Autoriciclaggio e criptovalute: inesistenza del reato presupposto di abusiva attività finanziaria

02 Aprile 2026

La pronuncia pone al centro dell’attenzione il rapporto tra principio di legalità penale, struttura dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio e disciplina delle attività connesse alle criptovalute nel periodo anteriore all’intervento legislativo del 2017.

Massima

In tema di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), la configurabilità del reato presupposto di esercizio abusivo di attività finanziaria in relazione ad attività su criptovalute richiede che, al momento della condotta, sussista una normativa chiara e specifica che disciplini l’intermediazione o l’offerta di tali strumenti. In mancanza di tale disciplina, non può ritenersi penalmente configurabile il reato presupposto e, conseguentemente, neppure l’autoriciclaggio derivato. La condanna fondata su tale configurazione viola il principio di legalità sostanziale (art. 25, comma 2, Cost. e art. 1 c.p.) ed è assorbita.

Il caso

Il procedimento trae origine da una contestazione di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p., fondata sul presupposto del delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria, asseritamente realizzato attraverso la gestione di più siti internet operanti nel settore della promozione e dell’offerta al pubblico di investimenti, anche mediante acquisto e vendita di valute digitali. Secondo l’impostazione accusatoria, tali attività avrebbero consentito la raccolta di ingenti somme di denaro, successivamente oggetto di operazioni di impiego e movimentazione ritenute idonee a ostacolare l’identificazione della provenienza illecita dei proventi, in un arco temporale collocato tra il 2015 e il 2016. Il Tribunale adito ha pronunciato sentenza di condanna per il delitto di autoriciclaggio, disponendo altresì misure patrimoniali sui beni ritenuti riconducibili alla condotta contestata. La decisione è stata integralmente confermata in sede di appello. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione, articolato in plurimi motivi, con i quali sono state dedotte, tra l’altro, violazioni del principio di legalità in relazione alla configurabilità del reato presupposto, vizi motivazionali in ordine all’accertamento della condotta e degli elementi costitutivi della fattispecie, nonché l’erroneità delle statuizioni patrimoniali conseguenti alla condanna.

La questione

La pronuncia in commento pone al centro dell’attenzione il rapporto tra principio di legalità penale, struttura dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio e disciplina delle attività connesse alle criptovalute nel periodo anteriore all’intervento legislativo del 2017. In particolare, la questione sottoposta al vaglio della Corte riguarda la possibilità di configurare il delitto di autoriciclaggio in presenza di condotte di impiego e movimentazione di proventi derivanti da attività svolte nel settore delle valute digitali, allorché tali attività siano state poste in essere in un contesto normativo privo di una specifica regolamentazione penalmente rilevante. Ci si chiede, dunque, se – e a quali condizioni – l’operatività online di promozione e offerta al pubblico di investimenti, anche mediante criptovalute, possa integrare, ratione temporis, il reato presupposto di esercizio abusivo di attività finanziaria ex art. 166 TUF e, conseguentemente, fungere da base per l’imputazione del delitto di cui all’art. 648-ter.1 c.p. Ulteriormente, la questione involge il tema dell’accertamento incidentale del reato presupposto nei delitti contro il patrimonio a struttura derivata e dei limiti entro i quali il giudice penale può fare applicazione di norme extrapenali integratrici del precetto incriminatore, senza incorrere in un’interpretazione analogica in malam partem incompatibile con gli artt. 25, comma 2, Cost. e 1 c.p.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione giunge alla conclusione che, nel periodo anteriore all’intervento normativo del 2017, le attività di promozione, offerta e negoziazione di criptovalute non fossero assistite da una disciplina positiva tale da consentirne l’inquadramento automatico tra i servizi o le attività di investimento soggette a riserva legale ai sensi del Testo Unico della Finanza. Ne consegue che, in difetto di una base normativa chiara e specifica vigente al tempus commissi delicti, non risulta configurabile il reato presupposto di esercizio abusivo di attività finanziaria, richiesto quale elemento costitutivo del delitto di autoriciclaggio. Venuta meno la tipicità penale del reato presupposto, difetta, alla radice, anche la fattispecie derivata di cui all’art. 648-ter.1 c.p., con conseguente esclusione della responsabilità penale.

Nel delineare tale approdo, la Corte valorizza il principio di stretta legalità e di tassatività della norma penale, ribadendo che le disposizioni extrapenali richiamate o presupposte dalla fattispecie incriminatrice assumono funzione integrativa del precetto e non possono essere oggetto di interpretazioni estensive o analogiche in malam partem. L’accertamento incidentale del reato presupposto, pur non richiedendo una completa ricostruzione del fatto storico, deve comunque fondarsi sulla verifica della sua astratta riconducibilità a una fattispecie penalmente tipica vigente al momento della condotta.

La soluzione adottata si colloca in linea di continuità con quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in tema di reati di riciclaggio e autoriciclaggio, sottolinea l’imprescindibilità dell’esistenza del reato presupposto quale elemento strutturale della fattispecie e nega la possibilità di fondare la responsabilità penale su condotte che, ratione temporis, non risultino chiaramente sussumibili in una figura incriminatrice. In tale prospettiva, la Corte ribadisce altresì che le successive evoluzioni normative in materia di valute virtuali non possono retroagire per colmare ex post lacune regolatorie rilevanti ai fini penali.

L’approccio interpretativo si pone, invece, in consapevole discontinuità rispetto a un diverso filone giurisprudenziale, sviluppatosi soprattutto in sede cautelare e in decisioni di merito, che ha ritenuto assoggettabili alla disciplina dell’intermediazione finanziaria le attività di vendita o promozione di criptovalute presentate come forme di investimento, valorizzandone la funzione economica e la prospettazione di rendimenti per i risparmiatori. Tali pronunce, tuttavia, secondo la Corte, non affrontano in modo dirimente il profilo del tempus commissi delicti e del vuoto normativo esistente prima delle riforme del 2017, limitandosi a un’interpretazione funzionale delle nozioni di strumento o prodotto finanziario.

La decisione in commento, dunque, privilegia un’impostazione rigorosa e garantista, riaffermando che la punibilità delle condotte in materia di criptovalute, specie quando assunte a fondamento di reati a struttura derivata come l’autoriciclaggio, non può prescindere da un previo e puntuale inquadramento normativo conforme ai principi costituzionali di legalità e irretroattività della legge penale.

Osservazioni

La pronuncia in commento si segnala per l’adozione di un’impostazione rigorosa sul piano dei principi, ma al contempo di rilevante impatto pratico, soprattutto nei (sempre più frequenti, in verità) procedimenti penali in cui le cripto-attività costituiscono il presupposto economico di contestazioni per riciclaggio e autoriciclaggio. La Corte ribadisce con chiarezza che l’accertamento del reato presupposto non può risolversi in una valutazione meramente funzionale o economica della condotta, ma deve ancorarsi – come condivisibile - a un quadro normativo certo e vigente al momento del fatto, pena la violazione del principio di legalità sostanziale. In tal senso, la decisione offre un significativo argine a prassi investigative e giurisprudenziali che, soprattutto in passato, hanno talvolta anticipato la soglia di rilevanza penale facendo leva su categorie concettuali elaborate solo successivamente dal legislatore.

Dal punto di vista difensivo, la sentenza fornisce un importante strumento argomentativo nei procedimenti relativi a fatti anteriori al 2017, imponendo una verifica puntuale del tempus commissi delicti e della normativa effettivamente applicabile. In particolare, la Corte chiarisce che la successiva evoluzione della disciplina delle criptovalute – anche quando orientata alla tutela del risparmio o alla prevenzione del riciclaggio – non può essere utilizzata per colmare retroattivamente lacune regolatorie, né per «rileggere» in chiave penalmente rilevante condotte che, al momento della loro realizzazione, si collocavano in una zona grigia dell’ordinamento.

Non può tuttavia sottacersi come l’approccio adottato rischi di determinare, sul piano pratico, una significativa frammentazione del trattamento giudiziario di fattispecie analoghe, in funzione del periodo temporale di riferimento. Se per i fatti antecedenti alle riforme del 2017 e, ancor più, all’entrata in vigore del Regolamento MiCA, la soluzione assolutoria appare difficilmente eludibile, per le condotte successive il quadro muta radicalmente, con un ampliamento dell’area di tipicità e una maggiore esposizione penale degli operatori. Ne deriva un sistema «a doppia velocità» che, se coerente sul piano dogmatico, impone agli interpreti un elevato grado di attenzione nella ricostruzione storica delle condotte e nella qualificazione giuridica delle stesse.

Sotto altro profilo, la decisione sollecita una riflessione sul rapporto tra diritto penale e innovazione tecnologica. La scelta della Corte di non supplire alle carenze del legislatore mediante interpretazioni estensive rafforza il ruolo di garanzia del giudice penale, ma al tempo stesso evidenzia il rischio – da più parti sostenuto - di aree di sostanziale impunità in fasi di rapida evoluzione dei mercati. È un rischio che il sistema sembra oggi aver accettato consapevolmente, demandando al legislatore – e non all’interprete – il compito di individuare tempi e modi dell’intervento repressivo.

In definitiva, la sentenza n. 22651/2025 appare condivisibile nella misura in cui riafferma con nettezza i limiti dell’intervento penale e la centralità del principio di legalità, offrendo indicazioni operative di grande utilità per la prassi giudiziaria. Essa costituisce, al contempo, un monito affinché l’inquadramento penalistico delle cripto-attività avvenga solo all’esito di scelte normative chiare e non per via giurisprudenziale, soprattutto quando si tratti di reati a struttura derivata come l’autoriciclaggio.

Riferimenti

R. Razzante, Manuale di legislazione e prassi dell’antiriciclaggio, 2023.

R. Razzante, Riciclaggio e reati connessi. Applicazioni giurisprudenziali e di vigilanza, Giuffrè, 2023.

R. Razzante, Le cripto attività come prodotti finanziari. A proposito di Cass. Pen., Sez. II, 22 novembre 2022, n. 44378, in Antiriciclaggio&Compliance, 03/2023.

R. Razzante, E. Marvulli, Criptoattività tra obblighi antiriciclaggio e adempimenti fiscali, 2025.

M. Lombardo, Abusiva attività finanziaria e criptovalute: evoluzione normativa e rispetto del principio di legalità, 30 giugno 2025.

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