Cancellazione della società: la responsabilità del socio per le obbligazioni sociali prescinde dalla percezione degli utili
30 Marzo 2026
Massima In tema di estinzione di una società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, in caso di mancato esaurimento di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si verifica un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società si trasferisce ai soci, a prescindere dal fatto che questi abbiano o meno percepito somme/utili, con la conseguenza che questi subentrano nella posizione processuale della società estinta, diventando legittimati passivi nel processo in corso o in quello successivo. Pertanto, il socio della società estinta che sia stato convenuto ab origine o che sia stato chiamato in giudizio in sua vece a seguito dell’estinzione della società originariamente convenuta nel corso del giudizio, qualora risulti soccombente, correttamente viene condannato alle spese senza che rilevi l’avere o non avere percepito utili ed indipendentemente dalla somma eventualmente percepita (in quanto, l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui all’art. 2495 c.c., non rileva come condizione dell’azione, ma integra la misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci). Il caso Il caso esaminato dalla pronuncia in commento nasce da un comunissimo evento di cronaca: una signora, a seguito di una rovinosa caduta in una buca sul marciapiede, chiedeva la condanna dell’Amministrazione Comunale (nel caso di specie, il Comune di Roma) al risarcimento del danno. Nel costituirsi, il Comune aveva deciso di chiamare in manleva la società che, all’epoca dei fatti, era affidataria della manutenzione della strada nel tratto interessato dal sinistro. Tuttavia, nel corso delle vicende processuali antecedenti alle fasi decisive, la società in questione (che operava sotto forma di SRL) era stata cancellata dal registro delle imprese. A seguito di tale evento estintivo, il Comune di Roma decideva di estendere l’azione nei confronti dell’ex socio della società, individuando, in quest’ultimo, il soggetto giuridicamente preposto a subentrare nella posizione della persona giuridica non più esistente. Istruita la causa a mezzo di acquisizioni documentali, assunzione di dichiarazioni testimoniali e c.t.u. medico legale, il Tribunale di Roma rigettava l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e rigettava nel merito anche la domanda di parte attrice (con conseguente assorbimento della domanda di manleva proposta dall'ente convenuto), ravvisando nella condotta della danneggiata l’esclusiva responsabilità del verificarsi dell’evento dannoso. La parte danneggiata presentava domanda in Corte d’Appello e l’ente comunale si costituiva e contestava l’appello principale e chiedeva, in via incidentale, l’accoglimento della domanda di manleva verso la società di manutenzione stradale che nel frattempo era stata cancellata dal registro delle imprese. Veniva disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del socio unico (che rimaneva contumace) della predetta società. La Corte d’Appello, in accoglimento dell’appello principale della danneggiata ha, altresì, accolto anche l’appello incidentale in quanto, analizzando i fatti, ha correttamente riconosciuto la legittimazione passiva dell’ex socio. Di conseguenza, lo ha condannato non solo a manlevare e tenere indenne l’ente comunale rispetto alle pretese della danneggiata, ma anche a farsi carico delle spese di lite. Avverso tale decisione, è stato proposto ricorso in Cassazione dal socio unico della SRL cancellata basando il ricorso sulla presunta carenza di legittimazione passiva, motivando tale carenza di legittimazione sulla circostanza che non aveva riscosso nulla in sede di riparto sulla base del bilancio finale di liquidazione, e pertanto, costui sosteneva di non dovere rispondere di nulla. Le questioni Le questioni sottese alla pronuncia in esame sono essenzialmente due: da un lato, il principio relativo alla successione del rapporto giuridico dalla società estinta al socio della stessa; dall’altro, il principio secondo cui a nulla rileva la circostanza che il socio chiamato a garantire per le obbligazioni della società non abbia riscosso gli utili della stessa. Le questioni, tutt’altro che pacifiche hanno richiesto più volte l’intervento dei Supremi Giudici e sono state anche affrontate in dottrina (tra i più recenti contributi si segnalano: Godio, Il limite della responsabilità degli ex soci per i debiti sociali: condizione di fondatezza o di ammissibilità dell’azione? Lo diranno le Sezioni Unite, in Giur. it., 2023, 1835; Sanna, Cancellazione ed estinzione delle società: un bilancio a vent’anni dalla riforma del diritto societario, in Riv. dir. civ., 2024, 174). Pertanto, sono due le questioni principali su cui è necessario soffermarsi: una relativa alla successione del rapporto giuridico, l’altra relativa alla irrilevanza della riscossione degli utili. In relazione alla prima questione, si ricorda che già in passato le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza del 12 marzo 2013 n. 6070), chiamate a pronunciarsi sul punto, avevano affermato il principio secondo cui l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali, configurandosi in tal modo un fenomeno successorio tra la società estinta e il socio. I diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese. Quanto agli effetti processuali, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina un evento interruttivo, disciplinato con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società ai sensi dell’art. 110 c.p.c. In relazione alla seconda questione, quella relativa alla riscossione o meno degli utili da parte del socio chiamato a rispondere delle obbligazioni sociali, va evidenziato che anche su questo punto, con una recente pronuncia, le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza del 12 febbraio 2025, n. 3625) si sono espresse nel senso che l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al terzo comma dell’art. 2495 c.c., integra la misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci ma non rileva, invece, come condizione dell’azione. Tale precisazione non è di poco conto sia sotto il profilo della legittimazione ad causam dei soci stessi sia sotto quello dell’interesse ad agire; infatti, tale interesse non può essere, cioè, escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo esso radicarsi in altre evenienze (quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l’escussione di garanzie). Osservazioni Dall’esame della pronuncia in commento si evince che il vero nodo della questione può essere individuato nell’attribuzione della soccombenza. Infatti, dalla lettura dei principi enunciati dalla Cassazione si evince che sì l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci ma che questi ne rispondono nei limiti di quanto riscosso e contestualmente si afferma che, però, l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione integra la misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci ma non rileva, invece, come condizione dell’azione. Ed è qui che si evince il passaggio più complesso della pronuncia: distinguere tra debito sostanziale e spese processuali ed attuazione della regola della soccombenza. La Corte, infatti, afferma che il socio convenuto in giudizio al posto della società estinta, qualora venga riconosciuta l’esistenza del diritto fatto valere dalla controparte (nel caso specifico, il diritto del Comune alla manleva), risulta soccombente e, di conseguenza, condannato al pagamento delle spese processuali. Infatti, sul punto la Cassazione è tassativa: tale condanna è legittima indipendentemente dall’aver percepito o meno utili e indipendentemente dall’entità delle somme eventualmente ricevute. Infatti, per la Cassazione, l’aver riscosso o meno denaro dalla società è irrilevante rispetto alla posizione di legittimato passivo, necessaria per l’accertamento del diritto. Conclusioni Le questioni esaminate dalla pronuncia in commento fissano un punto fermo sulla circostanza che sussiste un rapporto successorio tra società estinta e soci, ma soprattutto che tali soci sono tenuti a versare somme anche aldilà di quanto percepito se si tratta di spese relative al giudizio (la c.d. regola della soccombenza), in quanto il limite di quanto riscosso varrebbe quale limite massimo di esposizione debitoria del socio, limite che però non vale in caso di spese relative al giudizio. Quindi, nel caso di specie, il socio è stato chiamato non solo a risarcire il danno, ma anche a pagare le spese di giudizio delle parti. |