Nullità contrattuale e litisconsorzio necessario
01 Aprile 2026
In un procedimento che abbia ad oggetto la declaratoria di nullità di un contratto è pacifico che vi sia litisconsorzio necessario in quanto l’accertamento del vizio andrà pronunciato nei confronti di tutte le parti che hanno formato il contratto che si assume nullo. In tal senso la giurisprudenza secondo la quale «con riferimento all'azione promossa in via principale dai terzi, diretta a far valere la simulazione assoluta di un contratto in confronto delle parti, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto stesso, con la conseguenza che è necessario il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti all'atto impugnato per simulazione, o i loro eredi, essendo la nullità che ne deriva posta a fondamento dell'azione» (Cassazione civile sez. II, 22/12/2023, n. 35823). Nel caso particolare di parte plurisoggettiva la giurisprudenza, poi, ha operato un distinguo affermando «che l'azione di nullità del contratto non dà luogo ad una ipotesi di litisconsorzio nei confronti di tutti i soggetti che, quale unica controparte, sono intervenuti nella stipulazione (Cass. civ. n. 19804/2016; Cass. n. 4462/1997; Cass. civ. n. 9581/1991; Cass. civ. n. 3546/1979; Cass. civ. n. 1125/1966; Cass. civ. n. 1229/1962). La ragione di questo indirizzo, che qui si condivide, risiede nella considerazione che la sentenza che, accogliendo la domanda, dichiara la nullità o l'inefficacia del contratto ha natura dichiarativa e non costitutiva, non apportando alcuna modifica all'atto, che è nullo ab origine, sicché essa, nel caso rappresentato, si limita a constatare la inidoneità del negozio a produrre effetti tra le parti litiganti ed è, come tale, pur non facendo stato rispetto agli altri contraenti rimasti estranei al giudizio, suscettibile di pratica attuazione tra gli stessi. La conclusione è, pertanto, che nel caso considerato la sentenza dichiarativa della nullità non può ritenersi inutiliter data» (Cass. civ. n. 12683/2025). Nel caso in cui, invece, la nullità di un contratto debba essere accertata in via meramente incidentale e, cioè, quale presupposto di una diversa questione formante oggetto della domanda, non vi sarà obbligo di litisconsorzio. Infatti, l'accertamento della sussistenza del litisconsorzio necessario va effettuato sulla base del petitum, ovvero in base al risultato concreto perseguito in giudizio dall'attore, come affermato dalla Cassazione civile, Pertanto, quando la nullità o l'inefficacia dell'atto prodromico viene dedotta come accertamento meramente incidentale e strumentale rispetto alla domanda principale, non sussiste litisconsorzio necessario e non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti dell'atto che si assume nullo o inefficace. La Cassazione civile (Cass. civ. n. 9866/2014, ha chiarito che quando la nullità di un atto negoziale forma oggetto di eccezione, ancorché riconvenzionale, e deve essere accertata in via meramente incidentale ai fini della delibazione di altre questioni, non sussiste l'obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti parti dell'atto stesso, non essendo tale accertamento idoneo al giudicato: «Alla luce della delimitazione della materia del contendere così risultante, deve osservarsi che: a) nell'ambito della ricostruzione della volontà della parte operata dal giudice di merito, la nullità dell'atto di acquisto era stata dallo (OMISSIS) allegata, in sede di opposizione alla convalida dello sfratto, a fondamento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti in ordine ai diritti ad essi derivanti dalla locazione; con la conseguenza che essa poteva venire delibata in via puramente incidentale e senza idoneità al giudicato; non vi era pertanto necessità di estensione del contraddittorio ad altri soggetti, dal momento che il litisconsorzio non è necessario quando la nullità dell'atto formi oggetto di eccezione, ancorché riconvenzionale, e debba essere accertata in via meramente incidentale (Cass. civ. n. 3474/2008; Cass. civ. n. 9374/2003; Cass. civ. n. 26422/2008); …». |