Tribunale di Vicenza: disposizioni sulla notifica dei decreti di chiusura delle liquidazioni giudiziali
26 Marzo 2026
Procedure con attivo: Il Curatore dovrà accantonare in sede di rendiconto le somme relative alle spese preventivate per effettuare la notifica del successivo decreto di chiusura al legale rappresentante dell'impresa individuale o collettiva assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale. Quando verrà emesso, il decreto di chiusura della procedura per ripartizione dell’attivo sarà notificato dalla Cancelleria solo al Curatore, il quale poi provvederà a notificarlo anche al legale rappresentante. Entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del decreto, il Curatore dovrà provvedere a depositare nel fascicolo della Liquidazione Giudiziale la prova dell’avvenuta notifica del decreto di chiusura al legale rappresentante. Procedure prive di attivo: Il Curatore, prima del deposito dell’istanza di chiusura, dovrà depositare la dichiarazione di insussistenza di fondi per il pagamento delle spese di giustizia, nonché indicare il legale rappresentante e la relativa residenza. In tal caso, la notifica del decreto di chiusura al legale rappresentante verrà effettuata dalla Cancelleria a mezzo ufficiale giudiziario, con successiva annotazione delle spese nel foglio notizie. |