Antitrust, la Consulta conferma il contributo a carico delle grandi società di capitali
03 Aprile 2026
Le censure riguardavano l’articolo 10, commi 7‑ter e 7‑quater, della legge n. 287 del 1990, in riferimento agli articoli 3, 53 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione a una serie di fonti del diritto eurounitario. L’art. 10 ha istituito, al comma 1, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Le norme censurate (commi 7-ter e 7-quater, introdotte nel 2012) dispongono la misura del contributo richiesto alle imprese per assicurare funzionamento dell'AGCM in misura pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitali, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Il giudice rimettente dubitava della conformità ai principi di uguaglianza, capacità contributiva e non discriminazione di un contributo imposto alle sole società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di euro. La Corte (ribadendo un orientamento già espresso con la sentenza n. 269 del 2017) ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di far gravare il finanziamento dell’Autorità sulle imprese caratterizzate da una presenza significativa sul mercato. Secondo la Consulta:
Quanto al diritto dell’Unione europea, i rimettenti lamentavano la violazione dei principi in tema di indipendenza dell’AGCM in quanto le disposizioni censurate, addossando l’intero peso del finanziamento dell’Autorità sulle società di capitali con fatturato superiore ai 50 milioni di euro, lederebbero l’indipendenza e – dunque – l’efficacia dell’azione dell’Autorità nello svolgere il suo compito di perseguire le condotte anticoncorrenziali (in violazione del principio di leale collaborazione imposto agli Stati membri). La Corte osserva che, in base ai riferimenti normativi e giurisprudenziali rilevanti, il legislatore nazionale disponga di un’ampia discrezionalità in merito alla scelta del sistema di finanziamento dell’AGCM purché quest’ultima sia indipendente da influenze esterne e purché disponga dei mezzi sufficienti per svolgere al meglio i propri compiti. In ordine a questo profilo, la Corte ha sottolineato che il sistema di finanziamento adottato dal legislatore italiano, svincolato dal bilancio dello Stato e basato sul concorso delle imprese che beneficiano di un mercato concorrenziale, garantisce risorse adeguate e l’indipendenza dell’Autorità dal potere politico. |