ATP e CTP: applicabilità nel processo amministrativo
03 Aprile 2026
Il caso in esame riguarda il ricorso proposto da alcuni proprietari dinanzi al T.A.R. Brescia, relativo a lavori eseguiti nel Comune dalla società controinteressata sulla base del permesso di costruire, con riferimento alla realizzazione di un accesso carrabile con aiuola spartitraffico che, secondo i ricorrenti, limiterebbe un passaggio esercitato da oltre quarant’anni. Il Collegio ha rilevato che le contestazioni investivano, da un lato, la legittimità del permesso di costruire, nella parte in cui autorizzava un secondo accesso carrabile ritenuto non necessario, e, dall’altro, la difformità delle opere rispetto al titolo edilizio. Tuttavia, tali doglianze avrebbero dovuto essere fatte valere mediante gli strumenti ordinari del processo amministrativo: l’impugnazione del permesso di costruire, quanto al primo profilo, e la segnalazione al Comune e l’eventuale impugnazione dell’inerzia o dei provvedimenti adottati, quanto alle opere difformi. Sul piano processuale, il Collegio ha osservato che le procedure di cui agli artt. 696 e 696-bis c.p.c., proprie del processo ordinario, non trovavano diretta corrispondenza nel processo amministrativo. In forza del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., tali istituti erano applicabili solo nella misura in cui risultavano compatibili o espressione di principi generali. L’impostazione impugnatoria del processo amministrativo richiede che l’acquisizione delle prove sia finalizzata a una domanda di annullamento o di accertamento relativa a un conflitto già attuale. In particolare, l’accertamento tecnico preventivo non può essere utilizzato con finalità meramente esplorative o per acquisire elementi utili a promuovere future controversie o favorire trattative tra le parti, essendo estranea al processo amministrativo una funzione preventiva della lite. Pertanto, il Collegio ha ritenuto che le richieste di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. e di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., (con la nomina del CTU e la formulazione dei quesiti) essendo anteriori alla proposizione di una domanda di annullamento o di accertamento, sono compatibili con il processo amministrativo solo nei limiti delle misure ante causam di cui all’art. 61 c.p.a. per ragioni di eccezionale gravità e urgenza, nel concreto rischio che la situazione di fatto possa modificarsi nelle more del giudizio, rendendo impossibile o inutile una futura pronuncia. Tale rischio doveva essere specificamente allegato e dimostrato dalla parte istante; nel caso di specie, i ricorrenti non avevano fornito elementi sufficienti a dimostrare un pericolo attuale di alterazione della situazione di fatto. Quanto alla contestazione relativa al secondo accesso carrabile, il Collegio ha osservato che la questione avrebbe richiesto l’impugnazione del permesso di costruire nell’ambito di un ordinario giudizio edilizio, nel quale l’attività istruttoria sarebbe stata disposta in funzione delle questioni di diritto rilevanti. Parimenti, le contestazioni sulle opere difformi dal permesso configuravano la realizzazione di opere abusive, per le quali lo strumento di tutela era rappresentato dall’attivazione del potere repressivo del Comune, mediante segnalazione delle opere e successiva eventuale impugnazione dell’inerzia o dei provvedimenti adottati, senza margini per l’adozione di misure ante causam. Il Collegio ha precisato, inoltre, che una volta notificato il ricorso ex artt. 696 e 696-bis c.p.c., si era instaurato un giudizio amministrativo, con applicazione delle regole processuali proprie, sicché il decreto monocratico poteva essere confermato o superato mediante pronuncia collegiale, e il ricorso poteva essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Infine, il Collegio ha rilevato che i ricorrenti non avevano dato ulteriori impulsi processuali, non avendo integrato la domanda iniziale con censure impugnatorie specifiche né chiarito i presupposti per l’accertamento delle proprie ragioni, circostanza che ha confermato l’inammissibilità dell’iniziativa e giustificato il rigetto del ricorso. Il T.a.r. per la Lombardia sezione staccata di Brescia ha respinto il ricorso. Per approfondimenti si veda: R. Tuccillo, art. 39, in AA. VV., Codice del processo amministrativo, diretto da R. Chieppa, Giuffrè. |