Atti irripetibili: verbali di osservazione, pedinamento e controllo

31 Marzo 2026

Il focus si sofferma sulla categoria degli atti irripetibili della polizia giudiziaria e, in particolare, sulla natura dei verbali di osservazione, pedinamento e controllo.

Inquadramento normativo

Il codice di procedura penale non fornisce una definizione positiva di «atto non ripetibile». L’art. 431, comma 1, c.p.p. si limita a stabilire che i verbali di atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal difensore debbano essere acquisiti al fascicolo del dibattimento, riconoscendo loro una corsia preferenziale rispetto al materiale raccolto nelle indagini preliminari, ordinariamente destinato al solo fascicolo del pubblico ministero.

La ratio della previsione è chiara: taluni atti investigativi documentano situazioni irripetibili per loro natura, la cui rievocazione testimoniale postuma determinerebbe inevitabilmente una perdita di informazioni rilevanti e una compromissione della genuinità del dato probatorio. La norma esprime un giudizio di valore del legislatore: in certi casi, l’immediatezza della documentazione è garanzia di affidabilità non surrogabile dalla memoria del verbalizzante.

La distinzione tra atti ripetibili e irripetibili incide in modo determinante sul regime di utilizzabilità probatoria in dibattimento: i verbali di atti irripetibili sono acquisiti di diritto al fascicolo dibattimentale, mentre gli atti ripetibili possono accedere al fascicolo del dibattimento solo con il consenso delle parti, ai sensi dell’art. 493 c.p.p.

L’irripetibilità può essere genetica – ovvero originaria, nel senso che l’atto per sua natura non può essere replicato in dibattimento – oppure sopravvenuta, nel qual caso troverà applicazione la diversa disciplina di cui all’art. 512 c.p.p. La sentenza n. 8575/2026 si occupa esclusivamente dell’irripetibilità genetica, forma tipica dei verbali di indagine della polizia giudiziaria. Va ricordato che, con la legge n. 397/2000 sulle investigazioni difensive, la categoria degli atti irripetibili è stata estesa anche agli atti del difensore (art. 431, comma 1, lett. c), c.p.p.), a conferma del carattere neutro e generale dell’istituto.

Il nodo del contradditorio e le teorie definitorie

La categoria degli atti irripetibili si colloca al crocevia tra due esigenze contrapposte: da un lato, la necessità di non disperdere informazioni probatorie genuine raccolte nella fase delle indagini; dall’altro, il presidio del principio del contraddittorio nella formazione della prova, garantito dall’art. 111 Cost. (introdotto dalla legge costituzionale n. 2 del 1999) e dall’art. 6 della Convenzione EDU. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte ribadito che l’art. 6 CEDU è violato quando la condanna sia basata esclusivamente o in maniera determinante su prove sulle quali l’imputato non abbia avuto modo di esercitare il contraddittorio, sia in sede dibattimentale che nella fase delle indagini.

La rappresentazione degli atti irripetibili come uno «strappo» al sistema accusatorio è la chiave di lettura più diffusa: il codice del 1988 è costruito sulla separazione tra fase delle indagini e fase dibattimentale, e la regola è che gli atti compiuti nelle indagini preliminari non transitino nel giudizio, sede destinata alla formazione della prova in contraddittorio tra le parti. Gli atti irripetibili costituiscono un’eccezione tassativa a questa regola e, in quanto tali, dovrebbero essere oggetto di stretta interpretazione, senza possibilità di applicazioni analogiche. Il rischio, segnalato più volte, è quello di un’erosione progressiva del contraddittorio per effetto di un’interpretazione eccessivamente espansiva della nozione di irripetibilità.

Sul piano definitorio, si contendono il campo due grandi impostazioni. Una teoria ontologica, risalente e oggi superata, faceva dell’irripetibilità una caratteristica intrinseca dell’atto, legata alla sua natura in senso assoluto: era irripetibile l’atto che, per le sue modalità di compimento, non poteva essere materialmente replicato. Questa impostazione è stata respinta perché, condotta alle sue conseguenze estreme, avrebbe portato a qualificare come irripetibile qualunque attività investigativa, in quanto temporalmente unica e non identicamente riproducibile.

La teoria oggi dominante – accolta anche dalle Sezioni Unite – è quella che individua il discrimine nel criterio sostanziale della perdita informativa: un atto è irripetibile quando la sua rievocazione testimoniale in dibattimento comporterebbe inevitabilmente una perdita di informazioni rilevanti o una compromissione della genuinità del dato probatorio. Non basta che l’atto possa essere astrattamente descritto dal verbalizzante, ma è necessario valutare se tale narrazione postuma conservi integro il patrimonio cognitivo cristallizzato nell’immediatezza del compimento dell’atto. La dottrina distingue in proposito tra irripetibilità «effettiva» (l’atto è materialmente impossibile da ripetere) e irripetibilità «potenziale» (l'atto potrebbe astrattamente essere ripetuto, ma la sua ripetizione comporterebbe una compromissione della genuinità): sono soprattutto i casi di irripetibilità potenziale – che riguardano la maggior parte dei verbali di osservazione e pedinamento – a richiedere la più attenta applicazione del criterio sostanziale.

L’evoluzione giurisprudenziale: dalle Sezioni Unite al criterio sostanziale

La giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo registrato posizioni non uniformi sulla natura dei verbali di osservazione, pedinamento e controllo. A fronte di un orientamento minoritario che ne negava il carattere di irripetibilità (l’ultima pronuncia in tal senso risale a oltre vent’anni fa: Cass. pen., sez. VI, n. 39230/2004, Aiuto), l’orientamento prevalente si era già assestato nel senso opposto (Cass. pen., sez. III, n. 44413/2011; Cass. pen., sez. V, n. 39995/2005; Cass. pen., sez. II, n. 2353/2005).

Con la prima pronuncia delle Sezioni Unite sul tema – Cass. pen., sez. un., n. 4/1998, dep. 1999, Barbagallo – il massimo consesso ha affermato che i verbali di sopralluogo e di osservazione, corredati dalle relative riprese fotografiche, in quanto riproducenti fatti e persone individuati in situazioni soggette a mutamento, costituiscono atti irripetibili ai sensi dell’art. 431, lett. b), c.p.p. La Corte in tema di irripetibilità ha introdotto un principio fondamentale: la situazione colta in quel preciso contesto spazio-temporale non può essere ricreata in dibattimento, e il tentativo di rievocazione si tradurrebbe in una perdita irreversibile del patrimonio informativo originale.

Con la seconda decisione – Cass. pen., sez. un., n. 41281/2006, Greco – le Sezioni Unite hanno precisato i criteri discretivi, chiarendo che non è atto irripetibile la relazione di servizio che contenga soltanto la descrizione delle attività di indagine, esauritesi con la loro esecuzione, che potrebbero essere esposte oralmente in dibattimento senza che il decorso del tempo comprometta l’integrità delle informazioni probatorie, per non essere modificabili con il decorso del tempo luoghi, persone o cose rappresentati. La sentenza ha però aggiunto che, qualora nel corso di tali attività sorga la necessità di documentare una situazione modificabile, i relativi rilievi possono assumere natura di atti non ripetibili.

Le Sezioni Unite del 2006 hanno anche precisato che l’atto, per essere acquisito al fascicolo dibattimentale, deve essere redatto nella forma del verbale o recare almeno la sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente, senza lasciare incertezza assoluta sulle persone intervenute: requisiti minimi di affidabilità documentale la cui assenza non preclude tout court l’utilizzabilità, ma richiede una valutazione caso per caso.

La giurisprudenza successiva ha chiarito che il contrasto interpretativo era più apparente che reale: la relazione di servizio contenente la rappresentazione dello stato dei luoghi o la documentazione di un’attività osservata soggetta a mutamento è atto irripetibile; quella contenente la mera descrizione dello svolgimento delle indagini o la documentazione dell’acquisizione della notizia di reato è atto ripetibile (Cass. pen., sez. III, n. 26189/2019). Un corollario essenziale di questo criterio è la possibilità di operare una distinzione interna all’atto: nell’ambito di un unico documento possono coesistere parti irripetibili e parti ripetibili. La tecnica dello scorporo consente così di rispettare contemporaneamente le esigenze di non dispersione della prova e il principio di stretta interpretazione delle deroghe al contraddittorio.

La sentenza n. 8575/2026: analisi delle singole categorie di atti

La pronuncia in commento decide un ricorso di legittimità proposto da (omissis), condannato dalla Corte di appello di Perugia per diciotto furti in abitazione commessi tra l’ottobre 2020 e il maggio 2021. Il terzo motivo censurava la qualificazione come irripetibili di una serie di atti di polizia giudiziaria (relazioni di servizio, verbali di osservazione, pedinamento e controllo, informativa finale di reato). La Cassazione rigetta il motivo articolando la risposta in tre categorie distinte.

a) Rilievi cartografici e immagini estrapolate da filmati. Rientrano nella nozione codicistica di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p. La giurisprudenza non ha mai messo in discussione la possibilità di acquisire riprese video, sia nel caso di telecamere di sicurezza installate sui luoghi dei fatti, sia di video registrati dalla polizia giudiziaria in luoghi aperti al pubblico, potendo al più porsi una questione di distinzione tra documenti e prove atipiche (Cass. pen., sez. un., n. 26795/2006, Prisco; Cass. pen., sez. II, n. 47875/2023, Held; Cass. pen., sez. V, n. 21027/2020, Nardi). Medesime considerazioni valgono per i rilievi aerofotogrammetrici o satellitari (Cass. pen., sez. III, n. 48178/2017; Cass. pen., sez. III, n. 27118/2015) e per cartografie e planimetrie, per le quali può eventualmente porsi solo un problema di affidabilità della ricostruzione.

b) Rilevazioni dei tabulati telefonici. La loro acquisizione in dibattimento è pacifica, nel rispetto della disciplina dell’art. 132 del codice della privacy e della normativa transitoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 178/2021. La Corte di appello di Perugia aveva già acquisito i tabulati nella loro integrità in supporto CD, mentre la doglianza difensiva circa la necessità di chiedere chiarimenti ai verbalizzanti avrebbe semplicemente dovuto indurre la difesa a richiederne tempestivamente l’escussione.

c) Verbali di osservazione, pedinamento e controllo. Su questa categoria la sentenza n. 8575/2026 enuncia un principio netto, in continuità con il criterio sostanziale delle Sezioni Unite del 2006: tali verbali, salvo che non si esauriscano nell’acquisizione della notizia di reato o nella mera narrazione dello sviluppo delle indagini, assumono il carattere dell’irripetibilità nella parte in cui forniscono la descrizione di una situazione soggetta a mutamento, secondo una precisa scansione spazio-temporale, come percepita in un determinato momento e consacrata in un atto redatto contestualmente (o immediatamente dopo).

La Corte ricorre all’immagine della «fotografia in forma narrativa»: il verbale di osservazione cristallizza ciò a cui il verbalizzante ha assistito in una rappresentazione di genuinità e completezza non comparabili con la rievocazione postuma. La rievocazione in dibattimento si tradurrebbe, nella pratica, o in una sostanziale rilettura dell’atto redatto all’epoca ai sensi dell’art. 499, comma 5, c.p.p. (con un rispetto meramente apparente dell’oralità), oppure in un resoconto approssimativo o parziale, con concreto rischio di perdita di informazioni rilevanti. Sul piano applicativo, la Corte osserva che la questione era in ogni caso irrilevante: il verbale del servizio del 9 maggio 2021, unico acquisito nel caso in esame, non era determinante per l’accertamento della responsabilità per il capo 21 in contestazione, già ricavabile dai dati di aggancio delle celle telefoniche, dall’identità delle modalità esecutive e dalle intercettazioni. Il principio viene tuttavia enunciato con finalità nomofilattiche, al di là delle esigenze del caso concreto.

In conclusione

La sentenza n. 8575/2026 della quinta sezione penale della Cassazione consolida il diritto vivente in materia di atti irripetibili con un principio chiaro: i verbali di osservazione, pedinamento e controllo della polizia giudiziaria sono atti irripetibili nella parte in cui documentano situazioni soggette a mutamento secondo una precisa scansione spazio-temporale, e come tali acquisibili al fascicolo del dibattimento senza il consenso della difesa. La loro rievocazione testimoniale postuma comporterebbe inevitabilmente una perdita o distorsione dell’informazione probatoria che il legislatore ha inteso prevenire.

Il criterio sostanziale – e non formale – rimane lo strumento corretto per orientarsi: non rileva la denominazione dell’atto, bensì la possibilità o meno di riprodurne il contenuto in dibattimento senza perdita di informazioni genuine. La tecnica dello scorporo – distinguere all’interno di un unico documento le parti irripetibili da quelle ripetibili – rappresenta la risposta più equilibrata alla tensione tra esigenze probatorie e presidio del contraddittorio, e dovrebbe essere sistematicamente impiegata dai giudici di merito.

Dal punto di vista operativo, l’acquisizione di un atto come irripetibile non preclude alla difesa la facoltà di richiedere l’escussione del verbalizzante per ottenere precisazioni e chiarimenti: è una facoltà da esercitare tempestivamente, senza attendere che la questione si cristallizzi nelle fasi successive del giudizio.

Riferimenti

A. Bassi, Alcune riflessioni in materia di atti irripetibili alla luce della novella n. 356/92, in Cass. pen., 1994.

D. Curtotti, Rilievi e accertamenti tecnici, Padova, 2013.

M. D’Andria, Un tentativo di definizione degli atti non ripetibili, in Cass. pen., 1992.

G. Frigo, Commento all’art. 431 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale (a cura di M. Chiavario), IV, Torino, 1991.

F. Giunchedi, Gli accertamenti tecnici irripetibili (tra prassi devianti e recupero della legalità), Torino, 2009.

L. Suraci, L’atto irripetibile, Padova, Cedam, 2012.

P. Tonini, Documento informatico e giusto processo, in Diritto penale e processo, 2009.

AA.VV., L’incontrollabile espansione dell’irripetibilità, in Processo penale e giustizia, n. 60, 2020.

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