Abuso del diritto e domanda di concordato preventivo: la posizione della Corte d’appello di Napoli

La Redazione
27 Marzo 2026

La società che, avendo omesso per oltre un decennio di pagare i propri debiti tributari e contributivi aggravando il dissesto, chiede di accedere al concordato preventivo commette un abuso del diritto?

Davanti alla Corte d’appello di Napoli veniva proposto reclamo contro la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva omologato il concordato preventivo proposto da una società gravata da quasi quattro milioni di euro tra debiti tributari e contributivi.

La reclamante sosteneva, in sintesi, l’inammissibilità del concordato omologato in quanto contrario ai principi di correttezza e buona fede e al divieto di abuso del diritto, avendo detta società omesso per oltre un decennio di pagare i propri debiti tributari e contributivi. La società avrebbe, secondo la reclamante, indebitamente finanziato le proprie attività con le risorse spettanti all’Erario, progressivamente aggravando, in modo consapevole, la propria situazione debitoria. In definitiva, il concordato sarebbe stato proposto al fine di consolidare i “vantaggi” derivanti dall’indebitamento e, pertanto, a perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’istituto è stato predisposto dal legislatore.

La Corte d’appello di Napoli ritiene il motivo di reclamo infondato osservando quanto segue.

La funzione assegnata al concordato preventivo dal legislatore è essenzialmente quella di prevenire o rimuovere l’insolvenza dell’imprenditore commerciale (non mino-re) e quindi non può ritenersi sostanzialmente tradita in concreto sol perché il proponente abbia dolosamente o colposamente omesso di adempiere i propri debiti o parte di essi e in tal modo, da una parte, continuato a fruire di risorse finanziarie, economiche e/o patrimoniali che avrebbero dovuto essere destinate all’adempimento dei debiti e, dall’altra, causato o aggravato il proprio dissesto e/o ritardato la sua emersione. A differenza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, infatti, non vi sono norme che facciano dipendere l’ammissibilità del concordato preventivo dalla condotta precedentemente tenuta dal proponente e, più in generale, dalle cause che ne hanno determinato o aggravato la crisi o l’insolvenza.

La stessa Corte di Cassazione non ha mai affermato che una domanda di concordato preventivo vada dichiarata inammissibile poiché integrante un «abuso del processo» o «del diritto» per ragioni uguali od analoghe a quelle usate dalla reclamante. La Corte ha fatto ricorso al concetto dell’abuso del diritto soltanto in casi, peraltro tutti sottoposti alla disciplina anteriore a quella introdotta dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in cui la domanda di concordato preventivo era stata ritenuta in definitiva palesemente volta soltanto a ritardare inutilmente la dichiarazione di fallimento (v. Cass., sez. un., n. 9935/2015, Cass. n. 13997/2023, Cass. n. 8982/2021, Cass. n. 25210/2018, Cass. n. 5677/2017, Cass. n. 3836/2017).

Nemmeno è rilevante la norma che disciplina l’abuso del diritto nell’ordinamento tributario dettata dall’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212: «come confermano i suoi successivi commi, questa norma, a prescindere da ogni altra considerazione, è volta esclusivamente a disciplinare i casi e le modalità in cui l’amministrazione finanziaria può esercitare il proprio potere impositivo e/o sanzionatorio in relazione ad operazioni del contribuente volte a conseguire indebiti vantaggi fiscali, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, sicché il suo ambito di applicabilità è totalmente diverso da quello cui occorre nella specie far riferimento».

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