Atti di gestione del curatore del fallimento: inammissibile il ricorso straordinario per cassazione

La Redazione
27 Marzo 2026

La Corte di cassazione, con ordinanza 19 marzo 2026, n. 6583, ha ribadito, richiamando consolidata giurisprudenza, che non è controvertibile in sede di legittimità l’atto gestorio di esercizio del potere del curatore (e gli eventuali atti presupposti) di scioglimento da rapporti pendenti.

Nella specie era stato proposto ricorso straordinario per cassazione contro il decreto con cui il tribunale fallimentare aveva respinto il reclamo avente ad oggetto la decisione dei curatori del fallimento di sciogliersi, ex art. 72 fall., da alcuni contratti di cessione di crediti erariali, nonché la propedeutica autorizzazione allo scioglimento del giudice delegato.

I giudici di legittimità richiamano la consolidata giurisprudenza della Corte (che va tenuta ferma), secondo cui il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 26 l. fall., respinge il reclamo avverso l’atto con cui il curatore ha esercitato, giusta l’art. 72 fall., la facoltà di scioglimento dal contratto pendente non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all’esercizio della funzione di controllo circa l’utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito, di modo che i terzi interessati possono contestare nelle sedi ordinarie, anche endoconcorsuali, gli effetti che dall’attività così esercitata si pretendono far derivare (Cass. civ. n. 35306/2023; Cass. civ. n. 10890/2020; Cass. civ. n. 775/2020; Cass. civ. n. 30455/2019; Cass civ. n. 24439/2019; Cass. civ. n. 6243/2018; Cass. civ. n. 13167/2017, Cass civ. n. 11233/2013; Cass. civ. n. 8870/2012; Cass. civ. n. 18622/2010; Cass. civ. n. 6909/1996; Cass. civ. n. 1584/1995; Cass. civ. n. 7207/1994; Cass. civ. n. 499/1992; Cass civ. n. 6369/1991).

Non è, pertanto, controvertibile in sede di legittimità l’atto gestorio di esercizio del potere del curatore (e gli eventuali atti presupposti) di scioglimento da rapporti pendenti.

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