SCIA edilizia e autotutela: decorrenza e perentorietà del termine annuale

La Redazione
01 Aprile 2026

La sentenza in oggetto affronta i limiti temporali dell’annullamento d’ufficio di una SCIA edilizia, ribadendo la perentorietà del termine annuale ex art. 21‑nonies l. n. 241/1990. Il TAR esclude che carenze istruttorie dell’amministrazione o successivi titoli integrativi possano differire il dies a quo, annullando l’atto comunale tardivo.

In materia edilizia, l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di una SCIA è soggetto al termine annuale di cui all’art. 21‑nonies l. n. 241/1990, che decorre dalla presentazione della segnalazione, una volta consolidatasi per effetto del silenzio dell’amministrazione. 
Non integra causa di differimento del dies a quo la pretesa incompletezza della SCIA, ove l’amministrazione non indichi una specifica disposizione primaria o regolamentare che imponga la rappresentazione in scala della viabilità interessata dall’accesso carrabile. 
Parimenti, non è configurabile dolo o falsa rappresentazione dei fatti quando il privato abbia descritto con precisione, nella richiesta di parere preventivo e nella relazione allegata alla SCIA, lo stato dei luoghi e la presenza di più accessi al compendio immobiliare. 
La successiva istanza di passo carrabile non costituisce nuovo titolo autonomo idoneo a far decorrere ex novo il termine annuale per l’autotutela, limitandosi a sviluppare soluzioni già prospettate.

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