Rischio trattamenti inumani: stop all’espulsione del cittadino afghano dalla Svezia
01 Aprile 2026
Il caso riguarda un richiedente asilo arrivato in Svezia nel 2015, le cui domande di protezione internazionale erano state respinte in via definitiva nel 2018 e nel 2023. Le autorità svedesi avevano ritenuto che né la situazione generale in Afghanistan né l’appartenenza etnica Hazara né il grado di “occidentalizzazione” del ricorrente fossero sufficienti a giustificare la concessione della protezione. La Corte di Strasburgo ha ribadito che gli Stati hanno il diritto di controllare l’ingresso e l’espulsione degli stranieri, ma non possono procedere al rimpatrio quando sussistono motivi seri per ritenere che la persona rischi maltrattamenti nel Paese di destinazione. In tale valutazione, è necessario considerare congiuntamente tutti i fattori rilevanti, sia individuali sia relativi alla situazione generale del Paese. Nel caso concreto, i giudici europei hanno rilevato che le autorità svedesi non avevano effettuato una valutazione complessiva dei rischi. Pur riconoscendo che la situazione in Afghanistan è grave, la Corte ha precisato che essa non comporta automaticamente un divieto generalizzato di rimpatrio. Analogamente, la sola appartenenza alla minoranza Hazara non implica di per sé un rischio sistematico di trattamenti vietati dall’articolo 3. Tuttavia, la posizione del ricorrente presentava elementi ulteriori. Egli appartiene all’etnia Hazara ed è originario di un’area particolarmente instabile. Inoltre, dopo quasi dieci anni trascorsi in Svezia, ha adottato uno stile di vita occidentale e tenuto comportamenti che potrebbero essere percepiti come contrari alle norme religiose e morali vigenti sotto il regime talebano. La Corte ha ritenuto che tali elementi, considerati cumulativamente e alla luce del contesto afghano attuale, caratterizzato da un forte controllo sociale e da gravi violazioni dei diritti umani, espongano il ricorrente a un rischio reale di maltrattamenti, incluse possibili punizioni severe. Di conseguenza, l’esecuzione dell’ordine di espulsione costituirebbe una violazione dell’articolo 3 CEDU. |