Ammonimento del PM e violazione dell’equo processo

La Redazione
02 Aprile 2026

La Corte EDU censura la Francia per l’uso dell’“ammonimento” quale alternativa al processo penale, ritenendolo lesivo dell’art. 6 CEDU. Anche senza condanna, la qualificazione della denunciante come autrice di calunnia, in assenza di contraddittorio pieno, integra una violazione delle garanzie dell’equo processo e del corretto accertamento del consenso.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza 19 marzo 2026, B.G. c. Francia (n. 70945/17), interviene sul perimetro applicativo dell’art. 6 CEDU, affermando che anche misure para-penali, come il previgente rappel à la loi, possono incidere sulle garanzie dell’equo processo.

Il caso trae origine dalla denuncia di una sedicenne per violenza sessuale, archiviata dalla Procura per insufficienza di prove. In luogo dell’azione penale per calunnia, il pubblico ministero disponeva un ammonimento formale, qualificando la denunciante come autrice di falsa accusa. Tale misura, pur priva di condanna, comportava un evidente stigma giuridico.

La Corte EDU rileva come l’autorità requirente abbia operato una valutazione unilaterale delle prove, aderendo alla versione dell’indagato senza adeguata motivazione e senza garantire alla ricorrente un contraddittorio effettivo. In assenza di ammissione di responsabilità e di un giudizio davanti a un tribunale, l’attribuzione di colpevolezza mediante ammonimento si pone in contrasto con le garanzie fondamentali del giusto processo.

Particolare rilievo assume il passaggio sul consenso nei rapporti sessuali: Strasburgo ribadisce che esso deve essere libero, attuale e revocabile, censurando l’uso di stereotipi (assenza di resistenza, mancata verbalizzazione del rifiuto) nella valutazione della credibilità della vittima.

Ne deriva che l’archiviazione per insufficienza probatoria non equivale alla falsità della denuncia e non può giustificare misure afflittive sostanzialmente punitive. L’ammonimento, in questo contesto, ha prodotto effetti analoghi a una pronuncia di colpevolezza senza le garanzie del processo.