Responsabilità sanitaria e prova del lucro cessante del professionista danneggiato

La Redazione
30 Marzo 2026

La Corte di Cassazione, in un caso di responsabilità sanitaria per endocardite insorta dopo espianto midollare su donatore musicista, dichiara inammissibile il ricorso volto a ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante. Ribadisce che la perdita della capacità lavorativa specifica non implica automaticamente un pregiudizio economico, che richiede autonoma e rigorosa prova documentale. 

In tema di responsabilità civile, anche nell’ambito di danno da malpractice sanitaria, la perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica accertata in sede medico-legale non comporta, di per sé, il riconoscimento automatico di un danno patrimoniale da lucro cessante.

La sussistenza del pregiudizio economico richiede una prova autonoma, rigorosa e specifica circa l’effettiva contrazione dei redditi, da fornirsi mediante idonea documentazione reddituale ufficiale e non surrogabile da prospetti di provenienza incerta, da allegazioni meramente descrittive o da capitoli di prova testimoniale generici o valutativi. 

È inammissibile, in sede di legittimità, dedurre per la prima volta questioni attinenti alla mancata contestazione del quantum da parte dei convenuti e alla conseguente applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c., quando tali profili non siano stati specificamente introdotti e coltivati nel giudizio di appello.

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