Transazione nel concordato: le somme ottenute restano imponibili anche se destinate ai creditori
02 Aprile 2026
Il quesito è posto da una società in liquidazione che, in esecuzione del piano di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta omologato, ha promosso un’azione di responsabilità nei confronti dei precedenti organi sociali, poi definita mediante accordo transattivo. Le somme percepite, secondo il piano, erano integralmente destinate alla soddisfazione dei creditori. La società chiede se tali importi, non destinati ad incrementare il proprio patrimonio, debbano comunque essere considerati imponibili a fini IRES e IRAP. Si precisa che l’istante ritiene che i proventi derivanti dall'accordo transattivo non siano attribuibili al proprio patrimonio «trattandosi di una somma che non comporta alcun arricchimento patrimoniale». L’Agenzia esclude la tesi dell’istante. Dall’esame dell’accordo emerge una transazione a carattere novativo, volta a definire la lite mediante reciproche concessioni e non un mero risarcimento del danno. In mancanza di un'espressa disposizione legislativa di non imponibilità, la destinazione delle somme ai creditori in forza del concordato non incide sulla loro rilevanza fiscale. La società conserva la propria soggettività passiva e il provento assume autonoma rilevanza reddituale. L’importo incassato costituisce quindi una sopravvenienza attiva imponibile ai fini IRES, ai sensi dell’articolo 88 del TUIR. Ai fini IRAP, la somma rileva integralmente in quanto iscrivibile tra le sopravvenienze attive della voce A.5 del conto economico, secondo il principio di presa diretta dal bilancio. La risposta conferma un orientamento rigoroso dell’Amministrazione finanziaria. Anche nel contesto concorsuale, e anche quando le somme sono vincolate alla soddisfazione dei creditori, rileva la qualificazione giuridico-fiscale del provento e non la sua destinazione. La funzione meramente “strumentale” del debitore concordatario non è sufficiente a escludere l’imponibilità in mancanza di una deroga espressa del legislatore. |