I rapporti tra liquidazione controllata ed espropriazione forzata
Paolo Cagliari
31 Marzo 2026
Analisi delle interferenze e delle influenze prodotte dall’apertura della liquidazione controllata rispetto alle azioni esecutive individuali e alle procedure di espropriazione forzata in corso
Sovraindebitamento e liquidazione controllata
La liquidazione controllata dei beni del sovraindebitato costituisce uno degli strumenti attraverso i quali, ai sensi dell’art. 2, lett. c), c.c.i.i., il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie possono porre rimedio al proprio stato di crisi o di insolvenza.
L’istituto, disciplinato dagli artt. 268 e seguenti c.c.i.i., ha il suo predecessore nella liquidazione del patrimonio, già sorretta dalle regole dettate dagli artt. 14-ter e seguenti l. 3/2012.
Caratteristica tipizzante della procedura in questione è quella di consentire, ricorrendone le condizioni previste dalla legge, l’esdebitazione del sovraindebitato.
L’apertura della procedura di liquidazione controllata può conseguire alla domanda proposta dal debitore in stato di sovraindebitamento (art. 268, comma 1, c.c.i.i.), oppure da un creditore (comma 2), anche in pendenza di procedure esecutive individuali, salvo che l’ammontare dei debiti scaduti sia inferiore a € 50.000,00; è stata eliminata, invece, la legittimazione del pubblico ministero a chiederla.
In virtù di quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 272 c.c.i.i., come modificato dal d.lgs. 164/2024, la procedura rimane aperta per un periodo minimo di tre anni, potendo essere chiusa anteriormente solo se il liquidatore, ravvisando l’impossibilità di acquisire ulteriore attivo da distribuire, ne fa apposita istanza.
Sebbene la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale siano disciplinate nel medesimo titolo del c.c.i.i., manca, nell’ambito delle disposizioni che regolano la prima, un rinvio di carattere generale a quelle dettate per la seconda (a differenza di quanto è a dirsi, per esempio, per il concordato minore, al quale l’art. 74, comma 4, c.c.i.i. dichiara applicabili le disposizioni che disciplinano il concordato preventivo, in quanto compatibili).
Ciononostante, le due procedure sono indubbiamentesimili, com’è testimoniato, del resto, dalla loro collocazione.
Non mancano, d’altra parte, disposizioni inerenti alla liquidazione controllata che rimandano espressamente a quelle dettate per la liquidazione giudiziale.
Tra queste, per i fini che qui interessano, assume particolare rilievo quella dettata dal comma 5 dell’art. 270 c.c.i.i., che dichiara applicabile, tra gli altri, l’art. 150 c.c.i.i., il quale sancisce:
da un lato, il divieto di promuovere azioni esecutive o cautelari individuali, in pendenza della procedura concorsuale;
dall’altro lato, l’improseguibilità di quelle eventualmente in corso aventi per oggetto beni compresi nella procedura concorsuale, fatte salve diverse disposizioni di legge.
Un tanto è la conseguenza del fatto che la sede concorsuale è quella in cui debbono trovare appagamento tutte le ragioni di credito vantate verso il debitore nei confronti del quale è stata aperta la procedura di liquidazione controllata, onde assicurare la par condicio creditorum, sicché non può ammettersi che la destinazione del patrimonio del sovraindebitato alla soddisfazione dei creditori possa essere compromessa, anche solo in parte, da azioni esecutive individuali promosse da alcuno di essi.
Così come avviene a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale, anche la liquidazione controllata comporta uno spossessamento generale del debitore con riguardo ai beni appartenenti al suo patrimonio.
Liquidazione controllata e procedure esecutive individuali
In virtù dell’applicabilità dell’art. 150 c.c.i.i., l’apertura della liquidazione controllata determina il blocco automatico delle azioni esecutive individuali, non potendone essere avviate di nuove e divenendo improseguibili quelle pendenti.
È bene precisare che, in virtù del richiamo contenuto nel comma 5 dell’art. 271 c.c.i.i., l’effetto impeditivo dell’avvio o della prosecuzione di procedure esecutive individuali si determina non con il mero deposito del ricorso ex art. 268 d.lgs. n. 14/2019, bensì con la pubblicazione della sentenza che dichiara l’apertura della procedura concorsuale.
Peraltro, stante l’applicabilità dell’art. 54 c.c.i.i. (anche in questo caso, per effetto di quanto previsto dall’art. 270, comma 5, c.c.i.i.), se ne sia stata fatta istanza con la domanda del debitore di apertura della liquidazione controllata, dalla data di pubblicazione della stessa nel registro delle imprese è inibito l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive – al limite, soltanto di quelle che siano state specificamente individuate nell’istanza di inibitoria – sul patrimonio o sui beni e sui diritti del debitore con i quali viene esercitata l’attività d’impresa, mentre, qualora la domanda di liquidazione controllata sia stata proposta dai creditori, il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive può essere disposto, ai sensi dell’art. 271 c.c.i.i., che richiama le misure previste dall’art. 70, comma 4, c.c.i.i. e dall’art. 78, comma 2, lett. d), c.c.i.i., quando il debitore ne abbia fatto istanza con la domanda di accesso al concordato minore o alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.
L’integrale applicabilità dell’art. 150 c.c.i.i. nell’ambito della liquidazione controllata comporta alcune sensibili differenze rispetto a quanto accadeva sotto la vigenza dell’art. 14-quinquies l. 3/2012, in virtù del quale, dal decreto di apertura e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventava definitivo, non potevano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
In primo luogo, il divieto di cui all’art. 150 c.c.i.i. vale anche per i crediti sorti durante la procedura (ai quali, invece, non faceva alcun esplicito riferimento l’art. 14-quinquies l. 3/2012).
In secondo luogo, il divieto di cui all’art. 150 c.c.i.i., a differenza di quello contemplato dall’art. 14-quinquies l. 3/2012, è cedevole nelle ipotesi nelle quali la legge consente al creditore di promuovere o coltivare azioni esecutive individuali nonostante l’avvio o la pendenza della procedura concorsuale. A questo proposito, viene in rilievo il privilegio – avente carattere processuale – riconosciuto al creditore fondiario dall’art. 41 d.lgs. 385/1993, il cui comma 2 attribuisce il potere di iniziare o proseguire l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia del finanziamento concesso anche dopo la dichiarazione di fallimento (ora, di apertura della liquidazione giudiziale). La questione dell’applicabilità di tale disposizione anche nell’ambito della liquidazione controllata aveva suscitato un ampio dibattito, che, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Brescia ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., ha trovato una sintesi nella pronuncia di Cass. civ., sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914, che ha affermato il seguente principio di diritto: «il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e seguenti del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e seguenti del medesimo c.c.i.i.».
Ovviamente, anche in caso di liquidazione controllata, il creditore fondiario sarà onerato di dimostrare – al fine di potersi avvalere del privilegio processuale – che il credito per il quale ha agito esecutivamente sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale (quale sede deputata all’accertamento, alla determinazione e alla graduazione del credito fondiario), sulla scorta di quanto affermato da Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482.
Subentro nelle procedure esecutive pendenti
Il richiamo operato dall’art. 275, comma 2, c.c.i.i. alle disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale contenute nell’art. 216 c.c.i.i. consente anche al liquidatore (come al curatore) di subentrare nelle procedure esecutive pendenti, ai sensi del comma 10 del predetto art. 216 c.c.i.i. (così come già prevedeva, per il liquidatore nominato nella procedura di liquidazione del patrimonio, il comma 2 dell’art. 14-novies l. 3/2012), ovvero, in alternativa, di chiedere che ne venga dichiarata l’improcedibilità, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.
Poiché la disposizione del comma 10 dell’art. 216 d.lgs. n. 14/2019 stabilisce che l’improcedibilità della procedura esecutiva va dichiarata su istanza del curatore (ovvero del liquidatore), è prassi che il giudice dell’esecuzione, avuta conoscenza dell’apertura della procedura concorsuale, assegni un termine all’organo della stessa per dichiarare se intende esercitare o meno la facoltà di subentro (il che si verificherà, di norma, quando lo stato di avanzamento della procedura esecutiva pendente sia tale da rendere maggiormente conveniente ed economica la vendita in quella sede, oppure allorché ricorrano situazioni tali da sconsigliare la liquidazione del bene in sede concorsuale, per esempio quando sia ivi preventivabile un minore realizzo).
Non è da escludere, peraltro, che, nella medesima procedura esecutiva, vi siano alcuni immobili per i quali può essere esercitato il privilegio fondiario e altri per i quali, al contrario, non ricorrono le condizioni previste dall’art. 41 d.lgs. 385/1993: in questi casi, è ragionevole ritenere che sia il creditore fondiario a dover essere interpellato in prima battuta, onde verificare se intenda proseguire comunque l’esecuzione (ovviamente con riguardo e limitatamente ai soli beni sui quali insiste l’ipoteca di primo grado concessa a garanzia del finanziamento fondiario), per consentire, in questo modo, al liquidatore (così come al curatore) di assumere ed esprimere, in seconda battuta, le proprie determinazioni, che possono chiaramente essere influenzate dalla decisione assunta dal creditore fondiario.
Nel caso in cui, peraltro, quest’ultimo dichiari di volersi avvalere del privilegio processuale, il liquidatore (così come il curatore) potrà intervenire nell’esecuzione (giusta quanto espressamente previsto dall’art. 41, comma 2, d.lgs. 385/1993), vuoi per farsi assegnare le somme ricavate dalla vendita degli immobili pignorati residuanti una volta soddisfatte le ragioni del creditore fondiario, vuoi per fare valere quei crediti da considerarsi comunque antergati a quelli del creditore fondiario medesimo assistiti dalla prelazione ipotecaria di primo grado.
Quando si determini al subentro, il liquidatore dovrà avvalersi del patrocinio di un legale, cui dovrà, quindi, conferire idonea procura alle liti, dopo essere stato debitamente autorizzato dal giudice delegato, mentre è discusso se debba procedere allo stesso modo anche quando si tratti di chiedere al giudice dell’esecuzione di dichiarare l’improcedibilità dell’esecuzione pendente.
Il subentro del liquidatore non integra una fattispecie di sostituzione processuale, ai sensi dell’art. 81 c.p.c., ma di successione processuale, sicché l’organo concorsuale assume la qualità di parte in luogo del creditore procedente (e di quelli eventualmente intervenuti) e non del debitore esecutato, che conserva la sua qualità di parte del processo esecutivo (mantenendo, così, il potere di proporre opposizioni).
Di conseguenza, il liquidatore soggiace all’onere di compiere, nei termini all’uopo previsti, le attività funzionali alla progressione del processo esecutivo, dando corso ai relativi atti d’impulso, omessi i quali la procedura esecutiva si estingue o diviene improseguibile (sulla scorta del principio affermato da Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2019, n. 5655).
In questo caso, anche gli effetti del pignoramento – pur inizialmente prodottisi a vantaggio dell’intera massa dei creditori in virtù di quanto stabilito dall’art. 216, comma 10, d.lgs. n. 14/2019 – verranno definitivamente meno.
Resta, in ogni caso, fermo il principio per cui i provvedimenti inerenti alla procedura esecutiva individuale in corso debbono essere assunti dal giudice dell’esecuzione, titolare dei poteri di direzione e coordinamento della stessa ai sensi dell’art. 484 c.p.c., giammai da quello deputato a presiedere la procedura concorsuale: in questo senso, sia pure con specifico riguardo all’accordo di composizione della crisi disciplinato dalla l. 3/2012 (al quale corrisponde l’attuale concordato minore), cui non era associato l’effetto di automatic stay caratterizzante, invece, la liquidazione del patrimonio (prima) e la liquidazione controllata (ora), è stato affermato che i rapporti tra giudice dell’esecuzione singolare e giudice del sovraindebitamento, per l’ipotesi di contemporanea pendenza di procedure a carico del medesimo debitore, sono improntati a piena equiordinazione, per quanto i rispettivi poteri debbano necessariamente coordinarsi, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e delle corrispondenti funzioni e prerogative di ciascun giudice, sicché il giudice delegato della procedura concorsuale, ricorrendone i presupposti, può solo pronunciare il divieto di (iniziare o) proseguire le azioni esecutive, ma non anche adottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse (come lo specifico ordine di sospensione, o la correlativa declaratoria di improseguibilità o di nullità di una particolare procedura), riservati esclusivamente al giudice dell’esecuzione cui ognuna di dette procedure sono assegnate (ovvero al giudice delle eventuali opposizioni esecutive proposte), con l’ulteriore conseguenza che, ove il giudice delegato abbia pronunciato il divieto di proseguire le azioni esecutive, il giudice dell’esecuzione, che ne sia stato debitamente informato, è tenuto a sospendere il procedimento, previa verifica dei presupposti previsti dall’art. 623 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2023, n. 22715).
Questo principio assume particolare rilevanza nelle procedure di sovraindebitamentodiverse dalla liquidazione controllata, nelle quali, a differenza di quanto avviene in quest’ultima, la sospensione delle esecuzioni individuali in corso non è conseguenza automatica dell’apertura della procedura concorsuale, ma subordinata alla concessione di apposita misura protettiva da parte del giudice delegato su istanza del debitore, che dovrà essere recepita dal giudice dell’esecuzione, attraverso l’adozione di un provvedimento che determini l’arresto della procedura pendente innanzi a lui (trattandosi, dunque, di ipotesi di sospensione esterna riconducibile al novero di quelle considerate dall’art. 623 c.p.c.), vale a dire il compimento di atti prodromici o funzionali alla vendita coattiva del bene pignorato (in virtù di quanto stabilito dall’art. 626 c.p.c.).
In caso di subentro del liquidatore e una volta avvenuta la vendita del bene, il giudice dell’esecuzione ordinerà la cancellazione delle ipoteche e della trascrizione non solo del pignoramento, ma pure della sentenza di apertura della liquidazione controllata, beninteso limitatamente ai beni oggetto della vendita coattiva: un tanto perché, sebbene l’art. 586 c.p.c. non menzioni tale formalità (al pari di quella inerente alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale), il cui espletamento è prescritto dall’art. 270, comma 2, lett. g), c.c.i.i., la norma può interpretarsi estensivamente e reputarsi, così, riferita a tutti i vincoli preordinati allo spossessamento e alla vendita coattiva.
Il prezzo riscosso dovrà essere consegnato al liquidatore, affinché lo ripartisca in sede concorsuale, sulla scorta del piano di riparto ivi predisposto.
Improseguibilità delle procedure esecutive pendenti
Qualora il liquidatore, anziché subentrare nell’esecuzione pendente, preferisca farne dichiarare l’improcedibilità, onde vendere i beni pignorati in ambito concorsuale, la traslazione ovvero la prosecuzione della fase liquidatoria in tale sede avviene senza soluzione di continuità, grazie al fatto che, in virtù di quanto espressamente stabilito dal comma 10 dell’art. 216 d.lgs. n. 14/2019, il pignoramento eseguito dal creditore conserva ed esplica la propria efficacia anche in favore della liquidazione controllata.
In altri termini, gli effetti prodotti dall’atto di pignoramento a favore del creditore procedente e dei creditori intervenuti in termini di inefficacia degli atti dispositivi del bene eventualmente compiuti dal debitore dopo il pignoramento si espandono e si realizzano a favore di tutti i creditori della procedura concorsuale.
È per questo motivo che alla dichiarazione d’improcedibilità non si accompagna l’ordine del giudice dell’esecuzione di cancellazione della trascrizione del pignoramento, che verrà impartito (insieme all’ordine di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, delle trascrizioni dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo) dal giudice delegato – ai sensi dell’art. 275, comma 2, c.c.i.i. – una volta venduto il bene in sede concorsuale e riscosso il prezzo dall’aggiudicatario (a differenza, come visto, di quanto è a dirsi per l’ipotesi in cui, per effetto del subentro del liquidatore, la vendita avvenga nell’esecuzione individuale).
In ogni caso, l’improcedibilità non determina un’estinzione definitiva e irreversibile del processo esecutivo, quanto piuttosto una sua stasi temporanea, che si protrae dalla data di pubblicazione della sentenza di cui all’art. 270 c.c.i.i. fino a quella del deposito del decreto di chiusura della procedura di cui all’art. 276 c.c.i.i.
In altre parole, l’improcedibilità cui fa riferimento il comma 10 dell’art. 216 d.lgs. n. 14/2019 non si traduce in un arresto definitivo dell’esecuzione, ma in una vicenda assimilabile alla sospensione del processo esecutivo, che, analogamente a quanto stabilisce l’art. 626 c.p.c., determina la preclusione a compiere atti d’impulso diretti alla liquidazione dei beni pignorati.
Ciò comporta, tra l’altro, che:
il liquidatore che abbia rimeditato la scelta di vendere il bene al di fuori della procedura esecutiva mantiene la facoltà di subentrarvi, affinché questa riprenda e prosegua il suo corso;
qualora la procedura concorsuale si concluda senza che il bene pignorato sia stato venduto, il creditore può riprendere l’esecuzione individuale, perché venga, alfine, ivi liquidato coattivamente.
Con la pronuncia del decreto di chiusura della liquidazione controllata, infatti, i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore, potendo, quindi, aggredire i beni non liquidati.
Occorre, a questo punto, considerare l’ipotesi in cui l’apertura della liquidazione controllata si collochi in un momento in cui la vendita dell’immobile in sede esecutiva si trovi in fase avanzata.
Più precisamente:
se la sentenza è pronunciata quando è intervenuta l’aggiudicazione provvisoria, ma prima dell’emissione del decreto di trasferimento (vale a dire, quando l’aggiudicatario non ha ancora versato il saldo prezzo e reso la dichiarazione contenente le informazioni prescritte dall’art. 22 d.lgs. 231/2007, ai sensi del riformato art. 585 c.p.c.), l’improcedibilità che si determina per effetto dell’art. 150 c.c.i.i. non impedisce l’emissione del decreto di trasferimento, giusta quanto stabilito dall’art. 187-bis disp. att. c.p.c. (in virtù del quale, in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, gli effetti di tali atti restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari), con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, in presenza dei relativi presupposti, dovrà pronunciare il decreto di trasferimento contente l’ordine di purgazione dell’immobile e ordinare al professionista delegato di trasferire al liquidatore il ricavato dalla vendita, affinché lo ripartisca in sede concorsuale;
se la sentenza è pronunciata addirittura dopo che sia intervenuta l’emissione del decreto di trasferimento, l’acquisto del terzo, a maggior ragione, resta ovviamente salvo, ma, pure in questo caso, il ricavato dalla vendita – su cui si è trasferito il vincolo derivante dal pignoramento di cui si avvantaggia l’intero ceto creditorio del debitore sottoposto alla liquidazione controllata – andrà ripartito in sede concorsuale, sicché il professionista delegato dovrà attribuirlo nella sua interezza al liquidatore.
La liquidazione delle spese del processo esecutivo dichiarato improseguibile (ma, in realtà, lo stesso principio vale quando il liquidatore sia subentrato al creditore procedente) compete al giudice dell’esecuzione avanti al quale si è svolto, fermo restando che la loro soddisfazione dovrà pur sempre avvenire in ambito concorsuale, non essendo immaginabile che possano essere sottratte – anche solo in parte, per esempio perché beneficianti di un regime di antergazione assoluta, com’è a dirsi per le spese assistite dal privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. – alla regola che individua un’unica sede per comporre il concorso dei creditori nella distribuzione del ricavato in base alle legittime cause di prelazione e dare corso ai relativi pagamenti.
Per quanto concerne specificamente i compensi maturati dagli ausiliari del giudice dell’esecuzione per le attività svolte sino alla declaratoria di improcedibilità, la prassi ne vede la liquidazione a carico del creditore procedente ai sensi dell’art. 8 d.P.R. 115/2002, trattandosi quindi di spese che, come in tutti i casi di chiusura anticipata del processo esecutivo, restano a carico di chi le ha anticipate, che potrà poi chiederne, a propria volta, il pagamento in ambito concorsuale, proponendo apposita domanda di ammissione al passivo.
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