Azione di inefficacia ex art. 64 l. fall. atti eseguiti in adempimento di un accordo di separazione consensuale

La Redazione
03 Aprile 2026

In adempimento di un accordo di separazione consensuale, uno dei due coniugi trasferisce ai figli la proprietà di immobili. Fallita la sua ditta individuale, la curatela agisce per l’inefficacia del trasferimento sulla base della relativa natura di atto a titolo gratuito compiuto entro i due anni antecedenti al fallimento. Il Tribunale di Larino si occupa di chiarire se l'atto di trasferimento sia da considerarsi a titolo gratuito ovvero oneroso.

In adempimento di un accordo di separazione consensuale tra coniugi omologato dal Tribunale di Larino nel marzo 2019, uno dei due trasferiva la piena proprietà di alcuni immobili ai figli minori. Dichiarato, nel settembre 2019, il fallimento della ditta individuale intestata al coniuge disponente, la curatela – ritenuto che gli atti di trasferimento in questione avessero inciso sulla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. e, in particolare, avessero determinato una lesione dell’attivo fallimentare – intentava azione di inefficacia ex art. 64 l. fall., ritenendo la cessione un atto a titolo gratuito (compiuto entro i due anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento). In subordine, chiedeva la revoca del trasferimento ex art. 2901 c.c. nei confronti della massa. L’altro coniuge, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori, rimaneva contumace.

Il tribunale, richiamato l’art. 64 l. fall., si occupa di stabilire se l’atto di trasferimento impugnato sia da considerarsi a titolo gratuito ovvero oneroso. Al riguardo osserva:

«(…) ferma l’assoggettabilità dei trasferimenti effettuati nell’ambito degli accordi di separazione consensuale, successivamente omologati, all’azione revocatoria (c.f.r. Cass. ordinanza n. 7178 del 4 marzo 2022, Cass. 04.07.2019, sentenza n. 17908; Cass. 15.04.2019, ordinanza n. 10443; Cass. 26 gennaio 2016, n. 1404, Cass. 10 aprile 2013, sentenza n. 8678), così come analogamente all’azione di inefficacia ex art. 64 L.F.- alla stregua di un orientamento giurisprudenziale consolidato, le attribuzioni di beni mobili o immobili disposte nell’ambito degli accordi di separazione personale o di divorzio da un coniuge in favore dell’altro “rispondono, di norma, ad un intento di sistemazione dei rapporti economici della coppia che sfugge, da un lato, alle connotazioni di una vera e propria donazione e, dall’altro, a quelle di un atto di vendita e svela, dunque, una sua tipicità, che può colorarsi dei tratti propri dell’onerosità o della gratuità a seconda che l’attribuzione trovi o meno giustificazione nel dovere di compensare e/o ripagare l’altro coniuge del compimento di una serie di atti. Spetta dunque al giudice di merito, investito della domanda di inefficacia dell’atto dispositivo svolta da un terzo creditore ai sensi dell’art. 2901 c.c., di accertare, in concreto, se l’attribuzione del cespite debba ritenersi compiuta a titolo oneroso o a titolo gratuito” (cfr.: Cass., Sez. I, 10-4-2013, n. 8678)».

Nel caso di specie, depongono a favore della tesi della gratuità dell’atto, sostenuta da parte attrice:

  • Il fatto che tale circostanza non risulti essere stata smentita dai convenuti, che sono rimasti contumaci e non hanno conseguentemente offerto prove contrarie;
  • Il ricorso per separazione consensuale omologato non indica in alcun modo le ragioni di tale trasferimento;
  • dallo stesso non è possibile evincere che il trasferimento avvenisse per compensare eventuali obblighi inadempiuti;
  • il trasferimento non appariva dotato della funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli, posto che il coniuge disponente, con l’accordo di separazione, si faceva carico delle rate mensili di mutuo relative all’immobile assegnato, quale casa coniugale, alla moglie, e si impegnava alla corresponsione di un assegno mensile di mantenimento in favore del coniuge e dei figli, oltre alla refusione del 50% delle spese straordinarie.

Di conseguenza, la domanda attorea è stata accolta, con dichiarazione di inefficacia ex art. 64 l. fall. dell’atto di trasferimento di tali beni immobili contenuto nell’accordo di separazione consensuale.

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