Procedura di insolvenza aperta da più tribunali
03 Aprile 2026
L’odierno quesito riguarda l’ipotesi che una medesima procedura di insolvenza, cioè una procedura riguardante il medesimo debitore, sia aperta davanti a più tribunali determinando così un conflitto positivo di competenza. Tale fattispecie, introdotta nella legge fallimentare dal d.lgs. n. 5/2006 con l’inserimento dell’art. 9-ter, è oggi disciplinata dall’art. 30 d.lgs. n. 14/2019, così come modificato dal d.lgs. 83/2022. Tale norma prevede che quando un procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza è stato aperto da più tribunali, il procedimento prosegue davanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo (art. 30, comma 1, d.lgs. n. 14/2019). Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza di cui all’art. 45 c.p.c., dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l’art. 29 d.lgs. n. 14/2019 in tema di incompetenza del tribunale, in quanto compatibile (art. 30, comma 2). Dunque, se il procedimento per l’accesso ad una procedura di insolvenza è stato aperto davanti a più tribunali, il procedimento prosegue, sulla base del cosiddetto criterio della prevenzione, davanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo; ad esso «il tribunale successivamente adito deve disporre la trasmissione degli atti, ove non ritenga di richiedere d’ufficio il regolamento di competenza» (Trib. Asti, Sez. Fall., Decr., 4 maggio 2023). La giurisprudenza di merito, intervenuta a disciplinare anche ipotesi relative all’apertura di procedure di tipo diverso - per esempio, liquidazione giudiziale e concordato preventivo -, davanti a più tribunali, per le quali vale la stessa disciplina, ha sottolineato come «già nel vigore della previgente legge fallimentare la giurisprudenza di legittimità aveva del resto affermato l’applicabilità, in tali situazioni, della disciplina sulla continenza prevista dall’art. 39, comma 2, c.p.c., stabilendo in particolare come fosse “onere del debitore che conosce della pendenza dell’istruttoria prefallimentare, anteriormente introdotta, proporre la domanda di concordato preventivo dinanzi al tribunale investito dell’istanza di fallimento, anche quando lo ritenga incompetente, affinché i due procedimenti confluiscano dinanzi al medesimo tribunale, e senza che una siffatta condotta determini acquiescenza ad una eventuale violazione dell’art. 9 l.fall.» (Cass. civ., sez. 1, Sentenza n. 4343 del 20 febbraio 2020). Tale esigenza di coordinamento rimane inalterata e appare anzi rafforzata alla luce della nuova normativa prevista dal d.lgs. n. 14/2019, che ha introdotto il procedimento unitario in cui devono confluire tutte le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza relative allo stesso soggetto” (Trib. Asti, Sez. Fall., Decr., 4 maggio 2023, cit.). La medesima giurisprudenza, richiamando oltre all’art. 30 d.lgs. n. 14/2019 anche l’art. 40, comma 10, d.lgs. n. 14/2019, il quale «dispone inoltre che nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza deve essere proposta nel medesimo procedimento e, se proposta separatamente, va riunita, anche d’ufficio, al procedimento pendente», ha precisato che «tali disposizioni mirano ad assicurare il necessario coordinamento tra le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza relative al medesimo debitore che siano state eventualmente promosse, come nel caso di specie, innanzi a tribunali diversi, al fine di evitare conflitti di giudicati che rischierebbero altrimenti di verificarsi attesa l’evidente interdipendenza logica e funzionale delle procedure in questione» (Trib. Asti, Sez. Fall., Decr., 4 maggio 2023, cit.). Va infine evidenziato che, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 14/2019, a seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all’altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente. In conclusione, il conflitto positivo di competenza è disciplinato dall’art. 30 d.lgs. n. 14/2019 Tale norma stabilisce che se il procedimento per l’accesso ad una procedura di insolvenza, così come per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza, è stato aperto da più tribunali, il procedimento deve proseguire davanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo. Ad esso il tribunale successivamente adito, se non ritiene di chiedere il regolamento di competenza, dovrà trasmettere i relativi atti. È da ritenere che tale disciplina viga anche nei casi in cui davanti a più tribunali vengano aperte più procedure di tipo diverso. |