Omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese: qual è il rimedio esperibile?
30 Marzo 2026
Nella specie i giudici di legittimità hanno accolto l'istanza con cui i controricorrenti di un ricorso per cassazione chiedevano la correzione ex art. 287 c.p.c. dell’ordinanza emessa, nella parte in cui non aveva previsto l’invocata distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Secondo la Corte, invero, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass. civ., sez. un., n. 31033/2019). I giudici hanno inoltre evidenziato che nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica (Cass. civ., sez. un., n. 29432/2024). |