Responsabilità ex art. 2052 c.c. e esclusione copertura del convivente more uxorio

La Redazione
03 Aprile 2026

Il Tribunale di Cassino afferma, nel caso in oggetto, la responsabilità oggettiva della proprietaria del cavallo ex art. 2052 c.c. per le lesioni riportate dall’attore, escludendo qualsiasi concorso di colpa della vittima e riconoscendo un danno non patrimoniale di euro 19.516. Viene negata la manleva assicurativa, poiché il danneggiato è qualificato come convivente more uxorio, non “terzo” ai sensi di polizza

In tema di danno cagionato da animali, la responsabilità del proprietario o di chi se ne serve ai sensi dell’art. 2052 c.c. ha natura oggettiva e si fonda sul mero rapporto con l’animale e sul nesso causale tra il comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso, superabile solo mediante la prova del caso fortuito, comprensivo anche del fatto colposo esclusivo del danneggiato, purché imprevedibile, inevitabile ed eccezionale.

Nel caso di caduta provocata da un cavallo imbizzarrito all’interno di un centro di allenamento, l’attore che provi la dinamica del sinistro e il collegamento eziologico con l’animale adempie al proprio onere probatorio, mentre resta a carico del convenuto la dimostrazione di fattori esterni idonei a interrompere il nesso causale.

Ai fini dell’operatività della polizza di responsabilità civile della vita privata, il convivente more uxorio rientra nella nozione di “familiare” e non può essere considerato “terzo” assicurato, con conseguente inoperatività della garanzia e rigetto della domanda di manleva.

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