Responsabilità sanitaria e prova del lucro cessante del professionista danneggiato
30 Marzo 2026
In tema di responsabilità civile, anche nell’ambito di danno da malpractice sanitaria, la perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica accertata in sede medico-legale non comporta, di per sé, il riconoscimento automatico di un danno patrimoniale da lucro cessante. La sussistenza del pregiudizio economico richiede una prova autonoma, rigorosa e specifica circa l’effettiva contrazione dei redditi, da fornirsi mediante idonea documentazione reddituale ufficiale e non surrogabile da prospetti di provenienza incerta, da allegazioni meramente descrittive o da capitoli di prova testimoniale generici o valutativi. È inammissibile, in sede di legittimità, dedurre per la prima volta questioni attinenti alla mancata contestazione del quantum da parte dei convenuti e alla conseguente applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c., quando tali profili non siano stati specificamente introdotti e coltivati nel giudizio di appello. |