Linee guida del Tribunale per i Minorenni di Milano sulla liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato

La Redazione
30 Marzo 2026

Le Linee guida del Tribunale per i Minorenni di Milano fissano il principio secondo cui, nei procedimenti civili con patrocinio a spese dello Stato, i compensi dei difensori – inclusi i curatori speciali del minore – devono essere liquidati entro i valori medi dei parametri forensi, dimidiati ex art. 130 d.P.R. 115/2002, secondo criteri predeterminati per tipologia di procedimento, fasi processuali e complessità dell’attività svolta.

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, d’intesa con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, ha adottato specifiche Linee guida per la liquidazione dei compensi ai difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili di competenza del Tribunale minorile. 

Le Linee guida si applicano a tutti i procedimenti per i quali sia pendente istanza di liquidazione al momento dell’approvazione e nei quali l’attività difensiva sia stata svolta dopo l’entrata in vigore del d.m. 147/2022, assumendo a parametro il D.M. 55/2014, aggiornato, e i limiti posti dagli artt. 82 e 130 del d.P.R. 115/2002. 

I giudici individuano una netta distinzione tra procedimenti contenziosi (soggetti al rito unico di cui agli artt. 473-bis ss. c.p.c. e procedimenti di adottabilità ex l. 184/1983) e procedimenti di volontaria giurisdizione (procedimenti de potestate ante riforma Cartabia ed ex art. 31 d.lgs. 286/1998). Nei procedimenti contenziosi il compenso è liquidato per fasi – studio, introduttiva, istruttoria, decisionale – con riferimento alle cause di valore indeterminabile e graduazione della fase istruttoria in base alla complessità (base, media, alta), tenendo conto del numero di udienze, dell’ascolto del minore e dell’eventuale CTU. 

Per i procedimenti di adottabilità sono previsti parametri specifici, valorizzando l’intrinseca complessità di tali giudizi. Nei procedimenti di volontaria giurisdizione, in particolare per i procedimenti de potestate ante riforma Cartabia, la liquidazione avviene in forma omnicomprensiva entro un range prefissato; per i procedimenti ex art. 31 d.lgs. 286/1998 è stabilito un importo fisso per l’intera attività. 

Le tabelle allegate (A–F) traducono in valori numerici i criteri di liquidazione per le diverse tipologie di procedimento, già dimidiate ai sensi dell’art. 130 T.U. spese di giustizia. Una clausola di salvaguardia consente al difensore di chiedere compensi superiori, adeguatamente motivati, in presenza di attività di particolare complessità o pregio, e al Tribunale di discostarsi in diminuzione in caso di attività di particolare semplicità. 

Completano il quadro le puntuali indicazioni operative per la presentazione dell’istanza di liquidazione nel sistema SICID e per il successivo inoltro sulla piattaforma SIAMM/LSG, con elenco dettagliato della documentazione da allegare, anche con specifiche previsioni per il curatore speciale del minore. 

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