Responsabilità da reato degli enti: onere della prova e colpa di organizzazione
31 Marzo 2026
Massima In tema di responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, la «colpa di organizzazione» costituisce elemento costitutivo dell’illecito e non può essere dedotta in via automatica dalla mera assenza, inidoneità o inefficace attuazione del modello organizzativo. Grava sull’accusa l’onere di provare in concreto il deficit organizzativo rilevante rispetto allo specifico rischio-reato e il nesso causale tra tale deficit e la commissione del reato presupposto, restando all’ente la possibilità di dimostrare l’assenza del rimprovero organizzativo. Il caso La pronuncia trae origine dall’infortunio sul lavoro occorso, il 17 agosto 2021, a un tirocinante addetto a un macchinario per la produzione di vassoi in plastica, il quale, nel tentativo di rimuovere una velina inceppata, apriva un riparo laterale e introduceva le mani all’interno della linea di produzione, subendo l’amputazione parziale delle prime falangi del terzo e quarto dito della mano sinistra a causa della mancata interruzione della lama del coltello. Dagli accertamenti ispettivi emergevano profili di criticità sul versante prevenzionistico: l’assenza di adeguate informazioni/formazione sul sistema di sicurezza della macchina e la presenza di ripari perimetrali che, pur esistenti, risultavano di fatto elusi, poiché i microinterruttori di sicurezza erano stati resi inefficaci mediante un selettore a bordo macchina, consentendo il funzionamento dell’apparecchio anche con ripari aperti. In primo grado veniva ritenuta la responsabilità del legale rappresentante per lesioni colpose aggravate e, in parallelo, la responsabilità dell’ente per l’illecito amministrativo ex art. 25-septies, comma 3, d.lgs. n. 231/2001, sul presupposto della mancata predisposizione, prima del fatto, di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire reati della stessa specie e dell’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Il giudice valorizzava inoltre la sussistenza degli elementi dell’interesse e del vantaggio dell’ente, individuando un risparmio di costi e di tempo (mancata formazione, disattivazione del sistema di sicurezza in caso di inceppamento, continuità produttiva). La Corte d’appello confermava l’impianto motivazionale, attenuando soltanto il trattamento sanzionatorio. L’ente ricorreva per cassazione articolando diversi motivi, tra cui censure sull’accertamento degli elementi costitutivi dell’illecito dell’ente (vantaggio e colpevolezza) e sul trattamento sanzionatorio. La questione La questione è la seguente: nel giudizio di responsabilità amministrativa dell’ente quale contenuto assume l’onere della prova gravante sulla Procura in ordine alla «colpa di organizzazione»? È sufficiente dimostrare la mancanza o inidoneità del modello (di seguito MOG) o la sua inefficace attuazione, oppure è necessario provare in positivo il concreto deficit organizzativo riferibile al rischio-reato verificatosi e il rapporto di derivazione causale tra tale deficit e la commissione del reato presupposto? Le soluzioni giuridiche La Corte muove dal quadro generale della responsabilità da reato degli enti quale tertium genus, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza, e richiama la natura alternativa e concorrente dei criteri di imputazione oggettiva «interesse» e «vantaggio» ex art. 5 d.lgs. n. 231/2001, distinguendo la valutazione teleologica ex ante (interesse) da quella oggettiva ex post (vantaggio). Ribadisce, poi, che la «colpa di organizzazione» va intesa in senso normativo: il rimprovero all’ente deriva dall’inottemperanza all’obbligo di adottare cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire la commissione di reati rientranti nel catalogo 231, cautele che devono trovare espressione in un documento capace di individuare i rischi e delineare le misure di contrasto. Osservazioni La pronuncia è di immediata utilità per la Procura perché ribadisce cosa deve essere «provato» e cosa non può essere semplicemente «presunto» nel giudizio 231: la colpa di organizzazione non coincide con l’etichetta «manca il modello», ma con un deficit organizzativo concreto, riferito a uno specifico rischio-reato, che deve essere ricostruito e spiegato nella sua incidenza causale. Giova evidenziare che con riferimento al punto ii) i presidi organizzativi esigibili si compongono di una parte statica rappresentata dal modello organizzativo e da una parte dinamica, rappresentata dall’Organismo di Vigilanza (di seguito, OdV), e chiamata a presidiare l’universo delle regole costituenti il MOG. Occorre, in altri termini, escludere l’ipotesi che anche se la regola fosse stata rispettata, l’evento-reato si sarebbe comunque verificato. Con l’avvertenza che la capacità concreta di impedimento del reato da parte dell’OdV va calata nell’ambito della sua funzione tipica, che è esclusivamente quella di esercitare un controllo sul sistema di regole cautelari – cioè sul MOG – e non sugli atti gestori compiuti dai soggetti apicali. È dunque rispetto a tale funzione che va misurata la capacità impeditiva dell’OdV e, di conseguenza, la rilevanza eziologica di una eventuale condotta alternativa lecita. La responsabilità ex art. 231 diviene autentica responsabilità colposa determinando un significativo aggravamento dell’onere probatorio in capo alla Procura. Tale scelta che si pone in frontale contrasto con la lettera della legge (cfr. art. 6 d.lgs. n. 231/2001) presenta non poche difficoltà essendo la valutazione della capacità preventiva delle misure organizzative fondata su parametri diversi da quelli propri della colpa penale. Tra gli inconvenienti, si pensi alla difficoltà di reperire nell’ambito de qua adeguate leggi scientifiche di copertura, dovendo quindi ricorrere a massime di esperienza, attraverso le quali l’autorità giudiziaria è chiamata a valutare se l’osservanza della regola cautelare, al posto del comportamento inosservante, avrebbe o meno consentito di eliminare o ridurre il pericolo derivante da una determinata attività. Analogamente, la sentenza si sofferma anche sull’interesse e/o vantaggio nei reati colposi, rispetto ai quali si evidenzia l’opportunità di riferire l’analisi alla condotta (risparmio di costi/tempi, continuità produttiva), motivando con elementi verificabili, anche solo per ordini di grandezza, e tenendo conto che la significatività economica è relativa alle dimensioni dell’impresa. In conclusione, la solidità dell'accusa ai sensi del d.lgs. 231/2001 si fonda su un'impostazione istruttoria che consenta di identificare con precisione la regola organizzativa violata e motivare in modo puntuale come tale deficit abbia determinato o favorito la commissione del reato presupposto. |