Il classamento nel concordato (preventivo, semplificato, concordato nella liquidazione giudiziale)

Carlo Pagliughi
30 Marzo 2026

Il contributo analizza alcuni profili caratterizzanti l’utilizzo delle classi nel concordato preventivo, nel concordato semplificato e nel concordato nella liquidazione giudiziale, cercando di cogliere le opportunità e le criticità sottese alla complessa disciplina di questo versatile strumento (posto a tutela del ceto creditorio e contemporaneamente funzionale ad una efficiente distribuzione delle risorse e alla formazione del consenso).

Il classamento nel concordato preventivo: evoluzione tra legge fallimentare e codice della crisi

Con la riforma della legge fallimentare ad opera del d.l. n. 35/2005 è stata introdotta la possibilità per il debitore di costruire la proposta concordataria in deroga alla rigida applicazione del principio della par condicio creditorum sancito dall’art. 2741 c.c. Questa deroga ha previsto la possibilità di offrire con la proposta un trattamento differenziato dei creditori, mediante «suddivisione in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei» (così l’art. 160, comma 1, lett. c) l. fall.). La libertà di scelta del debitore incontrava un limite quantitativo per il solo concordato liquidatorio per il quale veniva enunciata la necessità che la proposta dovesse in ogni caso assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei creditori chirografari (eventualmente suddivisi in classi con previsione di percentuali di pagamento differenziate).

In questo quadro, nonostante il tenore anche letterale del testo normativo, si è molto discusso in merito alla natura facoltativa od obbligatoria del classamento.

In particolare, la tesi in ordine alla obbligatorietà ha trovato vigore di fronte ai casi di creditori chirografari garantiti da terzi, oppure dinnanzi a creditori chirografari destinatari di azioni revocatorie nel caso di fallimento. La scelta di costruire una classe unica senza differenziare tali creditori relegandoli in apposte classi è apparsa potenzialmente idonea a viziare la formazione della maggioranza e a raggiungere più facilmente l’omologa, eludendo il più stringente criterio della “doppia” maggioranza previsto dall’art. 177 (per crediti ammessi al voto e per classi) nonché la più stringente tutela approntata per i creditori dissenzienti dall’art. 180, comma 4, l. fall. (nella quale, a fronte dell’opposizione da parte di creditore appartenente a classe dissenziente, il Tribunale vagliava le alternative concretamente praticabili rispetto al concordato).

Ha tuttavia prevalso sul punto la tesi della facoltatività delle classi, fatto salvo il caso previsto per legge dall’art. 182-ter, comma 1, l. fall. con obbligo di destinare ad una specifica classe la quota di credito tributario o contributivo degradato al chirografo (in merito ad ulteriore casistica di opportunità di formazione delle classi cfr. P. Bosticco, Obbligatorietà e funzione della formazione delle classi dei creditori nel Concordato Preventivo e nel PRO, in IUS Crisi d’impresa (ius.lefebvregiuffre.it) - ilfallimentarista, 20 ottobre 2023).

Conclusivamente, sotto il vigore della legge fallimentare, qualora il debitore avesse scelto di classare i creditori, il sindacato del Tribunale avrebbe riguardato la corretta formazione delle classi; viceversa, è stata generalmente sottratta al Tribunale la possibilità di censurare la scelta del debitore di non classare i creditori.

Spostando ora l’attenzione al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (c.c.i.i., d.lgs. n. 14/2019), va constatato che la suddivisione dei creditori in classi manifesta una importanza tecnica centrale, essendosi trasformata da mera facoltà del proponente a soluzione obbligata nel confezionamento della proposta concordataria in continuità.

Ed infatti, la suddivisione in classi è obbligatoria per legge nel concordato in continuità aziendale (cfr. art. 85, comma 3) che, ai sensi dell’art. 109, comma 5, è approvato solo se tutte le classi votano a favore (con le maggioranze di cui all’art. 109, comma 5, in ciascuna classe).

Per quanto attiene al concordato liquidatorio permane in linea generale la possibilità di utilizzare la “classe unica”; tuttavia, a mente dell’art. 85, comma 2, d.lgs. n. 14/2019, a prescindere dalla natura del piano di concordato è necessario prevedere classi distinte relativamente a:

  • crediti tributari e previdenziali, dei quali non sia previsto l’integrale pagamento;
  • creditori titolari di garanzie prestate da terzi;
  • creditori soddisfatti (anche in parte) con utilità diverse dal denaro;
  • creditori proponenti il concordato e parti ad essi correlate.

In aggiunta, per il concordato in continuità, si aggiunge l’elencazione contenuta nell’art. 85, comma 3, d.lgs. n. 14/2019 che impone il classamento per:

  • creditori privilegiati “interessati”, in quanto pagati parzialmente ovvero oltre i termini previsti dall’art. 109, comma 5 (180 giorni dall’omologazione o 30 giorni se si tratta di creditori che godono del privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 1 c.c.);
  • crediti derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi vantati da creditori che non abbiano superato, nell’ultimo esercizio, almeno due dei seguenti tre requisiti: (i) un attivo sino ad euro cinque milioni; (ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni sino ad euro dieci milioni; (iii) un numero medio di dipendenti pari a 50.

Altra situazione che comporta la formazione obbligatoria di classi è quella prevista a favore dei soci dall'art. 120-ter d.lgs. n. 14/2019, laddove se ne prevede espressamente l'inserimento in una o più classi qualora il piano preveda modifiche ai diritti di partecipazione e comunque per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (A. Rossi, Le nuove classi negli strumenti di regolazione della crisi, 17 marzo 2025, in dirittodellacrisi.it).

In definitiva, sotto l’egida del c.c.i.i. il classamento non rappresenta più soltanto una leva per modellare la distribuzione delle risorse disponibili e per intercettare il consenso dei creditori proponendo ad essi un soddisfacimento differenziato: al contrario, costituisce il presupposto indefettibile per ottenere l’ammissione al concordato (nei casi in cui il classamento è obbligatorio) e l’eventuale omologa (laddove il Tribunale è chiamato a verificare la corretta formazione delle classi). E ciò, in particolare, in occasione dell’applicazione del meccanismo di ristrutturazione trasversale (cross-class cram down) previsto dall’art. 112, comma 2, d.lgs. n. 14/2019 per il concordato in continuità aziendale (S. Rossetti, Appunti sul classamento dei creditori nel concordato in continuità, 30 novembre 2023, in dirittodellacrisi.it).

Il tema del classamento nel concordato preventivo pone all’interprete ed all’operatore una serie di interrogativi che, nel presente scritto, si concentrano sugli aspetti seguenti:

1)          quali siano, in aggiunta alla casistica obbligatoria prevista per legge e sopra ricordata, i principali criteri di classificazione dei creditori;

2)          se vi sia correlazione tra obbligo di classamento e trattamento differenziato, tenuto conto delle regole distributive previste dall’art. 84, comma 6, d.lgs. n. 14/2019 (nonché agli effetti degli artt. 88, comma 1, 112, comma 2, lett. b) e 120-quater d.lgs. n. 14/2019) nel caso di concordato in continuità aziendale.

Segue. Criteri di classificazione dei creditori

La definizione delle classi è contenuta nell’art. 2, lett. r), d.lgs. n. 14/2019 in termini di «insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei», in continuità con la formulazione contenuta nel previgente art. 160 l. fall.

Ne deriva che l’omogeneità delle posizioni giuridiche rifletterà in primo luogo la natura privilegiata o chirografaria del credito, ed in secondo luogo la natura delle pretese creditorie come nel caso del credito contestato o del credito assistito da titolo esecutivo (Cass. civ., sez. I, Ord. 16 aprile 2018, n. 9378). Per i crediti privilegiati, se ricorrono le condizioni di cui all’art. 109, comma 5, d.lgs. n. 14/2019, è necessario prevedere classi distinte in relazione all’ordine delle cause di prelazione, in aderenza a quanto previsto dall’art. 85, comma 4, d.lgs. n. 14/2019.

Nel caso di crediti originariamente chirografari l’omogeneità di posizione giuridica può derivare anche dalla natura del rapporto contrattuale sottostante (si potranno ad esempio distinguere i fornitori in base al rapporto commerciale che li lega con il debitore ed alla presenza o meno di garanzie a tutela del credito). Nel caso di crediti bancari si potrebbe distinguere in funzione della tipologia di operazione fonte del credito (mutuo, affidamenti sul conto corrente, crediti di firma per fidejussioni prestate).

L’omogeneità dell’interesse economico, invece, chiama in causa le conseguenze per il creditore connesse agli esiti del processo di gestione della crisi. In alcuni casi, l’interesse del creditore è proteso alla continuazione dell’attività da parte del debitore (dalla quale è atteso un plusvalore altrimenti non realizzabile nel caso di liquidazione giudiziale); in altri casi l’interesse del creditore è quello della liquidazione degli asset eventualmente posti a garanzia del credito; infine, taluni creditori potrebbero subire azioni revocatorie e per tale motivo da inserire in una classe a sé stante in quanto incentivati ad esprimere voto favorevole al concordato.

La presenza di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico introduce a sua volta complessità operative dovute alla necessità di stanziare il fondo rischi prescritto dall’art. 87, comma 1, lett. p-bis) ed una apposita classe di creditori finanziari a tale titolo garantiti (in attesa della escussione e del pagamento da parte del fondo di garanzia – SACE/MCC).

In realtà la proposta dovrebbe prevedere la scomposizione dei crediti bancari in due classi separate: una per la parte garantita e una per la parte non garantita, nonché una o due classi “virtuali” (in funzione del degrado totale o parziale del credito privilegiato). Tale articolazione è necessaria per gestire l’eventuale surrogazione del fondo che, in caso di pagamento a favore della Banca garantita, andrebbe a svuotare per un importo corrispondente la classe nella quale è collocata la Banca garantita (Trib. Verona 7 luglio 2025).

Una questione parallela concerne l’ammissione al voto delle banche, per l’intero credito (comprensivo della quota garantita dal fondo) oppure soltanto per la quota non garantita. Si contrappongono allo stato due alternative:

  1. la prima secondo la quale il diritto di rivalsa del garante (ad esempio MCC o SACE) sorge solo dopo l'escussione della garanzia e il pagamento della somma garantita, con la conseguenza che, fino al pagamento, le banche restano titolari del credito come chirografarie e legittimate al voto;
  2. la seconda, per cui il credito del garante sorge con il semplice rilascio della garanzia, sebbene sia condizionato sospensivamente all'eventuale inadempimento della società, la quale implica che il garante sia titolare del credito anche prima dell’escussione, con diritto al voto condizionato (Trib. Firenze 8 gennaio 2025).

Giova esplicitare che spetta innanzitutto al debitore o al terzo (creditore o socio) proponente esplicitare nella proposta e nel piano, ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. m), per ogni classe, quale sia il criterio di classificazione e gli interessi economici condivisi tra tutti i componenti della classe.

Segue. Obbligo di classamento e trattamento differenziato

Il rispetto dell’obbligo di classamento risulta fondamentale in quanto il tribunale è chiamato a verificare «la corretta formazione delle classi» all’apertura della procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 47, comma 1, d.lgs. n. 14/2019 e in sede di omologazione ex art. 112, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 14/2019. Il controllo del Tribunale in sede di omologa opera a prescindere dall’approvazione con l’adesione unanime delle classi.

L’aspetto che va ora esaminato concerne la relazione intercorrente tra classamento e differenziazione del trattamento tra le classi, soprattutto in vista della possibilità di procedere alla ristrutturazione trasversale della proposta concordataria nel concordato in continuità aziendale, qualora non vi sia l’adesione unanime delle classi.

Va subito detto che, in via generale, secondo il disposto dell’art. 85, comma 1, d.lgs. n. 14/2019, il trattamento differenziato non rappresenta un obbligo bensì una facoltà per il debitore.

Casomai sussiste un obbligo di (in)differenziazione del trattamento tra classi di creditori ai sensi dell’art. 88, comma 1, terzo periodo, d.lgs. n. 14/2019, laddove è prescritto che «se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole».

L’assenza dell’obbligo di trattamento differenziato va però coordinata con la precisazione contenuta nell’art. 85, comma 4, d.lgs. n. 14/2019 nel quale è affermata la necessità che il «trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione». Si può quindi ritenere che, in prima battuta, l’assenza dell’obbligo di trattamento differenziato riguardi soltanto le classi relative a creditori chirografari, e non quelle relative a creditori privilegiati formatesi in applicazione dell’art. 109, comma 5, d.lgs. n. 14/2019.

In questo quadro, la questione della differenziazione si pone in un momento successivo all’ammissione e in sede di omologa (così prevede l’art. 84, comma 6, d.lgs. n. 14/2019), quando in assenza di adesione unanime delle classi la ristrutturazione trasversale della proposta concordataria passa attraverso la verifica del rispetto della condizione posta dall’art. 112, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 14/2019. Si tratta infatti di verificare, rispetto ai creditori dissenzienti, la correttezza della relazione tra classi, in osservanza dell’art. 84, comma 6, e cioè se la distribuzione delle risorse concordatarie avvenga secondo il combinato disposto di APR e RPR nel rispetto della graduazione dei crediti (rectius classi di creditori) e del principio di non discriminazione nel rapporto tra classi di creditori pari-ordinati.

Al riguardo, la necessità di un trattamento differenziato continua a riguardare i creditori privilegiati rispetto ai quali andrà verificata la condizione posta dall’art. 84, comma 6, d.lgs. n. 14/2019 (il soddisfacimento “complessivo” delle classi di creditori con privilegio generale soddisfatte mediante il mix di APR ed RPR dovrà rispettare l’ordine delle cause di prelazione). Per quanto attiene ai creditori originariamente chirografari, il principio di non discriminazione limita (se non esclude) significativamente la possibilità di un trattamento differenziato tra creditori pari-ordinati.

Un attuale profilo di intenso confronto riguarda proprio il divieto di discriminazione tra i creditori chirografari. La giurisprudenza si sta orientando verso due posizioni contrapposte in merito alla possibilità di differenziare il trattamento dei crediti chirografari "nativi" (originariamente privi di prelazione) rispetto ai crediti chirografari derivanti da "degrado" (privilegiati generali incapienti o parzialmente incapienti rispetto al valore di liquidazione).

La Corte d'Appello di Milano, con pronuncia del 20 febbraio 2025 (in Ristrutturazioni aziendali), ha affermato che ai privilegiati generali degradati può essere riconosciuto un trattamento più favorevole rispetto ai chirografari nativi. Secondo tale orientamento, la quota degradata al chirografo conserverebbe una sorta di «ultrattività moderata della prelazione; il privilegio che i creditori avrebbero sul patrimonio (a valori di liquidazione) si proietta sul maggior valore di ristrutturazione attribuendo loro un trattamento differenziato preferenziale rispetto ai creditori che risulterebbero successivi nella distribuzione del valore di liquidazione».

Di segno opposto la decisione del Tribunale di Brescia (sentenza 11 dicembre 2025, n. 513-2/2024), che ha rigettato un'omologazione trasversale ritenendo discriminatorio un trattamento che prevedeva il 15% per i crediti degradati e il 10,04% per i chirografari nativi dissenzienti. Il Collegio bresciano ha affermato con rigore che, una volta intervenuto il degrado per incapienza, tutti i crediti di pari rango devono essere trattati in modo paritario ai fini del rispetto della regola di priorità relativa (RPR). Militano a favore di tale impostazione, secondo il Tribunale, diverse considerazioni: in primo luogo, l'art. 84, comma 5, d.lgs. n. 14/2019, stabilisce espressamente che la quota residua del credito privilegiato degradata per incapienza "è trattata come credito chirografario", equiparazione ribadita dall'art. 109, comma 5, d.lgs. n. 14/2019, ai fini del voto.

Ci si deve quindi porre la domanda se il trattamento differenziato tra classi di creditori pari-ordinati possa eventualmente essere attuato mediante utilizzo di “risorse esterne”. Anche se, qualora si dovesse ricorrere alla ristrutturazione trasversale, l’art. 112, comma 1, lett. b) sembra non ammettere eccezioni ad un trattamento delle classi dissenzienti “almeno pari a quello delle classi dello stesso grado” (in conformità, d’altronde, a quanto prevede l’art. 11.1.c della Direttiva), ovvero “almeno pari” al trattamento della classe di pari rango assenziente e meglio trattata. Non sembra, infatti, che il principio di non discriminazione, quando applicato rigorosamente ai fini della ristrutturazione trasversale, consenta deroghe dipendenti dalla fonte della provvista destinata al soddisfacimento dei creditori.

Nelle proposte concordatarie con transazione fiscale, invece, il criterio di non discriminazione deve essere coordinato con il divieto di trattamento deteriore dell'Erario previsto dall'art. 88, comma 1, secondo e terzo periodo, d.lgs. n. 14/2019.

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 17 luglio 2025, ha affrontato questa ulteriore problematica stabilendo che nel concordato preventivo in continuità aziendale, quando le classi dissenzienti sono costituite da crediti erariali e contributivi oggetto di transazione fiscale, l'omologazione forzosa mediante ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, d.lgs. n. 14/2019 è possibile a condizione che il trattamento riservato a tali creditori non risulti deteriore, ai sensi dell'art. 88, comma 1, secondo e terzo periodo, d.lgs. n. 14/2019, rispetto a quello dei crediti con grado di privilegio inferiore o a quelli con posizione giuridica o interessi economici omogenei. Dalla pronuncia torinese si ricava un importante principio: nel caso di dissenso manifestato dai crediti erariali e contributivi, ai fini dell’omologa mediante ristrutturazione trasversale opera per tali crediti il principio del trattamento non deteriore in luogo di quello scolpito nell’art. 84, comma 6, per i crediti “diversi” da quelli fiscali e contributivi.

Proseguendo nell’analisi va segnalato che l'art. 88, comma 1, terzo periodo d.lgs. n. 14/2019, precisa che ai crediti fiscali e previdenziali chirografari (anche per effetto del degrado) deve essere assegnato un trattamento non deteriore rispetto a quello degli altri crediti chirografari o, nel caso di suddivisione in classi, rispetto ai crediti ai quali è riservato un trattamento più favorevole. Tuttavia, in questa situazione emerge il rischio che l'Erario o enti gestori di forme contributive degradati ottengano un trattamento migliore rispetto a crediti privilegiati di grado superiore all'Erario o enti gestori di forme contributive parimenti degradati (come quelli, ad esempio, dei professionisti ex art. 2751-bis n. 2 c.c.). In questi casi, il proponente potrebbe risolvere il potenziale ostacolo in sede di omologa prevedendo nuova finanza per riequilibrare i rapporti tra le classi ed evitare che il dissenso della classe dissenziente di grado superiore agli enti impedisca l'omologa mediante ristrutturazione trasversale.

In via conclusiva si osserva che il rispetto del principio di non discriminazione tra i creditori chirografari potrebbe incidere sulla ristrutturazione trasversale ex art. 120-quater d.lgs. n. 14/2019. In tal caso, ogni euro aggiuntivo (relativo al valore destinato ai soci) attribuito alla classe chirografaria assenziente renderebbe il trattamento di quest’ultima migliore rispetto a quello riservato alla classe dissenziente.

Il classamento nel concordato semplificato

A differenza di quanto previsto nell’ambito della disciplina del concordato preventivo come sopra richiamata, nel concordato semplificato la formazione delle classi ha natura facoltativa, come indicato dall’art. 25-sexies, comma 1, d.lgs. n. 14/2019, a tenore del quale «la proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi». Le ragioni alla base dell’assenza di un obbligo di classamento risiedono sostanzialmente nella natura intrinseca dello strumento stesso del concordato semplificato, il quale (i) presenta carattere esclusivamente liquidatorio, (ii) richiede quale regola distributiva dell’attivo concordatario il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione secondo la c.d. absolute priority rule e (iii), a differenza del concordato preventivo, non prevede la fase di votazione della proposta da parte dei creditori, con conseguente loro eventuale intervento solo in sede di opposizione alla omologazione (ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 4, d.lgs. n. 14/2019).

Non essendo prevista alcuna fase di votazione, ovvero di manifestazione di consenso o dissenso antecedente alla fase di omologazione, viene meno, infatti, la necessità di suddividere i creditori in classi omogenee per posizione giuridica ed interessi economici, il cui presupposto fondamentale è rappresentato da obiettivi di equità nell’applicazione del principio maggioritario (cfr. A. Rossi, Le nuove classi negli strumenti di regolazione della crisi, in dirittodellacrisi.it, 17 marzo 2025).

Oltre che per l’assenza della fase di votazione della proposta concordataria, la necessità di suddivisione in classi dei creditori non si ravvisa nemmeno alla luce delle regole che disciplinano la distribuzione delle risorse nell’ambito del concordato semplificato, le quali, in sintesi, prevedono:

  • ai fini dell’omologazione dello stesso e del rispetto del requisito dell’assenza di pregiudizio in capo ai creditori rispetto allo scenario alternativo di liquidazione giudiziale o controllata, il “rispetto dell’ordine delle cause di prelazione”, ovvero la distribuzione delle risorse finanziarie derivanti dalla liquidazione del patrimonio aziendale assoggettato a ricorso secondo le regole della c.d. absolute priority rule (APR) (Trib. Ferrara 25 maggio 2025, in dirittodellacrisi.it; App. Ancona 28 novembre 2024, in ilcaso.it; App. Catania 26 febbraio 2025; S. Leuzzi, Il concordato semplificato nel prisma delle prime applicazioni, in dirittodellacrisi.it, 19 maggio 2023,);
  • la possibilità di un soddisfacimento “falcidiato” dei creditori muniti di privilegio nel senso e nella misura di cui all’art. 84, comma 5, d.lgs. n. 14/2019, così come espressamente richiamato nell’ambito dell’art. 25-sexies, comma 1, d.lgs. n. 14/2019, e, pertanto, in misura non inferiore a quanto realizzabile in ipotesi di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali insiste la prelazione, al netto delle spese di liquidazione e della quota parte delle spese generali.

Trattandosi, quindi, di un concordato necessariamente liquidatorio (e tale per cui devono trovare piena applicazione le regole indicate dagli artt. 2740e 2741 c.c.) e non essendo possibile prevedere modalità distributive delle risorse finanziarie provenienti dalla liquidazione del patrimonio secondo la relative priority rule (RPR), il classamento dei creditori anche sotto questo profilo perderebbe di significato.

Laddove, invece, la proposta di concordato semplificato prevedesse, ad esempio, l’apporto di risorse esterne, la formazione delle classi potrebbe facilitare il debitore nella distribuzione del suddetto “maggior valore” indipendentemente dal rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, non essendo prevista in questa ipotesi la regola ferrea della APR o quella attenuata della RPR (cfr. Trib. Ferrara 25 maggio 2025, in dirittodellacrisi.it; A. Rossi, L’apertura del concordato semplificato, in dirittodellacrisi.it, 18 marzo 2022).

A differenza delle risorse finanziarie derivanti dalla liquidazione del patrimonio aziendale e dei flussi generati dalla continuità aziendale, la finanza esterna può infatti essere distribuita liberamente o al più secondo la regola distributiva della relative priority rule (RPR) (nel rispetto della duplice condizione che (i) il creditore non subisca un pregiudizio rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, (ii) venga assicurata un’utilità a ciascun creditore) (App. Ancona 28 novembre 2024, in ilCaso.it; Trib. Treviso 3 ottobre 2023, in dirittodellacrisi.it), con conseguente possibilità di ricorrere alla suddivisione dei creditori in classi per una migliore evidenziazione dell’ordine di soddisfazione dei creditori.

In realtà quest’ultima ipotesi sembra replicare l’ordine delle cause di prelazione, con la conseguenza che le classi verrebbero in tal caso utilizzate a “meri fini estetico–classificatori” (cfr. A. Rossi, Le nuove classi, cit.), senza pertanto una effettiva rilevanza e necessità pratica delle stesse (cfr. A. Rossi, L’apertura del concordato semplificato, in dirittodellacrisi.it, 18 marzo 2022; P.F. Censoni, Il concordato “semplificato”: un istituto enigmatico, in Ristrutturazioni Aziendali, 22 febbraio 2022).

Qualora si scegliesse di organizzare il ceto creditorio per classi, naturalmente sarà necessario osservare l’ordine delle cause di prelazione nella distribuzione dl risorse provenienti dal patrimonio assoggettato al concorso. Ad esempio, al di fuori dell’ipotesi di soddisfazione del ceto creditorio mediante finanza esterna, non sarebbe possibile includere nella medesima classe creditori aventi differenti gradi di prelazione (cfr. Trib. Ferrara 25 maggio 2025, in dirittodellacrisi.it).

Il classamento nel concordato nella liquidazione giudiziale

La proposta di concordato nella liquidazione giudiziale può, ai sensi dell’art. 240, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 14/2019, prevedere la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei. Risulta, pertanto, in via generale facoltativo procedere al classamento del ceto creditorio (di parere contrario, M. Fabiani, Revisione critica dei principi in tema di classi dei creditori, in dirittodellacrisi.it, 3 febbraio 2025), in sostanziale continuità con l’orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza della legge fallimentare (Cass. civ. 10 febbraio 2011, n. 3274).

A differenza del concordato semplificato, tuttavia, lo strumento concordatario nella liquidazione giudiziale prevede casi tassativi di suddivisione obbligatoria dei creditori in classi, ravvisabili laddove (i) vi siano obbligazionisti o titolari di strumenti finanziari (da collocare in apposita classe ai sensi dell’art. 240, comma 3, d.lgs. n. 14/2019), ovvero (ii) sussistano creditori appartenenti al genus di “parti correlate” ai quali si voglia attribuire diritto di voto (in tale evenienza da ricondurre in classe separata ai sensi dell’art. 243, comma 6, d.lgs. n. 14/2019), ed infine (iii) la proposta preveda forme di trattamento e soddisfacimento differenziato (e motivato) tra i creditori (L. Gambi, Concordato nella liquidazione giudiziale (CCII), in IUS Crisi d’impresa (ius.lefebvregiuffre.it) – ilfallimentarista, 29 ottobre 2024).

Al di fuori dei casi di classamento obbligatorio, la ragione della facoltatività della scelta di suddivisione dei creditori in classi è sostanzialmente ravvisabile nella maggiore flessibilità che viene riconosciuta al soggetto proponente ai fini della formulazione della proposta concordataria, la quale, pertanto, può essere costruita anche mediante la previsione di proposte di soddisfacimento differenziato (purché motivato) sulle base della diversa posizione giuridica ed interessi economici coinvolti. Sarà pertanto onere del proponente valutare, caso per caso, la convenienza e l’opportunità della suddivisione dei creditori in classi, anche in considerazione della successiva fase di votazione del concordato e del conseguente raggiungimento delle maggioranze previste all’art. 244, comma 1, d.lgs. n. 14/2019.

A mero titolo esemplificativo, la formazione delle classi (nei casi di utilizzo facoltativo) potrebbe essere opportuna, oltre che al fine di massimizzare l’impiego delle risorse ricavate da finanza esterna (ivi compreso l’apporto incrementativo del valore dell’attivo nel caso di proposta del debitore) grazie alla previsione di trattamenti differenziati tra i creditori chirografari (a titolo originario o per degrado), anche laddove: (a) si vogliano incrementare le probabilità di raggiungimento delle maggioranze per l’approvazione del concordato; (b) si voglia far ricorso all’istituto del cram down ai sensi dell’art. 245, comma 5, d.lgs. n. 14/2019 (il quale richiede l’accertamento da parte del Tribunale del trattamento non deteriore offerto dalla proposta concordataria rispetto all’ipotesi alternativa di prosecuzione della liquidazione giudiziale – nel caso di contestazione della convenienza da parte di un creditore appartenente ad una classe dissenziente).

In ogni caso, fattore comune al classamento (facoltativo o obbligatorio) dei creditori è (i) la necessaria osservanza della regola generale del rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, prevedendo il comma 4 dell’art. 240 d.lgs. n. 14/2019 che “il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione”, con la conseguente necessaria applicazione della regola distributiva della absolute priority rule al corrispettivo per l’acquisizione del patrimonio dell’impresa debitrice (A. Pezzano, M. Ratti, Il nuovo concordato “finale”: i tratti salienti del (finalmente) incentivato concordato nella liquidazione giudiziale, in dirittodellacrisi.it, 12 febbraio 2025; A. Maffei Alberti, Commentario breve alle leggi su crisi d’impresa e insolvenza, VIII edizione, Milano, 1861), nonché (ii) la possibilità di prevedere il soddisfacimento (anche) parziale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione giudiziale dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (ai sensi del richiamato art. 84, comma 5, d.lgs. n. 14/2019).

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