Concordato minore e atti in frode ai creditori

30 Marzo 2026

La tematica concernente la qualificazione come atti in frode ai creditori, che determinano l’inammissibilità della proposta di concordato minore ex art. 77 c.c.i.i., di condotte le quali causano un potenziale o concreto pregiudizio delle ragioni dei creditori, ha diviso la giurisprudenza di merito. Lo scritto dà conto dei contrapposti orientamenti.

Orientamento favorevole

Da un lato, vi è un orientamento che qualifica quale atto in frode ai creditori anche un atto potenzialmente decettivo delle ragioni dei creditori, a prescindere dal pregiudizio in concreto arrecato, sulla base dei seguenti argomenti:

a)   con riguardo al concordato preventivo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che «rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 173 l. fall. i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio arrecato» (nel caso di specie, la Corte ha affermato che l’omessa indicazione nella proposta concordataria del contenzioso pendente nei confronti della società proponente, per un valore economico significativo, può costituire atti di frode);

b)   la Suprema Corte ha stabilito che devono essere considerati atti in frode ai creditori quei comportamenti volontari idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio;

c)    la circostanza che nel concordato minore non sia espressamente prevista una puntuale valutazione sulla meritevolezza del debitore non esclude la necessità di verificare che il debitore stesso non abbia aggravato la crisi scientemente o con condotte gravemente colpose, operando senza buona fede e trasparenza;

d)   sono atti in frode prontamente rilevabili quelli consistenti nell’occultamento di fatti rilevanti ai fini dell’esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché, parimenti, quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atti potenzialmente revocabili ai sensi dell’art. 2901 c.c.

Tale orientamento viene esplicitato nelle pronunce di almeno quattro tribunali di merito, rispettivamente dal Tribunale di Monza (sentenza 8 maggio 2025), dalla Corte d’Appello di Genova (sentenza 23 luglio 2025, in dirittodellacrisi.it), dal Tribunale di Milano (sentenza 14 ottobre 2025, in tribunale-milano.giustizia.it) e dal Tribunale di Bolzano (sentenza 12 novembre 2025, in ilcaso.it).

Nello specifico, nella prima pronuncia il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato minore presentata, vista la presenza di atti in frode ai creditori, posto che il debitore ha volontariamente manipolato il quadro informativo diretto ai creditori circa la propria situazione patrimoniale, sia utilizzando promiscuamente il proprio conto corrente, sia effettuando scientemente movimenti di liquidità con lo specifico intento di sottrarre garanzia patrimoniale ai creditori.

Nella seconda sentenza, la Corte d’Appello ha accolto il reclamo presentato contro l’omologa di un concordato minore dall’Agenzia Entrate Riscossione, la quale riferiva che il soggetto ricorrente, ben prima delle lamentate difficoltà economiche, aveva omesso il versamento dei tributi; nello specifico, la Corte d’Appello ha richiamato, oltre che i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, anche un proprio precedente, ai sensi del quale «la condotta del debitore che ha soddisfatto tutti i creditori non pubblici … è idonea a concretare l’effettuazione di pagamenti preferenziali, tali da configurare atti in frode ai creditori».

Nella terza pronuncia, il Tribunale ha omologato il concordato minore, considerato che non vi era evidenza di atti o pagamenti straordinari che potessero dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio, né era integrata una falsa rappresentazione della realtà fattuale tale da alterare la percezione dei creditori, compiuta con dolo dal debitore.

Nella quarta pronuncia, il Tribunale, pur rilevando che il proponente, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, aveva omesso di riferire di aver costituito una S.r.l., la quale avrebbe acquisito la clientela della sua precedente attività individuale, ha omologato il concordato minore rilevando come la carenza di trasparenza non costituisca atto in frode ai creditori, considerata l’assenza di potenzialità decettiva; infatti, i fatti sottaciuti avrebbero permesso ai creditori, semmai, di valutare in maniera ancora più positiva lo scenario concordatario.

Orientamento contrario

A tale orientamento se ne contrappone un altro opposto, che afferma che, per essere ritenuto diretto a frodare le ragioni dei creditori, un atto deve avere l’effetto in concreto di pregiudicare il soddisfacimento delle stesse. Si è ritenuto che, in caso di atto dispositivo avente ad oggetto l’unico immobile di proprietà della debitrice, l’Agenzia delle Entrate, considerato il limite di cui all’art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973, non può procedere all’espropriazione forzata dello stesso.

Tale orientamento viene esplicitato nella pronuncia della Corte d’Appello de L’Aquila dell’13 giugno 2025, in ilcaso.it, relativa al reclamo presentato contro il decreto del Tribunale di Pescara, il quale aveva dichiarato inammissibile il concordato minore considerando quale atto in frode ai creditori la vendita della nuda proprietà di un immobile da parte del debitore, il quale si era riservato il diritto di abitazione, alla figlia.

La Corte d’Appello accoglieva il reclamo, rilevando, anzitutto, che il debitore, prima dell’atto dispositivo, aveva ricevuto solamente una richiesta di delucidazioni dall’Agenzia delle Entrate (unico creditore) relativamente ad operazioni bancarie; in secondo luogo, che l’atto in questione, oltre a riguardare un bene dal valore irrisorio (che infatti non è mai stato aggredito dalla stessa Agenzia delle Entrate), non ha e non poteva avere alcun effetto pregiudizievole nei confronti del creditore e, per tale ragione, non vi era alcun intento fraudolento, dovendosi ricollegare le ragioni della cessione della nuda proprietà alle vicende della separazione coniugale del debitore.

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