Impugnazione di sentenza penale per i soli interessi civili: sollevata questione di legittimità costituzionale

27 Marzo 2026

Nell’ordinanza in commento si analizza il sistema introdotto dall’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., con specifico riferimento all’ipotesi di un ricorso per cassazione presentato per i soli interessi civili. Ad avviso del Collegio rimettente la disciplina suesposta appare stridere con diversi principi costituzionali.

Massima

La disciplina contenuta nell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. appare costituzionalmente illegittima in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 CEDU nella parte in cui stabilisce che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, dopo uno scrutinio di ammissibilità, devono rinviare il processo per la prosecuzione alla sezione civile anche nei casi in cui la decisione, seppur attinente ai capi civili della sentenza, ha ad oggetto questioni di rilievo penale sostanziale o processuale.

Il caso

La parte civile ha presentato appello ai sensi dell’art. 576 c.p.p. avverso la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Udine nei confronti dell’imputato. La Corte d’appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, per violazione del termine di trenta giorni stabilito dall’art. 585, lett. b), c.p.p., in relazione all’art. 544, comma 2, c.p.p.

La parte civile ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal giudice di appello denunciando, ai sensi dell’art. 606, lett. c), c.p.p., la violazione dell’art. 591, lett. c), c.p.p., in relazione all’art. 585 c.p.p. in quanto il termine per la proposizione dell’impugnazione, ai sensi degli artt. 585, lett. b), e 544, comma 2 c.p.p., non era ancora decorso al momento della presentazione dell’atto di appello che, quindi, era da considerarsi pienamente ammissibile.

La quinta sezione penale della Corte di cassazione, ricevuto il ricorso e ritenuto lo stesso non inammissibile, ha disposto il rinvio per la prosecuzione del procedimento alla terza sezione civile della stessa Corte, in applicazione della disposizione di cui all’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., secondo cui «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo civile». La Corte adita ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale della norma da ultimo richiamata ritenendo che nel caso in esame l’impugnazione, pur essendo proposta agli effetti civili, non poneva tuttavia alcuna questione civile della cui soluzione avrebbe potuto essere investita la sezione.

La questione

Nell’ordinanza in commento si analizza il sistema introdotto dall’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., con specifico riferimento all’ipotesi di un ricorso per cassazione presentato per i soli interessi civili. Ad avviso del Collegio rimettente la disciplina suesposta appare stridere con diversi principi costituzionali. Il rinvio per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della Corte dovrebbe essere disposto per la sola decisione sulle questioni civili e non dovrebbe trovare applicazione nel caso in cui siano dedotte anche questioni processuali diverse, che potrebbero determinare l’annullamento del provvedimento impugnato per la violazione di norme processuali penali.

Tale conclusione trova fondamento nell’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 573, comma 1-bis c.p.p. Quanto al primo aspetto, l’inciso «per i soli interessi civili» deve essere interpretato nel senso che deve escludersi l’applicazione della disciplina in questione, allorché il sindacato del giudice debba riguardare anche questioni penali, processuali o sostanziali. L’interpretazione sistematica della norma in esame comporta che la stessa debba coordinarsi con la disciplina contenuta nell’art. 622 del codice di rito in applicazione della quale la sezione penale non si limita a valutare la non inammissibilità del ricorso, ma deve procedere alla delibazione nel merito. Solo in caso di accoglimento potrà essere disposto il rinvio («quando occorre») al giudice civile competente per valore in grado d’appello.

Le soluzioni giuridiche

Il Collegio rimettente rileva, in primo luogo, che – a differenza di quanto previsto dall’art. 622 c.p.p. il cui ambito di applicazione risulta oggi notevolmente ridotto proprio in virtù dell’introduzione del comma 1-bis dell’art. 573 c.p.p. - la novella ha introdotto una fase rescindente suddivisa «in due sub-fasi, l’una davanti alla sezione penale, l’altra davanti alla sezione civile». La sezione penale emette, innanzitutto, un provvedimento di natura decisoria (e non meramente ordinatoria) contenente due statuizioni. Con la prima sancisce l’applicabilità al caso concreto delle disposizioni di cui all’art. 573, comma 1-bis c.p.p.; con la seconda decreta la «non inammissibilità» del ricorso. La fase rescindente in senso proprio (seconda sub-fase) si celebra dinanzi alla sezione civile che ha il compito di valutare la sentenza d’appello impugnata limitatamente ai capi civili alla luce dei motivi di critica contenuti nel ricorso, i quali dovranno riguardare le ipotesi tassative elencate dall’art. 606 c.p.p. Ove si ravvisi la sussistenza di uno dei vizi indicati nella citata norma, la sezione civile dovrà annullare il capo civile della sentenza penale impugnata e dare avvio alla fase rescissoria disponendo il rinvio al giudice civile competente in grado d’appello o, in alternativa, decidendo nel merito e utilizzando, in tal caso, le prove assunte nel processo penale. Le implicazioni di tale radicale mutamento di prospettiva (rispetto a quanto previsto dall’art. 622 c.p.p.) suscitano il sospetto di illegittimità costituzionale dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 Convenzione EDU.

Una prima questione attiene al carattere, vincolante o meno, da riconoscere alle statuizioni assunte dalla sezione penale nella prima parte della fase rescindente. Nel silenzio della disposizione sul punto, i Giudici rimettenti ritengono «non suscettibile di revisione» la determinazione circa l’applicabilità della disciplina dell’art. 573, comma 1-bis c.p.p., dal momento che essa costituisce il presupposto del provvedimento di trasmissione del ricorso alla sezione civile competente. Non sarebbe, infatti, ipotizzabile che quest’ultima possa disporre a sua volta la «regressione» del procedimento alla sezione penale rimettente onde evitare il rischio di un irragionevole «effetto navetta» fra gli uffici della Corte. Viceversa, la decisione sulla non inammissibilità viene ritenuta «verosimilmente non vincolante» per la sezione civile. Del resto, anche ritenendo insindacabile il giudizio di non inammissibilità della sezione penale, in mancanza di specifici indici normativi e tenuto conto che talune cause di inammissibilità appaiono collegate alla valutazione della fondatezza dei motivi di ricorso, residuerebbe incertezza sull’estensione di tale divieto. Sotto questo aspetto la Terza Sezione della Suprema Corte ravvisa la violazione del principio del giudice naturale. Il riconoscimento anche in capo alla sezione civile del potere di esprimere un proprio giudizio sull’ammissibilità del ricorso violerebbe l’esigenza di assicurare criteri certi e predeterminati per l’assegnazione degli affari giudiziari ai singoli giudici e alle singole sezioni. La disciplina appare stridere con la normativa costituzionale anche sotto altri profili. Essa si pone in contrasto con il principio dell’immutabilità del giudice poiché, se all’impugnazione proposta ai soli effetti civili, si aggiunge quella del P.m. relativa ai capi penali, il giudizio rimarrà ancorato alla sezione penale. La parte privata ricorrente, in sostanza, non potrà avere certezze circa la identità del giudice incaricato di decidere il suo ricorso. Nel provvedimento in commento, inoltre, si ritiene che la norma contenuta nell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. violi il principio di ragionevolezza dal momento che essa stabilisce che la sezione penale debba limitarsi a un vaglio di ammissibilità attribuendo alla sezione civile il sindacato sui vizi di cui all’art. 606 c.p.p. La scelta di sottrarre alla sezione penale la risoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile impugnato, tuttavia, riguardano «norme, categorie dogmatiche ed elaborazioni concettuali di natura processualpenalistica», e attribuire tali valutazioni alla sezione civile, appare irragionevole. Si osserva, poi, che la disciplina oggi in vigore violerebbe il principio della ragionevole durata del processo a causa dello scollamento fra il giudice cui si rivolge il ricorrente e quello chiamato a decidere dopo aver ricevuto gli atti dal primo. Si ritiene, infine, sussistente la violazione del principio di uguaglianza in quanto le censure che la parte civile può eccepire nel processo penale (elencate nell’art. 606 c.p.p.) appaiono assai più ampie di quelle previste dall’art. 360 n. 5 c.p.c. Tale dato costituirà, fra l’altro, un incentivo all’innesto dell’azione civile nel processo penale.

Osservazioni

I rapporti fra la novellata disciplina dell’art. 573, comma 1 bis, c.p.p. e la norma contenuta nell’art. 622 c.p.p. continuano a essere al centro dell’attenzione della giurisprudenza della Corte di cassazione. Già in due occasioni le Sezioni Unite hanno chiarito che il rinvio disciplinato dalla norma da ultimo richiamata introduce un giudizio del tutto autonomo e svincolato rispetto a quello penale (Cass. pen., sez. un., 28 gennaio 2022, n. 22065). Il rinvio introdotto dall’art. 573, comma 1 bis, c.p.p. è, invece, funzionale alla prosecuzione in sede civile del medesimo giudizio iniziato in sede penale senza cesure o soluzioni di continuità. Esso, pertanto, non avrà natura «autonoma», rispetto al giudizio penale. Date tali premesse, le Sezioni Unite hanno ritenuto «improponibili» gli orientamenti che hanno ritenuto ammissibile un ulteriore e successivo vaglio di ammissibilità (dopo quello effettuato dal giudice penale), secondo le regole processual-civilistiche, in capo alla sezione civile di rinvio (Cass. pen., sez. un., 25 maggio 2023, n. 38481). L’ordinanza interlocutoria in commento recepisce gli approdi svelati dai citati precedenti e mira a sottoporre al vaglio del Giudice delle leggi diverse criticità del sistema introdotto dall’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. che incidono al contempo sulle concrete modalità di applicazione dello stesso e sul rispetto dei principi fondamentali della normativa processuale.

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