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Secondo un primo orientamento, a cui aderisce la decisione in questione, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di ripetizione dello stesso fatto di reato, perché l’oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto-reato oggetto di contestazione (tra le altre, Cass. pen., sez. I, 13 maggio 2020, n. 14840, Rv. 279122; Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2018, n. 70, Rv. 274403; Cass. pen., sez. V, 13 marzo 2019, n. 11250, Rv. 277242). Nel tentativo di individuare una mediazione tra le differenti sensibilità ermeneutiche emerse successivamente all’entrata in vigore della novella legislativa introdotta con la legge n. 47/2015, è stato evidenziato che il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma primo, lett. c), c.p.p. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma richiede, invece, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative. Ciò deve avvenire attraverso un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; e dovrà essere tanto più approfondita quanto maggiore sarà la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Cass. pen., sez. V, 11 novembre 2021, n. 1154, Rv. 282769).
Secondo un diverso indirizzo, il pericolo che l’imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, sicché non è sufficiente ritenere altamente probabile che l’imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione, ma è anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un’occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (tra le altre, Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11728, Rv. 286182; Cass. pen., sez. III, 20 luglio 2018, n. 34154, Rv. 273674; Cass. pen., sez. VI, 4 maggio 2016, n. 24476, Rv. 266999; Cass. pen., sez. VI, 19 aprile 2016, n. 19006, Rv. 266568; Cass. pen., sez. II, 3 marzo 2016, n. 9908, Rv. 267570; Cass. pen., sez. III, 10 novembre 2015, n. 11372, Rv. 266481; Cass. pen., sez. III, 15 settembre 2015, n. 43113, Rv. 265653).
In particolare, si osserva che le modifiche normative introdotte dalla legge n. 47/2015 alla disposizione di cui all’art. 274, comma primo, lett. c), c.p.p. richiedono un obbligo motivazionale aggiuntivo da parte dei giudici della cautela, sul tema che attiene al profilo dell’attualità delle esigenze cautelari, sul rilievo che il requisito dell’attualità ha arricchito quello della concretezza già contenuto espressamente nella disposizione normativa, aggiungendosi ad esso. Siffatto obbligo non è tuttavia inedito, perché, da un lato, l’art. 292, comma primo, lett. c), c.p.p. già imponeva al giudice l’esposizione dei motivi per cui i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari assumessero rilevanza «tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato» e, dall’altro, alcuni arresti giurisprudenziali già avevano ritenuto siffatto requisito come elemento costitutivo implicito della fattispecie cautelare di cui all’art. 274 comma primo, lett. c), c.p.p. Ciò, in particolare, sul presupposto che, in tema di esigenze cautelari riferite alla tutela della collettività, appare sempre più esplicita, nel testo dell’art. 274, lett. c) quale modificato dalla legge n. 332/1995, la necessaria valutazione della personalità dell’indagato, riferita ad un parametro ispirato a criteri di concretezza, attualità e specificità a fondamento di una prognosi rigorosa di pericolosità, come sembra rilevare anche l’impiego della espressione «sussiste concreto pericolo» in luogo di quella dotata di minore incisività «vi è il concreto pericolo».
In altre parole, la natura del giudizio prognostico deve tenere conto che il requisito dell’attualità è stato oggetto di una sorta di «interpretazione autentica di tipo sistematico» a opera del legislatore, in quanto sarebbe del tutto riduttiva la portata della riforma se detto requisito venisse confinato nell’ambito degli elementi interni della fattispecie cautelare di riferimento (art. 274, comma primo, lett. c), c.p.p.). Ne deriva che il profilo dell’attualità cautelare esige che i fatti posti a fondamento del provvedimento limitativo della libertà personale siano recenti e rappresentino, pertanto, la conseguenza di una personalità delinquenziale non remota e al tempo stesso capace di innescare in qualsiasi momento la ripetizione criminosa nominata e/o specifica secondo le modalità richieste dall'art. 274, comma primo, lett. c), c.p.p.; fermo restando che l’attualità del pericolo deve essere ravvisata quando risulti dagli atti che siano state accertate medio tempore manifestazioni concrete di pericolosità sociale, che la misura stessa dovrebbe per il futuro fronteggiare, oppure quando vi siano evidenze processuali indicative del fatto che la condotta criminosa sia facilmente reiterabile potendo con alta probabilità logica insorgere occasioni di ripetizione criminosa probabili nel loro prossimo verificarsi.
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