Processo amministrativo: principio dispositivo con metodo acquisitivo e riparto dell’onere della prova

Redazione Scientifica Processo amministrativo
31 Marzo 2026

L'obbligo di deposito degli atti previsto dall’art. 46 c.p.a. non esonera il ricorrente dal produrre il preavviso di rigetto, se necessario per valutare i motivi del ricorso; in questi casi, la produzione è a carico esclusivo del ricorrente. 

L’obbligo di deposito degli atti e dei documenti previsto dall’art. 46 c.p.a. a carico dell’amministrazione non giustifica la mancata produzione da parte del ricorrente del preavviso di rigetto, qualora tale documento costituisca un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza dei motivi di ricorso, così facendo parte integrante del thema decidendum. In tal caso, la sua produzione è onere esclusivo della parte ricorrente. 

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