L’udienza da remoto non è scevra da profili problematici e il presente contributo mira a dare al lettore un quadro esauriente delle decisioni della giurisprudenza su alcune questioni che hanno riguardato lo svolgimento (ovvero il mancato svolgimento).
Inquadramento
L’udienza mediante collegamenti audiovisivi è disciplinata, come noto, dall’art. 127-bis del c.p.c. e rappresenta, oramai, una delle modalità di svolgimento dell’udienza che da «fisica» e sempre «in presenza» è mutata, complice la pandemia, in udienza «a distanza» ovvero a trattazione scritta. L’udienza pubblica, così come disciplinata dall’art. 128 c.p.c., rappresenta la regola del processo civile dove le parti, il giudice e gli altri attori del processo possono continuare a guardarsi negli occhi mentre l’udienza da remoto rappresenta una «alternativa» per determinati segmenti processuali il cui svolgimento richiede determinati presupposti, non soltanto di carattere tecnico, ma anche processuali.
L’udienza da remoto non è scevra da profili problematici e il presente contributo mira a dare al lettore un quadro esauriente delle decisioni della giurisprudenza su alcune questioni che hanno riguardato lo svolgimento (ovvero il mancato svolgimento) dell’udienza da remoto ovvero altre questioni peculiari riguardanti l’utilizzo di tale modalità di udienza.
L’udienza mediante collegamenti audiovisivi
L’art. 127-bis c.p.c. prevede che «Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati».
Il primo comma dell’art. 127-bis c.p.c. prevede che lo svolgimento dell’udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza va esclusa la possibilità di tenere udienza da remoto attraverso l’applicativo «Teams» nel caso di escussione di testimoni, informatori e, in generale, nel caso si renda necessaria la presenza all’udienza di soggetti ulteriori rispetto ai difensori, alle parti, al pubblico ministero e agli ausiliari del giudice.
Non può poi non farsi cenno, poi, alla disciplina speciale prevista dal legislatore per le applicazioni a distanza dei magistrati i quali, su base volontaria, possono «aiutare» i tribunali e le Corti d’Appello più indietro nella definizione dei procedimenti in obiettivo PNRR proprio attraverso le udienze da remoto (senza allontanarsi dalla propria sede di servizio).
L’art. 3 del d.l. n. 117/2025, così come convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge n. 148/20258, prevede che «1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al r.d. n. 12/1941, il Consiglio superiore della magistratura, al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1, Riforma 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dispone un'applicazione straordinaria a distanza, su base volontaria, di magistrati, anche fuori ruolo, fino a un numero massimo di cinquecento, presso gli uffici giudiziari di primo grado individuati ai sensi del comma 2. L'applicazione a distanza ha ad oggetto la definizione da remoto di almeno cinquanta procedimenti civili, individuati secondo le modalità previste dal comma 9.2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, individua gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni a distanza nonché il numero dei magistrati da applicare per ogni ufficio giudiziario, in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e indipendentemente dalla copertura dell'organico dell'ufficio giudiziario destinatario. Con la deliberazione di cui al primo periodo, il Consiglio elenca gli uffici giudiziari destinatari dell'applicazione a distanza, ordinandoli secondo la gravità dello scostamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, e bandisce la procedura di interpello. La deliberazione che bandisce la procedura di interpello fissa un termine, non superiore a quindici giorni dalla sua pubblicazione, per la presentazione della domanda di applicazione a distanza. 3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 2 i magistrati ordinari che svolgono funzioni giudicanti presso uffici giudiziari diversi da quelli destinatari delle applicazioni. Sono altresì ammessi a partecipare i magistrati collocati fuori ruolo che svolgevano funzioni giudicanti al momento del collocamento fuori dal ruolo organico. Sono esclusi i magistrati fuori ruolo in sedi situate al di fuori del territorio nazionale. 4. Nel termine e secondo le modalità stabiliti dall'interpello di cui al comma 2, i magistrati interessati presentano domanda di applicazione a distanza, dichiarandosi contestualmente disponibili a definire, da remoto, i procedimenti civili di cui al comma 1, secondo periodo. 5. Il Consiglio superiore della magistratura, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, dispone l'applicazione a distanza, secondo l'ordine di presentazione delle domande, presso gli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2. Il magistrato applicato a distanza rimane in servizio presso l'ufficio di appartenenza. L'applicazione a distanza è comunicata all'ufficio di appartenenza del magistrato. 6. L'applicazione ha termine il 30 giugno 2026. Se il magistrato applicato a distanza definisce i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9 prima della scadenza del termine indicato al primo periodo, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario dell'applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 9, può assegnare al magistrato, che abbia manifestato la propria disponibilità, ulteriori cinquanta procedimenti civili da definire improrogabilmente entro il 30 giugno 2026. 7. Il magistrato applicato a distanza svolge le udienze da remoto ai sensi dell'art. 127-bis del codice di procedura civile, o dispone il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter del medesimo codice. Se almeno una delle parti chiede che l'udienza si svolga in presenza ai sensi del secondo comma, secondo periodo, dell'art. 127-bis e il giudice ritiene l'istanza fondata, rimette la causa al capo dell'ufficio per la riassegnazione a un magistrato dell'ufficio. In tal caso, al magistrato applicato è assegnato un ulteriore procedimento. Nel caso di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, se tutte le parti si oppongono o se, nel caso previsto dall'art. 128 del codice di procedura civile, si oppone anche una sola parte, il giudice dispone che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi. Se con l'opposizione di cui al quarto periodo almeno una delle parti ha chiesto che l'udienza si svolga in presenza, si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo. Il magistrato applicato a distanza partecipa alle camere di consiglio mediante i medesimi collegamenti audiovisivi previsti dal primo periodo. 8. Il capo dell'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato applicato a distanza verifica periodicamente che la produttività di quest'ultimo non sia inferiore a quella media della sezione alla quale è assegnato e, in caso contrario, chiede al Consiglio superiore della magistratura di disporre la cessazione anticipata dell'applicazione a distanza del magistrato medesimo. 9. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 2, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario della applicazione a distanza predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, individuandoli tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, assegna i procedimenti ai magistrati applicati a distanza. Il programma e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura. 10. Il capo dell'ufficio giudiziario destinatario delle applicazioni a distanza vigila sull'andamento del programma di definizione e comunica al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia, al termine del periodo di applicazione, il numero di procedimenti definiti dai magistrati applicati a distanza, indicandone altresì gli estremi. 11. Il magistrato applicato a distanza ha diritto a un'indennità di disponibilità in misura corrispondente al triplo dell'indennità mensile prevista dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 133/1998, corrisposta al termine del periodo di applicazione e alla condizione che, entro il termine medesimo, il magistrato abbia definito i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9. Nel caso di cui al comma 6, secondo periodo, al magistrato applicato a distanza è corrisposta una ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo del presente comma, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, altri cinquanta procedimenti civili. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97. Il magistrato applicato a distanza ha altresì diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello presso il quale presta servizio, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,16. 12 Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, nel limite di euro 15.273.824 per l'anno 2026, è versata, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia». Il comma 7 prevede, in particolare, che il giudice applicato a distanza svolge ordinariamente le udienze da remoto ai sensi dell'art.127-bis del codice di procedura civile, o dispone il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-terdel medesimo codice. Se almeno una delle parti chiede che l'udienza si svolga in presenza ai sensi del secondo comma, secondo periodo, dell'art.127-bis e il giudice ritiene l'istanza fondata, rimette la causa al capo dell'ufficio per la riassegnazione a un magistrato dell'ufficio. In tal caso, al magistrato applicato è assegnato un ulteriore procedimento. Si tratta di una disciplina processuale speciale, di carattere eccezionale, che appare giustificata dall’esigenza di raggiungere gli obiettivi del PNRR. Le udienze vengono svolte, per il periodo di applicazione a distanza, attraverso collegamenti audiovisivi o con il deposito di note scritte e ciò non appare in contrasto con la disciplina generale dell’art.127-bis in quanto gli applicati svolgono le udienze con le modalità anzidette esclusivamente per i procedimenti maturi per la decisione (così come previsto dal comma 9).
La giurisprudenza
La Cassazione civile (Cass., sez. I, 13 ottobre 2022, n. 29919) ha stabilito che «In tema di processo programmato da remoto, la parte che non si sia potuta collegare al link della piattaforma team appositamente trasmesso dall'ufficio giudiziario ai fini della celebrazione dell'udienza a distanza ha l'onere di segnalare tempestivamente la sussistenza dei problemi tecnici impeditivi della connessione anche al fine di ottenere la rimessione in termini; ai fini della rimessione in termini, bisogna tener conto anche dei tempi tecnici ordinariamente occorrenti al difensore per la pertinente iniziativa dopo gli eventuali contatti avuti con la cancelleria, attesa la preminente necessità di salvaguardare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa di colui che adduca, con una certa immediatezza, di non aver potuto prendere parte all'udienza». Ciò, ad esempio, avviene quando l'invio della PEC alla cancelleria del giudice, avvenuta a breve distanza (appena un'ora) dall'orario fissato per la celebrazione dell'udienza, rientra in quell'arco di tempo necessario al difensore per mettere in atto tutte le iniziative necessarie alla soluzione dell'inconveniente, segnalandolo dapprima alla cancelleria e successivamente, per essere rimasta senza esito, trasmettendo una e-mail come ultimo avviso della consumata irregolarità. La Cassazione non dice però quali sono «i problemi tecnici impeditivi», ossia se questi debbano intendersi come eventi impeditivi tecnici non imputabili al difensore (ossia malfunzionamenti del link o difficoltà ad entrare all’interno della «stanza virtuale») ovvero se questi possano essere riferibili a mancanze del difensore nella predisposizione di una idonea rete di connessione o di un idoneo hardware. Deve ritenersi, a parere di chi scrive, che «i problemi tecnici impeditivi» sono soltanto quelli non imputabili al difensore in quanto, diversamente, si creerebbero dei pretesti dilatori che andrebbero a conculcare la durata del processo.
Il Tribunale di Salerno, con la decisione del 18 aprile 2023, ha osservato che «che nell'attuale impianto del Codice di rito come modificato a seguito del d.lgs. n. 149/2022 l'unico caso in cui è consentito al giudice di celebrare l'udienza con modalità «ibrida» - cioè in presenza e da remoto - è quello di cui all'art. 127-bis, comma 2, c.p.c., in cui, cioè, a fronte di un provvedimento originario con cui il G.I. abbia disposto la «remotizzazione» dell'udienza (in base al novellato art. 127 c.p.c.) con svolgimento mediante collegamenti audiovisivi a distanza, vi sia stata la richiesta di una delle parti a che essa si celebri «in presenza»; ritenuto pertanto che la richiesta del difensore di parte appellante non possa trovare accoglimento, essendo stato in questo caso disposta la conversione della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte exart. 127-ter c.p.c., con l'udienza «in presenza», vicenda del tutto diversa rispetto a quella in cui il giudice è abilitato – ma comunque non obbligato – a disporre che l'udienza, il cui svolgimento sia stato precedentemente disposto «a distanza» in forza dell'art. 127-bis c.p.c., si celebri con modalità «ibrida», cioè pur sempre in presenza, ma con la parte che non ne abbia fatto istanza, «da remoto». La decisione, correttamente, rileva che mentre è possibile la coesistenza tra udienza da remoto e udienza in presenza, qualora una delle parti lo richieda, non è, invece, consentibile una udienza «mista» quando è stata disposta la conversione della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte exart. 127-ter c.p.c., con l'udienza «in presenza». Tale ipotesi non è, infatti, contemplata dall’art. 127-bis c.p.c.
Conclusioni
L’attività condotta durante l’udienza da remoto è, in maniera evidente, del tutto analoga a quella in presenza, differenziandosi soltanto per il fatto che una o più parti non sono nella medesima stanza fisica del magistrato, ma si collegano tramite supporto audiovisivo (su una stanza virtuale dell’applicativo Teams). Le uniche problematiche che possono porsi, come visto, che tale modalità può comportare rispetto all’udienza «fisica» è l’eventuale impossibilità di accedere alla stanza virtuale del giudice. In tal caso si possono porre tre diverse ipotesi problematiche:
a) uno o più difensori non riescono ad accedere al link inviato dal Tribunale, e il giudice non se ne accorge. Tale ipotesi indubbiamente comporterebbe la nullità dell’udienza, ma in modo analogo a quanto potrebbe capitare nel caso in cui il giudice, in ipotesi, non faccia entrare, per qualsivoglia motivo, un difensore nella propria stanza;
b) una o più delle parti, personalmente, non riescono ad accedere o magari non sono in possesso del link per poterlo fare. La presenza delle parti non è prevista a pena di nullità e si potrebbe porre, al più, un problema di responsabilità professionale del difensore il quale non ha rappresentato al giudice i problemi della parte a presenziare ovvero non ha girato alla parte il link;
c) il difensore potrebbe non accedere alla stanza virtualedel giudice per un impedimento tecnico del difensore dovuto a problemi di connessione.
Si tratta di ipotesi in parte esaminate dalla giurisprudenza e che possono, comunque, risolversi sulla base del rapporto di lealtà e probità che deve connotare i rapporti tra le parti e i loro difensori e che impone anche al giudice, il quale ha il potere di direzione dell’udienza exart. 127 c.p.c., di garantire che l’udienza avvenga in modo «proficuo» verificando, in particolare, le ragioni della mancata partecipazione di un difensore all’udienza e verificare se ciò sia dovuto ad un problema tecnico di accesso alla «stanza virtuale» e, in caso affermativo, valutare un rinvio, anche brevissimo, della trattazione del procedimento ad altra udienza ( in presenza o da remoto).
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