Caporalato e sfruttamento del lavoro: criteri distintivi dalla fattispecie di estorsione
25 Marzo 2026
La differenza tra le diverse fattispecie di cui agli artt. 603-bis e 629 c.p. deve innanzi tutto essere individuata nella diversa oggettività giuridica; l’uno, il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è reato contro la persona, inserito nel titolo XII del codice penale, e punisce tutte le condotte di c.d. «caporalato» o sfruttamento delle attività lavorative subordinate che, poste in essere ai danni di lavoratori, appaiono idonee a realizzare l’approfittamento dello stato di bisogno della vittima imponendogli condizioni umilianti e gravose sotto i diversi profili dell’orario di lavoro, delle condizioni o della retribuzione. Il delitto di cui all’art. 629 c.p., invece, è ipotesi di reato contro il patrimonio in cui la violenza o minaccia di un fatto ingiusto sono strettamente finalizzate e correlate alla realizzazione di un profitto contra ius; così che ogni qual volta le attività intimidatorie siano poste in essere ai danni di lavoratori dipendenti e permettano di realizzare un profitto ingiusto con rispettivo danno, la fattispecie integrata è sempre e certamente l’estorsione in luogo dello sfruttamento del lavoro. Del resto, lo stesso legislatore dell’art. 603-bis c.p. ha avuto ben presente la possibile sovrapposizione delle normative specificando quale clausola di apertura della norma che la stessa è configurabile «salvo che il fatto costituisca più grave reato» e cioè integri, appunto, la generale ipotesi di estorsione. Ne consegue che ove le attività di sfruttamento del lavoro siano poste in essere ai danni di lavoratori costretti ad accettare retribuzioni inferiori a quelle dovute, orari di lavoro superiori agli ordinari e condizioni di lavoro particolarmente gravose, se alle condotte consegue la realizzazione di un ingiusto profitto rimane configurabile sempre l’ipotesi estorsiva. |