Risoluzione del concordato fallimentare e vincolo di destinazione immobiliare: per la Cassazione va tutelata la garanzia dei creditori
26 Marzo 2026
Con la recente ordinanza n. 7059 pubblicata il 24 marzo 2026 la Corte di cassazione ha chiarito che la nozione di garanzia ex art. 140, comma 3, l. fall. («I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso», norma riprodotta nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, all’art. 252 comma 3) dev’essere intesa in senso ampio e funzionale, in modo da includere non solo le garanzie tipiche, ma anche gli analoghi strumenti indirizzati al medesimo fine, come ad esempio la cauzione (Cass. n. 19604 del 2017) o, come nel caso di specie, il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. Si legge nella pronuncia: «se la risoluzione del concordato fallimentare comportasse effettivamente, come auspicato dal ricorrente, lo scioglimento del vincolo di destinazione, ne conseguirebbe inevitabilmente il venir meno di ogni garanzia di serietà della proposta, di cui quella forma di “garanzia” costituiva elemento imprescindibile. Sarebbe senza dubbio illogico, oltre che lesivo degli interessi del ceto creditorio - e dello stesso debitore - ipotizzare il venir meno della garanzia prestata proprio nel momento patologico della risoluzione, dovuta all'inadempimento del proponente il concordato». Ne risulterebbe, insomma, una illecita traslazione del rischio della mancata attuazione del concordato sui creditori, a favore dei quali la garanzia era stata prestata. La Corte ha dunque formulato il seguente principio di diritto: «In caso di riapertura del fallimento a seguito di risoluzione del concordato fallimentare, il vincolo di destinazione istituito dal terzo su un proprio immobile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., per il buon esito della procedura, integra una garanzia atipica cui si applica l’art. 140, comma 3, l.fall., in quanto ha la funzione di assicurare la serietà dell’impegno assunto e di evitare iniziative dilatorie o pretestuose, trasferendo a carico del proponente il rischio della mancata attuazione della proposta». |