Omologazione forzosa del concordato in continuità “in mancanza” della maggioranza delle classi: la Cassazione mette un punto
01 Aprile 2026
La Sezione Prima civile ha stabilito che l’omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, c.c.i.i. – anche nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 136/2024 (Correttivo-ter) – postula l’adesione di una sola classe di creditori votanti, in quanto l’espressione “in mancanza”, di cui alla lett. d) del menzionato comma 2, va interpretata come riferibile all’assenza di maggioranza delle classi consenzienti e non alla mancata adesione di una classe di privilegiati nell’ambito di una maggioranza comunque necessaria, trattandosi di norma di adeguamento dell’ordinamento nazionale a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, lett. b), della Direttiva UE n. 1023 del 2019. Il tema è quello – noto – della ambigua formulazione dell’art. 112, comma 2, lett. d) c.c.i.i. precedente all’intervento correttivo del d.lgs. n. 136/2024. Secondo l’orientamento prevalente, l’omologazione del concordato - oltre che nel caso dell’approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi - è possibile anche in caso di approvazione della proposta con il voto favorevole di almeno una classe, purché formata da creditori «che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione». Secondo l'orientamento contrario (si veda Trib. Lecce sez. III, 31 maggio 2024), invece, la locuzione "in mancanza" andrebbe letta soltanto con riferimento alla seconda condizione richiesta e non anche con riferimento alla precondizione rappresentata dalla maggioranza favorevole delle classi votanti. Ritiene la Corte «che la prima ricostruzione sia senz’altro preferibile in quanto, a differenza dell’altra, coerente con la (più) chiara punteggiatura contenuta sul punto nell’art. 11, lett. b), della Direttiva 1023/19 (di cui pure costituisce attuazione)» e con il considerando n. 54 della Direttiva. Come noto, il d.lgs. n. 136/2024 ha recepito tale interpretazione, modificando la lett. d) che oggi recita: «nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore … omologa … se”, tra l’altro, “d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori … che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione». |