecipazione diretta del figlio maggiorenne alla formazione dell’accordo concluso tra i genitori, bensì prevede unicamente che costui si possa attivare, in via diretta ed autonoma, per farsi ad esempio riconoscere dal genitore non convivente il versamento diretto del contributo periodico al mantenimento in suo favore o gli alimenti.

La giurisprudenza ha invero chiarito che la partecipazione del figlio maggiorenne alla convenzione di negoziazione assistita e all'accordo che la conclude non è consentita (cfr. Trib. Torino sez. VII, 20 aprile 2015) nonostante da tempo abbia affermato la possibilità di intervento, autonomo o adesivo alle domande di uno dei genitori, in caso di giudizio contenzioso (Cass. 19 marzo 2012 n. 4296).

Ritengo pertanto che l’invito alla negoziazione assistita non debba essere trasmesso anche figli dovendosi la procedura svolgersi esclusivamente tra i genitori (salvo il caso espressamente previsto dalla norma).

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