Omessa impugnazione nel rito abbreviato e riduzione di pena

03 Aprile 2026

Il d.lgs.  n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), con una soluzione innovativa, ha previsto la possibilità di ottenere un’ulteriore riduzione di pena in caso di omessa impugnazione della sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio abbreviato.

La diminuente processuale per l'omessa impugnazione

Il d.lgs.  n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), con una soluzione innovativa, ha previsto la possibilità di ottenere un’ulteriore riduzione di pena in caso di omessa impugnazione della sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio abbreviato.

Introducendo un comma 2-bis nell’art. 442 c.p.p., si è previsto che «quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione».

Si tratta di una diminuente processuale che ha lo scopo di disincentivare le impugnazioni, concedendo all’imputato acquiescente uno sconto di pena (che potrebbe, in ipotesi, consentirgli di accedere alla sospensione condizionale della pena, a pene accessorie più miti e alle misure alternative al carcere) – che spesso costituisce il principale, se non l’unico, obiettivo della doglianza – quale contropartita per il risparmio di tempo e risorse processuali.

La ratio deflattiva ha reso necessario estendere il meccanismo all’impugnazione del difensore, sebbene la delega facesse riferimento al solo imputato.

Da parte di alcuni commentatori sono stati espressi dubbi sul successo di tale incentivo a fronte della possibilità per l’imputato di ottenere in appello un ribaltamento della condanna e, in ogni caso, di patteggiare ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., che la riforma ha epurato dalle limitazioni oggettive e soggettive che ne condizionavano l’utilizzo.

Il riferimento alla «pena inflitta» non lascia dubbi sul fatto che la riduzione vada operata sulla pena oggetto della sentenza di condanna divenuta definitiva a seguito della mancata impugnazione. In sostanza, la pena che il giudice avrebbe originariamente applicato in un ipotetico giudizio dibattimentale subisce due riduzioni, una, pari ad un terzo (o, nel caso di contravvenzioni, della metà), per la scelta del rito abbreviato e l’altra, pari ad un sesto, per la scelta di non impugnare la sentenza di condanna.

La norma si riferisce genericamente all’«impugnazione» e se non vi sono dubbi che l’espressione faccia riferimento sia all’appello che al ricorso per cassazione, non è altrettanto chiaro se comprenda anche le impugnazioni straordinarie. Ritengo che sia più corretta la soluzione negativa sia perché il presupposto per azionarle potrebbe verificarsi molto tempo dopo l’esecuzione della pena e sia perché appare ingiustificatamente gravoso privare il condannato di strumenti che consentono di superare il giudicato per porre rimedio alle violazioni di diritti individuali accertate dopo l’irrevocabilità della sentenza.

Il meccanismo premiale richiede che non sia fatta alcuna impugnazione. Non basta, dunque, che l’imputato o il suo difensore rinuncino a quella già proposta, perché in questo caso non si realizzerebbe a pieno quel risparmio di tempo e risorse processuali che costituisce la contropartita per la rinuncia parziale alla punizione.

La disciplina procedurale della diminuente

Dal punto di vista procedurale, è previsto che alla riduzione di pena provveda il giudice dell’esecuzione. Ciò implica che la sentenza di condanna sia passata in giudicato, eventualità che non consegue necessariamente all’omessa impugnazione da parte dell’imputato e del suo difensore, potendo il Pubblico Ministero impugnare la sentenza di condanna che abbia modificato il titolo di reato (art. 443, comma 3, c.p.p.).

In merito alla procedura da seguire, il d.lgs. n. 150/2022 aveva interpolato il primo comma dell’art. 676 c.p.p. (rubricato «altre competenze») aggiungendo, all’elenco delle competenze residuali del giudice dell’esecuzione (estinzione del reato dopo la condanna, estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, pene accessorie, confisca e restituzione delle cose sequestrate), l’applicazione della «riduzione della pena prevista dall’art. 442, comma 2-bis».

L’inciso finale del comma in esame stabiliva che «in questi casi il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’art. 667, comma 4», ovvero secondo lo schema semplificato che prevede l’adozione de plano dell’ordinanza, la comunicazione al Pubblico Ministero e la notificazione all’imputato e al suo difensore e l’eventuale opposizione dinanzi al medesimo giudice che introduce il procedimento camerale partecipato di cui all’art. 666 c.p.p.

Il d.lgs. n. 31/2024 (c.d. Correttivo Nordio) è intervenuto su tale assetto normativo eliminando l’interpolazione al primo comma dell’art. 676 c.p.p. operata dalla riforma Cartabia e introducendo al suo posto un nuovo comma 3-bis nell’art. 676 c.p.p., secondo il quale «il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile».

La riformulazione del 2024 ha dato la stura a letture divergenti nella giurisprudenza di legittimità in ordine al modello procedurale da seguire per applicare la diminuente: rito camerale partecipato ex art. 666 c.p.p. o rito de plano a contraddittorio eventuale e differito ex art. 667, comma 4, c.p.p.?

Procedura camerale partecipata o…

Ad avviso di un primo orientamento (Cass. pen., sez. I, 6 febbraio 2025, n. 7356, in questa rivista con nota di Trinci, Riduzione di pena per mancata impugnazione nel giudizio abbreviato), la scelta di rimuovere la disciplina della diminuente esecutiva dal primo comma dell’art. 676 c.p.p., che contiene il richiamo al procedimento previsto dall’art. 667, comma 4, c.p.p., collocandola in un comma ad hoc della stessa norma, nel quale non vi è alcun richiamo espresso a tale modulo procedurale, sarebbe sintomatica dell’intenzione del legislatore di applicare, anche per la diminuente in esame, la regola generale prevista dall’art. 666 c.p.p., che disciplina il modello ordinario che il giudice dell’esecuzione deve seguire nelle materia di sua competenza, rispetto al quale la procedura de plano rappresenta un’eccezione applicabile solo nei casi tassativamente previsti.

Si è, inoltre, statuito che l’omessa fissazione dell’udienza camerale quando non deve procedersi de plano integra una nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato a grado del procedimento, in quanto relativa alla partecipazione necessaria del difensore ai sensi dell’art. 178 lett. c) c.p.p.

… procedura camerale de plano?

Secondo un diverso e preferibile orientamento (Cass. pen., sez. I, 23 maggio 2025, n. 22537, Rv. 288147; Cass. pen., sez. I, 1° aprile 2025, n. 23907, Rv. 288150), lo scopo della novella del 2024 è unicamente quello di formalizzare l’iniziativa ufficiosa del giudice procedente, per evitare di attendere che lo stesso sia compulsato dalle parti. Il collocamento della disciplina in un apposito comma evidenzia la previsione di un caso specifico di estinzione parziale della pena post giudicato, che rimane pur sempre disciplinato dalle forme – decisione de plano con possibilità di opposizione – descritte al primo comma dell’art. 676 c.p.p.

In tal senso depongono argomenti convincenti.

In primo luogo, la collocazione sistematica: la nuova disciplina è inserita in un comma dell’art. 676 c.p.p., dedicato alle «altre competenze» del giudice dell’esecuzione, tutte accomunate da una procedura a contraddittorio posticipato.

In secondo luogo, il contenuto della decisione in esame: una riduzione frazionaria predeterminata per legge che richiede una mera operazione matematica, previo accertamento del passaggio in giudicato della sentenza.

Infine, la ratio del correttivo, esplicitata nella sua relazione illustrativa (p. 28): evitare una «inutile attivazione del procedimento di esecuzione su stanza di parte»; detto diversamente, l’obiettivo è quello di accelerare la procedura consentendo al giudice di attivarsi d’ufficio; si tratta di un intento che verrebbe frustrato dalla necessaria attivazione del modello procedimentale a partecipazione necessaria disciplinato dall’art. 666 c.p.p.

L’orientamento in esame è consapevole che il thema decidendum devoluto al giudice della cognizione più essere più complesso rispetto alla mera riduzione matematica della pena: si pensi alle conseguenze del ricalcolo in tema di sospensione condizionale della pena (v. Corte cost., sent. n. 208/2024) e pene accessorie (v. Cass. pen., sez. I, 3 ottobre 2025, n. 34776, in questa Rivista con nota di Trinci, Il giudice dell’esecuzione può revocare le pene accessorie quando riduce di un sesto la pena per omessa impugnazione?). In questi casi, il contraddittorio preventivo è inevitabile perché la decisione necessita anche del contributo istruttorio e argomentativo delle parti.

Ecco allora che si profila un sistema duale: rito de plano per le mere riduzioni post iudicatum e rito partecipato per le decisioni che abbiano un contenuto più ampio e complesso (concessione della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna, revoca o rimodulazione delle pene accessorie).

Ciò a prescindere che il procedimento prenda avvio su iniziativa di parte o di ufficio. Il giudice dell’esecuzione dovrà verificare il contenuto dell’istanza di parte o interrogarsi sulle possibile conseguenze giuridiche di un ricalcolo d’ufficio della pena e decidere conseguentemente quale modulo processuale adottare; con la conseguenza che ordinanze dal contenuto complesso (ossia che non si limitano alla rimodulazione quantistica della pena irroga, ma vi aggiungono statuizioni consequenziali) adottate senza contradditorio camerale devono ritenersi affette da nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p.

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