Provvedimenti indifferibili: fase di revoca, modifica e conferma
01 Aprile 2026
Premessa L’art. 473-bis.15 c.p.c. disciplina i provvedimenti indifferibili, introducendo nell’ambito del rito unico familiare e minorile una forma di tutela cautelare resa necessaria considerando che «quando nel processo sono coinvolti diritti delle persone, il tempo che trascorre incide in misura significativa sulla distribuzione dei torti e delle ragioni e, a volte, priva il provvedimento definitorio della lite del suo carattere principale: l’essere “giusto”» (Buffone, 872). La ratio della norma risiede nell’esigenza di evitare che i diritti delle parti coinvolte, soprattutto se minorenni, possano essere esposti a pregiudizi nel lasso di tempo che intercorre tra il deposito del ricorso introduttivo del giudizio e la celebrazione della prima udienza di comparizione – pari almeno a novanta giorni, ma che potrebbero aumentare a seconda del carico di lavoro del singolo Tribunale –. Al fine di concretizzare la ratio dei provvedimenti indifferibili, il legislatore ha previsto un meccanismo processuale articolato in due fasi: la prima consiste nella pronunzia del provvedimento indifferibili inaudita altera parte a cui segue un secondo momento processuale rappresentato dall’udienza di convalida in cui il contenuto del provvedimento di cui all’art. 473-bis.15 c.p.c. è sottoposto al contraddittorio delle parti. La norma prevede, quindi, un procedimento bifasico a contraddittorio posticipato: all’emissione del decreto inaudita altera parte segue la fissazione di una udienza di convalida in cui viene garantito il contraddittorio tra le parti. La disciplina processuale contenuta nell’art. 473-bis.15 c.p.c. risulta stringata ed apparentemente lineare: il Presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti e, con il medesimo decreto, fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza davanti a sé per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica. Nel caso in cui il giudice non fissi l’udienza di convalida o la fissi in un lasso di tempo incompatibile con la natura del provvedimento stesso (ad esempio, rinviando la convalida all’udienza di prima comparizione), il provvedimento indifferibile dovrebbe essere considerato come abnorme. La sequenza processuale può subire una lieve modifica nel caso in cui l’Autorità Giudiziaria procedente ritenga di dover assumere sommarie informazioni. In tal caso, l’attività istruttoria – possibile solo ove ciò risulti necessario anche a fronte dello stimolo offerto dalla parte richiedente – precederà l’adozione del decreto inaudita altera parte. Il provvedimento indifferibile pronunciato inaudita altera parte deve essere notificato dalla parte richiedente, salvo il caso in cui il provvedimento venga adottato ex officio posto che, in tale ipotesi, la notifica deve avvenire a cura della Cancelleria. Si deve ricordare che la notifica oltre il termine indicato dal giudice determina l’inefficacia del provvedimento. Si noti che secondo una parte della dottrina, l’udienza di convalida dovrebbe essere fissata solo in caso di provvedimento positivo: dunque, in caso di rigetto della domanda cautelare, il Presidente o giudice delegato – dando atto del rigetto nel decreto – dovranno limitarsi a fissare l’udienza di comparizione delle parti. La parte che si è vista negare la concessione del provvedimento di cui all’art. 473-bis.15 c.p.c. potrà reiterare la richiesta al verificarsi di un differente quadro probatorio e fattuale oppure dovrà attendere l’udienza di prima comparizione e tentare di ottenere tutela formulando una domanda volta ad ottenere l’emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all’art. 473-bis.22 c.p.c. All’esito dell’udienza di convalida il giudice potrà confermare, revocare o modificare il provvedimento indifferibile assunto inaudita altera parte. L’udienza di convalida deve essere tenuta strutturalmente distinta dall’udienza di prima comparizione. Tuttavia, vi è la possibilità – che spesso si rinviene nella prassi applicativa – che le due udienze si sovrappongano con il conseguente assorbimento dell’udienza di cui all’art. 473-bis.15 c.p.c. nell’udienza di prima comparizione. Sul punto si noti che, nel caso di revoca – al pari dell’ipotesi di mancata concessione del provvedimento indifferibile – la parte potrà ripresentare la domanda cautelare. Infatti, da un lato, potrebbero verificarsi i presupposti ritenuti precedentemente insussistente dall’Autorità Giudiziaria adita e, dall’altro lato, si potrebbe modificare il quadro fattuale venendosi a creare – o, meglio, a delineare a fronte di una diversa e migliore esposizione dei fatti e dei mezzi istruttori – una situazione di fatto tale da giustificare l’adozione di un provvedimento indifferibile. Le questioni problematiche Appare ora opportuno soffermare la nostra attenzione su alcuni aspetti problematici di rilievo processuale sorti in relazione all’udienza di convalida di cui all’art. 473-bis.15 c.p.c. a) la costituzione della controparte L’art. 473-bis.15 c.p.c. non prevede un termine per la costituzione della controparte a cui il provvedimento è stato notificato. Tuttavia, essendo l’udienza di convalida necessaria al fine di attivare il contraddittorio, appare indispensabile che il Giudice, non solo fissi un termine per la notifica del provvedimento, ma assegni anche un termine per la costituzione del convenuto. Si deve ricordare anche che la costituzione del convenuto non coincide con la costituzione nel merito del giudizio di cui all’art. 473-bis.16 c.p.c., dovendo il convenuto prendere posizione unicamente sulla questione cautelare. Sul punto la giurisprudenza di merito risulta concorde laddove ha riconosciuto espressamente che la costituzione nel giudizio principale è irrilevante ai fini del corretto svolgimento dell’iter procedimentale di cui all’art. 473-bis.15 c.p.c. (cfr. Trib. Treviso, sez. I civ., ord. 13 maggio 2025). Da ciò deriva che la parte nei cui confronti viene emesso il provvedimento indifferibile può costituirsi unicamente al fine di attivare il contraddittorio in vista dell’udienza di convalida, senza che ciò precluda la possibilità di costituirsi nel giudizio principale e senza che la costituzione nel procedimento incidentale determini il sorgere delle preclusioni e degli obblighi gli discovery previsti dal rito familiare in relazione al procedimento principale. b) il giudice competente L’udienza di convalida – come precisa l’art. 473-bis.15 c.p.c. a seguito dell’intervento del d.lgs. n. 164/2024 (c.d. Correttivo alla riforma Cartabia) – deve essere celebrata avanti al Giudice persona fisica che ha pronunciato il provvedimento inaudita altera parte e, dunque, avanti al Presidente o al Giudice delegato. Tale precisazione normativa consente di chiarire, superando un dubbio interpretativo, che l’udienza ove si discute dalla conferma, della modifica o della revoca del provvedimento indifferibile assunto inaudita altera parte non debba essere celebrata avanti al Collegio giudicante. L’assetto normativo appena delineato viene spesso disatteso dalla prassi soprattutto in relazione alle controversie di competenza del Tribunale per i Minorenni. Infatti, nel rito minorile i provvedimenti sono assunti dal collegio – nella misura in cui il Giudice minorile si esprime come organo collegiale a composizione mista – ma il Presidente, all’atto del ricevimento del ricorso introduttivo, nomina un Giudice delegato che è chiamato a gestire l’andamento dell’iter procedimentale. Applicando la norma, nel giudizio minorile i provvedimenti indifferibili dovrebbero essere adottati dal Collegio giudicante in entrambe le fasi delineate dall’art. 473-bis.15 c.p.c. Tuttavia, nella prassi applicativa, spesso accade che il provvedimento indifferibile inaudita altera parte venga assunto dal Giudice delegato, mentre il provvedimento di convalida venga pronunziato dal Collegio a cui necessariamente ha partecipato anche il Giudice delegato del procedimento. Sul punto si noti che con la futura introduzione del Tribunale per i minorenni, per le persone e per le famiglie, i procedimenti celebrati avanti alla sezione circondariale del Tribunale unico continueranno a essere assunti dal collegio; mentre, i procedimenti attribuiti alla sezione distrettuale diverranno di competenza del Giudice monocratico che, relativamente al caso in esame, sarà chiamato ad emettere il provvedimento indifferibile inaudita altera parte e, successivamente, a celebrare l’udienza di convalida, in assenza dell’apporto multidisciplinare del Giudici onorari. c) il ruolo del pubblico ministero Pur nel silenzio della norma, il parere del Pubblico Ministero appare fondamentale, non solo ai fini della pronunzia del provvedimento indifferibile nella fase inaudita altera parte, ma anche per l’adozione del provvedimento conseguente l’udienza di convalida. Tale conclusione appare coerente con il ruolo che il Pubblico Ministero è chiamato a rivestire nell’ambito del processo familiare e minorile. Infatti, occorre ricordare che l’intervento del pubblico ministero si configura come obbligatorio nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi (cfr. art. 70, comma 1, n. 2, c.p.c.), nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone – ovvero nelle controversie in cui si discute della posizione di una persona in un gruppo sociale e dunque, della cittadinanza, della filiazione, dell’adozione, e dei rapporti familiari in genere – (cfr. art. 70, comma 1, n. 3, c.p.c.) e nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori (cfr. art. 70, comma 1, n. 3-bis, c.p.c., così come inserito dal d.lgs. n. 164/2024). Trova, dunque, conferma il ruolo nevralgico del Pubblico Ministero, così come già evidenziato dall’art. 473-bis.3 c.p.c. Ciò risulta coerente anche considerando che, in virtù della clausola generale di cui all’art. 473-bis.2, comma 1, c.p.c., i provvedimenti indifferibili assunti a tutela dei minorenni possono essere adottati anche su richiesta del Pubblico Ministero. d) il rito minorile Un cenno conclusivo deve essere fatto in merito al rito minorile e alle sue peculiarità che il rito unico in materia familiare non riesce a contenere e a governare. Infatti, appare del tutto evidente come il rito unico sia stato modellato pensando alla famiglia, non considerando le peculiarità delle materie attualmente di competenza del Tribunale per i Minorenni, come dimostra a che la strutturazione della competenza relativa all’udienza di convalida che non tiene conto della collegialità del Giudice minorile. Occorre, infatti, ricordare che il Giudice minorile si occupa di una materia differente rispetto al Giudice ordinario e se ne occupa con un metodo di lavoro completamente diverso (si pensi, per esempio, che la prima udienza di comparizione nel rito minorile rappresenta l’inizio di un percorso e non lo snodo centrale e potenzialmente definitivo). Sul punto la dottrina ha precisato che «si è pensato di rivolvere il problema [del processo minorile] applicando al processo minorile le regole del processo del contenzioso familiare ordinario. Il giudizio minorile non è un processo di parte e non ha senso applicare il codice di procedura civile, neppure nella sua modulazione familiare» (Rimini) e, di conseguenza, appare indispensabile pensare ad un nuovo rito del processo minorile «che tenga conto che non è un processo di parte […] si tratta di un processo davvero peculiare per cui occorrono garanzie, procedure chiare, provvedimenti impugnabili e tempistiche compatibili con l’evoluzione della situazione. È un processo in cui la rapidità non deve essere (il solo) obiettivo. È un processo che deve essere costantemente adeguato all’evoluzione del nucleo familiare di cui si tratta» (Rimini). Riferimenti G. Buffone, I provvedimenti ad interim, in Nuove leggi civ. comm., 2023, 872 ss.; R. Donzelli, Il rompicapo dei provvedimenti provvisori e urgenti resi nel procedimento per le persone, i minorenni e le famiglie, in www.judicium.it, 13 aprile 2023; G. Fanelli, Le disposizioni generali, in AA.VV., I procedimenti speciali, Milano, 2025, 39 ss.; M.A. Lupoi, Le misure provvisorie e la loro impugnativa, in AA.VV., La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, a cura di Cecchella, Torino, 2023, 89 ss.; C. Rimini, Intervento, in La giustizia per i deboli. Un anno dopo, Convegno organizzato da AreaDemocratica per la Giustizia, Roma, 15 marzo 2024, in www.areadg.it; L. Villa, Intervento, in La giustizia per i deboli. Persone, minorenni e famiglie. Luci e ombre nel d.lgs. 149/2022, Convegno organizzato da AreaDemocratica per la Giustizia, Genova, 10 marzo 2023, in www.areadg.it; E. Vullo, Provvedimenti indifferibili, temporanei e urgenti, in Fam. e dir., 2023, 982 ss. |