Marchi e anni “storici”: ingannevolezza tra impresa e prodotto
01 Aprile 2026
Il rinvio pregiudiziale proviene dalla Corte di Cassazione francese ed è sorto nell’ambito di una lite tra Fauré Le Page Maroquinier/Fauré Le Page Paris e Goyard ST‑Honoré, operatori nel settore della pelletteria di lusso. Fauré Le Page Paris aveva depositato marchi nazionali contenenti la dicitura “Fauré Le Page Paris 1717” per contraddistinguere, tra l’altro, borse, bauli, valigie e articoli di pelletteria. Goyard ne ha chiesto la nullità deducendo il carattere ingannevole del riferimento all’anno “1717”. La Corte d’appello di Parigi aveva ritenuto che “Paris 1717” evocasse luogo e anno di fondazione della Maison Fauré Le Page, suggerendo una continuità di gestione e di savoir‑faire dal XVIII secolo alla società costituita nel 2009. Tale evocazione, nel segmento della pelletteria di lusso, costituirebbe una garanzia di qualità e prestigio idonea a determinare la scelta del consumatore medio, giustificando quindi la declaratoria di nullità per ingannevolezza. Le società Fauré Le Page hanno contestato tale impostazione dinanzi alla Corte di Cassazione parigina, sostenendo che l’art. 3, par. 1, lett. g), della direttiva 2008/95 – e la corrispondente norma francese – richiedono un inganno sulle caratteristiche dei prodotti o servizi designati, non sulle caratteristiche del titolare del marchio. Il riferimento all’anno 1717 veicolerebbe al più un’idea generica di qualità, non una specifica indicazione sulle qualità dei prodotti. La Corte di giustizia, dopo aver ricordato che l’ingannevolezza deve risultare dal segno “di per sé” e che occorre un inganno effettivo o un rischio sufficientemente grave di inganno del pubblico, chiarisce un punto cruciale: l’art. 3, par. 1, lett. g), mira a evitare inganni sulle caratteristiche dei prodotti o servizi designati, non sulle mere caratteristiche del titolare. Un marchio che inganni solo sull’impresa, in linea di principio, non rientra nel motivo di nullità. Tuttavia, la Corte compie un passaggio decisivo per i marchi nel settore del lusso: l’inclusione di un numero percepito come anno di fondazione può evocare un savoir‑faire di lunga data, che, in questo segmento, è strettamente connesso alla qualità e all’immagine di prestigio del prodotto. In tal caso, l’informazione apparentemente riferita al titolare si traduce, nella percezione del pubblico di riferimento, in un messaggio sulle caratteristiche qualitative del prodotto stesso. La “nuova regola applicabile”, come formulata nel dispositivo, è che, qualora un marchio includa un numero percepito come anno di fondazione dell’azienda e, proprio perché risalente, evochi un savoir‑faire di lunga data che conferisce garanzia di qualità e immagine di prestigio ai prodotti, l’inesistenza di tale savoir‑faire temporale consente di ritenere che il marchio possa ingannare il pubblico ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. g). La Corte precisa quindi che il discrimine non è tra informazione sull’impresa o sul prodotto in astratto, ma tra informazione che, nella percezione del pubblico di riferimento, si traduce o meno in un messaggio sulle caratteristiche del prodotto o servizio designato. Spetterà al giudice nazionale, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, verificare se il numero contenuto nel marchio sia effettivamente percepito come anno di fondazione e se evochi un savoir‑faire di lunga durata idoneo a conferire garanzia di qualità e immagine di prestigio ai prodotti di pelletteria di lusso in questione. |