Decreto fiscale 2026: novità per imprese, disabili, lavoratori rimpatriati e atleti dilettanti

La Redazione
30 Marzo 2026

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2026 è stato approvato il “Decreto fiscale”, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore, che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

Di seguito le principali novità del d.l. 27 marzo 2026, n. 38:

  • Le operazioni permutative, cioè gli scambi di beni e servizi senza pagamento in denaro. Per tali operazioni, viene previsto che le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026 all’art. 13 del d.P.R. n. 633/1972 (c.d. Decreto IVA) si applicano (non più alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge, bensì) alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026, salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente al 1° gennaio 2026 nonché quelli adottati in conformità del comma 138 dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore del decreto.
  • I lavoratori rimpatriati. Vengono aggiornati i riferimenti normativi, con l’aggiunta del riferimento all’art. 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, con applicazione nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027.
  • Avviamento negativo nelle cessioni d’azienda o di rami della stessa: per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni  di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 [operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato], limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla formazione del reddito nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. La norma si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
  • sono esentati dall'imposta sostitutiva gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2028 ai sistemi di garanzia dei depositanti.
  • Viene differita fino al 1° luglio 2026 l’applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della Legge di Bilancio 2026. Si tratta del contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di valore dichiarato non superiore a 150 euro provenienti da Paesi extra UE, (si veda l’altra news pubblicata su questo Portale).
  • Ritenuta sulle provvigioni: l’efficacia delle nuove disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni viene differita dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026.
  • Viene modificata la disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali. Non è più previsto che la maggiorazione riguardi solo i beni prodotti nell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, potendo applicarsi anche ai beni provenienti da altri Paesi.
  • L’art. 8 contiene diverse “Misure fiscali in favore delle imprese”, tra cui la previsione di un credito d’imposta – pari al 35 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto – per quelle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'art. 38, comma 10, primo periodo, del d.l. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 56/2024, che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal MiMIT. Si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministeri che «il Governo ha intenzione di avviare nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le categorie produttive interessate» con l’obiettivo «di valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili, anche alla stregua delle osservazioni che saranno ricevute sull’ordine di priorità per il loro utilizzo».
  • Atleti dilettanti: per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, viene fissata una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300 euro complessivi.
  • Riscossione: sono introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione relativamente a specifiche fattispecie.
  • Regime dividendi e PEX: viene ripristinato il regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per le società) e della participation exemption (PEX), con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
  • Imposta di bollo: per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti aumenta da 100 a 118 euro.
  • Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l'operatività di CONSAP.
  • Educazione finanziaria: il Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria viene integrato con un membro del Corpo della guardia di finanza. Sono definiti nuovi standard qualitativi e la possibilità di avvalersi di esperti e consulenti esterni.
  • Carta europea della disabilità: al fine di garantire la continuità del servizio di emissione della carta per l'anno 2026, è autorizzata una spesa di 1,6 milioni di euro.
  • Avvocatura dello Stato: è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026 per il pagamento delle spese degli atti processuali e del contributo unificato per conto delle parti patrocinate dall'Avvocatura dello Stato.

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