Requisiti tecnici minimi tra interpretazione letterale e favor partecipationis
30 Marzo 2026
La questione oggetto del giudizio. La ricorrente ha censurato l’offerta tecnica dell’aggiudicataria di un appalto di servizi, deducendo che i prodotti offerti dalla prima classificata non sarebbero conformi alle caratteristiche e ai requisiti minimi richiesti dalla lex specialis. Il ragionamento del T.A.R. Lombardia. Il Giudice amministrativo ha ribadito che in tale attività di verifica di conformità deve applicarsi, in primo luogo, il principio che impone di privilegiare l’interpretazione letterale degli atti di gara, al fine di evitare l’emergere di significati impliciti o inespressi, che ne rendono incerti il tenore e l’effettiva portata concreta. Soltanto ove fossero sorti dubbi in ordine alla interpretazione della disciplina di gara, prosegue il T.A.R. Lombardia, si sarebbe dovuto comunque fare applicazione del principio del favor partecipationis, secondo il quale la presenza di disposizioni normative o della lex specialis di portata non chiara ed equivoca impone di procedere a una interpretazione che favorisca la massima partecipazione alle gare pubbliche a tutela del principio di concorrenza. Quanto all’attività di verifica di conformità in fase di gara, il Tar ha osservato che quando essa è espressamente rimandata alla fase esecutiva «la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all’aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto» (Cons. St., sez. V, 4 marzo 2025, n. 1857). Conclusioni. Il ricorso è stato rigettato, sulla base dell’accertamento della conformità alla legge di gara dei prodotti offerti dall’aggiudicataria. Quanto all’attività della commissione di gara, il T.A.R. Lombardia non ha mosso rilievi osservando che «la valutazione (implicita) effettuata dalla Stazione appaltante sulla conformità dell’offerta della controinteressata aggiudicataria risulta del tutto legittima, anche in considerazione della circostanza che il giudice amministrativo non può esercitare un sindacato sostitutivo sull’attività svolta dall’Ente appaltante, che possiede un’ampia discrezionalità tecnica sia nella valutazione delle offerte sia nell’attribuzione dei punteggi, salvo i casi di abnormità della scelta». |