Limiti del rito sul silenzio e difetto di giurisdizione per pretese patrimoniali nei confronti della P.A.
31 Marzo 2026
È inammissibile il ricorso avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione ex artt. 31 e 117 c.p.a. per difetto di giurisdizione quando l’inerzia denunciata non riguarda l’esercizio di un potere amministrativo autoritativo, ovvero quando il ricorrente non è titolare di una posizione di interesse legittimo. La proponibilità dell’azione presuppone l’esistenza, in capo alla P.A., di un obbligo giuridico di provvedere ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, che sorge solo nell’esercizio di una funzione pubblica e si concreta nell’adozione di un provvedimento. Il rito speciale contro il silenzio tutela esclusivamente il mancato esercizio di poteri pubblicistici e non costituisce un rimedio generale contro qualsiasi forma di inerzia della P.A. Pertanto, pretese di pagamento di crediti patrimoniali derivanti da rapporti paritetici con la P.A., come incentivi o somme dovute, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. La giurisdizione amministrativa non discende dall’art. 117 c.p.a., norma sul rito, ma dai criteri di riparto fondati sulla natura della situazione soggettiva dedotta. |