Affidamento dei minori: la legge 37/2026 istituisce registri e Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei collocamenti
01 Aprile 2026
La legge 17 marzo 2026, n. 37, reca disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento, intervenendo sulla legge 4 maggio 1983, n. 184, con un pacchetto di misure organizzative e informative volte a rafforzare il controllo pubblico sui percorsi di collocamento dei minori, senza modificare i presupposti sostanziali dell’istituto. L’art. 1, nel solco del principio del superiore interesse del minore e del diritto del bambino a vivere e crescere nella propria famiglia di origine, introduce il nuovo art. 5‑ter nella legge n. 184/1983, istituendo presso il Dipartimento per le politiche della famiglia un registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza, pubblici e privati. Il registro, organizzato su base provinciale, raccoglie dati numerici sui minori collocati, sulle strutture disponibili e sui soggetti coinvolti, con finalità di monitoraggio degli affidamenti e di prevenzione dei collocamenti impropri in istituto, nel rispetto dei principi di minimizzazione e protezione dei dati personali. Le modalità di tenuta del registro e di acquisizione dei dati sono demandate a decreto del Ministro per la famiglia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Contestualmente, mediante l’introduzione dell’art. 9‑bis, sono istituiti registri presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario, nei quali la cancelleria annota, per ogni minore, gli estremi dei provvedimenti di collocamento, delle eventuali collocazioni protette, degli interventi della forza pubblica, delle autorizzazioni agli incontri con i familiari, nonché delle modifiche o revoche del collocamento e dell’eventuale condizione di portatore di bisogni speciali. I tribunali trasmettono trimestralmente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità i soli dati numerici relativi ai provvedimenti, così da consentire un monitoraggio strutturato dei fenomeni di disagio sociale. L’art. 2 istituisce, presso il medesimo Dipartimento per le politiche della famiglia, l’Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie, incaricato di analizzare i dati del registro nazionale, segnalare possibili collocamenti impropri, promuovere ispezioni e redigere una relazione annuale alle Camere, anche con proposte di rafforzamento della legislazione. L’organizzazione dell’Osservatorio è rimessa a decreto ministeriale e le funzioni sono svolte senza nuovi oneri per i componenti. L’art. 3 disciplina infine le risorse necessarie per l’istituzione e il funzionamento dei registri e dell’Osservatorio, attingendo al Fondo per le politiche della famiglia e al fondo speciale del Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria per le restanti attività amministrative. |