Nel Decreto fiscale 2026 anche il rinvio della tassa sui “mini pacchi”

30 Marzo 2026

Uno degli interventi più significativi del decreto fiscale 2026 è la sospensione fino al 30 giugno 2026 della tassa sui mini pacchi (extra Ue), questione che per settimane è stata al centro del dibattito politico e sociale.

La tassa sui mini pacchi (si tratta di un contributo fisso di due euro per le spedizioni di valore inferiore a 150 euro), infatti, ha suscitato molteplici perplessità legate, in particolare, al rischio che l’imposizione possa pregiudicare le imprese che si occupano di spedizioni di pacchi di ridotte dimensioni, con conseguente flessione della domanda da parte dei consumatori.

Il tributo rientra tra quelli cd. disincentivanti volti a modificare le abitudini dei consumatori, ma allo stesso tempo, incide sulla libertà di iniziativa economica, con il rischio che le imprese interessate abbiano difficoltà a sopravvivere sul mercato.

Ebbene, il decreto sospende temporaneamente l’imposizione, in attesa di ulteriori sviluppi anche in relazione al settore delle dogane (per evitare la cd. doppia imposizione). Salvo cambiamenti, la tassa entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2026.

Tra gli altri interventi, meritevole di attenzione, vi è anche il fisco cd. premiale che si traduce nel riconoscimento di un credito d’imposta in favore delle imprese (pari al 35%) che abbiano presentato comunicazioni per investimenti.

A tale misura si aggiunge il ripristino del regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per le società) e della participation exemption (PEX), con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Nell’alveo del fisco contributivo vi rientra, invece, l’esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300 euro complessivi per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, con il precipuo scopo di incentivare lo svolgimento dell’attività sportiva attraverso il riconoscimento di benefici fiscali.

 Si rammenta, a tal proposito, che lo sport è stato inserito da qualche anno all’interno della Carta Costituzionale (art. 33 Cost.), assurgendo così a valore meritevole di tutela anche attraverso l’ausilio di strumenti fiscali.

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