Antitrust, la Consulta conferma il contributo a carico delle grandi società di capitali

La Redazione
03 Aprile 2026

È legittimo il sistema di finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che pone l’onere contributivo esclusivamente a carico delle società di capitali di grandi dimensioni. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 46 del 2026, depositata il 3 aprile, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine.

Le censure riguardavano l’articolo 10, commi 7‑ter e 7‑quater, della legge n. 287 del 1990, in riferimento agli articoli 3, 53 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione a una serie di fonti del diritto eurounitario. L’art. 10 ha istituito, al comma 1, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Le norme censurate (commi 7-ter e 7-quater, introdotte nel 2012) dispongono la misura del contributo richiesto alle imprese per assicurare funzionamento dell'AGCM in misura pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitali, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.

Il giudice rimettente dubitava della conformità ai principi di uguaglianza, capacità contributiva e non discriminazione di un contributo imposto alle sole società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di euro.

La Corte (ribadendo un orientamento già espresso con la sentenza n. 269 del 2017) ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di far gravare il finanziamento dell’Autorità sulle imprese caratterizzate da una presenza significativa sul mercato. Secondo la Consulta:

  1. Un elevato fatturato può considerarsi un valido indice rivelatore di ricchezza e quindi di capacità contributiva. Esso infatti denota la conclusione di un numero considerevole di contratti e un notevole volume d’affari e, pertanto, una rilevante presenza sul mercato, indicativa della detenzione di una quota significativa di tale mercato»; in quest’ottica, le imprese con fatturato superiore ai 50 milioni di euro vanno ritenute le prevalenti destinatarie dell’attività dell’AGCM medesima e, quindi, le maggiori responsabili della relativa spesa. La Corte ricorda infatti che l’attività dell’AGCM non va valutata in senso meramente statistico, ossia in termini di provvedimenti emessi, ma con riguardo al lavoro complessivamente svolto in tutti i settori di competenza il che, oltretutto, non sempre si traduce in specifici provvedimenti.
  2. Quanto all’esclusione dal pagamento del contributo delle pubbliche amministrazioni, secondo la Corte, la diversità delle situazioni messe a confronto sembra precludere qualsiasi violazione dell’art. 3 Cost. (idem per quanto riguarda il fatto che il contributo sia limitato alle sole società di capitali e non sia invece esteso a tutte le tipologie di impresa con fatturato superiore ai 50 milioni di euro);
  3. Non è fondata, infine, neppure la questione che lamenta la discriminazione rispetto alle imprese straniere che non hanno una rappresentanza stabile in Italia, ma esercitano attività di impresa nel nostro Paese;

Quanto al diritto dell’Unione europea, i rimettenti lamentavano la violazione dei principi in tema di indipendenza dell’AGCM in quanto le disposizioni censurate, addossando l’intero peso del finanziamento dell’Autorità sulle società di capitali con fatturato superiore ai 50 milioni di euro, lederebbero l’indipendenza e – dunque – l’efficacia dell’azione dell’Autorità nello svolgere il suo compito di perseguire le condotte anticoncorrenziali (in violazione del principio di leale collaborazione imposto agli Stati membri).

La Corte osserva che, in base ai riferimenti normativi e giurisprudenziali rilevanti, il legislatore nazionale disponga di un’ampia discrezionalità in merito alla scelta del sistema di finanziamento dell’AGCM purché quest’ultima sia indipendente da influenze esterne e purché disponga dei mezzi sufficienti per svolgere al meglio i propri compiti.

In ordine a questo profilo, la Corte ha sottolineato che il sistema di finanziamento adottato dal legislatore italiano, svincolato dal bilancio dello Stato e basato sul concorso delle imprese che beneficiano di un mercato concorrenziale, garantisce risorse adeguate e l’indipendenza dell’Autorità dal potere politico.

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