Il Consiglio Europeo ha approvato la nuova “Direttiva Insolvency”

La Redazione
31 Marzo 2026

La direttiva UE 2026/799 mira a incoraggiare gli investimenti transfrontalieri all'interno del mercato unico attraverso un'armonizzazione mirata delle procedure di insolvenza.

Il complesso iter della direttiva UE 2026/799, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1° aprile 2026, era cominciato il 7 dicembre 2022, quando la Commissione aveva presentato la relativa proposta n. 2022/0408 al Consiglio e al Parlamento europeo. Il 23 maggio 2025 il Segretariato generale aveva chiesto al Comitato dei rappresentanti permanenti di raccomandare al Consiglio di giungere a un accordo sul testo (c.d. “Orientamento generale” o “General approach”), così da consentire alla presidenza di condurre negoziati interistituzionali. Il 12 giugno 2025, il Consiglio dell’UE ha raggiunto l’orientamento, cui sono seguiti i negoziati con i rappresentanti del Parlamento UE e della Commissione. Con lettera del 5 dicembre 2025, il Consiglio si era impegnato ad approvare il testo della direttiva, in caso di approvazione da parte del Parlamento del testo trasmesso in allegato alla lettera stessa. Il Parlamento ha approvato la risoluzione sulla proposta di direttiva il 10 marzo 2026 e, infine, il 30 marzo 2026 è giunta l’approvazione del Consiglio, seguita dalla pubblicazione in GU il 1° aprile.

L'obiettivo della direttiva è esplicitato al considerando n. 1: «contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e dell'unione dei mercati dei capitali nonché eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni nazionali in materia di insolvenza».

La direttiva del 2026 non modifica la direttiva 1023/2019/UE (comunemente nota come “Direttiva Insolvency”), ma persegue l’integrazione del mercato interno nel settore del diritto dell’insolvenza, stabilendo prescrizioni minime in settori mirati delle procedure di insolvenza nazionali, che abbiano un impatto significativo sull'efficienza e sulla durata di tali procedure, in particolare sulle procedure di insolvenza transfrontaliere (considerando n. 4).

Nel considerando n. 2 della proposta di direttiva si legge che « Le ampie divergenze tra i diritti sostanziali in materia di insolvenza riconosciute dal regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio creano ostacoli al mercato interno riducendo l'attrattiva degli investimenti transfrontalieri, incidendo in tal modo sulla circolazione transfrontaliera dei capitali all'interno dell'Unione e da e verso i paesi terzi».

Gli aspetti del diritto dell’insolvenza su cui interviene la direttiva sono:

  • Azione revocatoria (Titolo II).
  • Rintracciamento dei beni appartenenti alla massa fallimentare (Titolo III): qui sono regolati l’accesso alle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità amministrative e degli organi giurisdizionali designati, l’accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai registri e alle banche dati nazionali nonché l’accesso alla giustizia da parte degli amministratori delle procedure di insolvenza di un altro Stato membro.
  • Procedura di “pre-pack” (Titolo IV): la direttiva prevedrà un meccanismo di pre-pack disponibile in tutti gli Stati membri. L’art. 2 della direttiva definisce tele meccanismo una procedura, comprendente una fase di preparazione (finalizzata a trovare un acquirente adeguato per l'impresa del debitore, o per parte di essa) e una fase di liquidazione (finalizzata ad approvare ed eseguire la vendita dell'impresa del debitore, o di parte di essa, e a ripartire il ricavato tra i creditori), che consente la vendita dell'intera impresa del debitore, o di parte di essa, in regime di continuità aziendale al miglior offerente nel corso della procedura di insolvenza». Lo scopo è evidentemente quello di velocizzare il processo di cessione e massimizzarne il ricavo.
  • Obbligo degli amministratori di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza e responsabilità civile (Titolo V).
  • Comitati dei creditori (Titolo VI).
  • Misure volte a migliorare la trasparenza delle normative nazionali in materia di insolvenza (Titolo VII): ciascuno Stato membro dovrà elaborare una “scheda” che indichi – in modo conciso, esatto, chiaro, non tecnico e fattuale – gli elementi essenziali della normativa nazionale in materia di procedure di insolvenza, da presentare alla Commissione attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e che saranno disponibili al pubblico in inglese, francese, tedesco e nella lingua originale.
  • A chiusura (Titolo VIII), è previsto che «Gli Stati membri possono derogare all'applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento dei titoli II, V e VI in caso di situazioni straordinarie che perturbino gravemente le attività economiche a livello degli Stati membri o delle loro regioni, qualora e nella misura in cui l'applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento di tali titoli comporti il rischio di insolvenze diffuse, anche per le imprese che in circostanze ordinarie sarebbero economicamente sostenibili».

La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (dunque il 21 aprile). Gli Stati membri avranno 33 mesi dalla data di entrata in vigore per attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

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