Definizioni agevolate dei tributi locali: il nuovo spazio per regioni ed enti locali
Giancarlo Marzo
Francesca Pietrafesa
03 Aprile 2026
Con la Legge di bilancio 2026 (l. n. 199 del 2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, è stata prevista la possibilità per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni) di disciplinare, in via autonoma, forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, con legge regionale ovvero regolamento locale.
Introduzione
Il legislatore della Legge di bilancio 2026 (l. n. 199/2025) ha inteso reintrodurre un nuovo strumento di gestione delle entrate locali, da utilizzare non in via ordinaria, ma a determinate condizioni, in coerenza con i vincoli di bilancio e in maniera circoscritta a periodi temporali ben delimitati.
Tale strumento, ammesso in via straordinaria e senza limitazioni sostanziali in termini di tipologie di entrate e annualità definibili, consente di promuovere la riscossione dei crediti di difficile esigibilità agevolando, da un lato, il pagamento da parte dei contribuenti in difficoltà economica e, dall’altro, alleggerendo il carico amministrativo degli uffici, che possono in tal modo concentrarsi sulla gestione corrente e sui controlli sostanziali.
La definizione agevolata dei tributi locali: il perimetro applicativo
La definizione agevolata dei tributi locali per gli enti territoriali è stata prevista dall’art. 1, commi 102-110, della Legge di bilancio 2026, sulla scorta di un’analoga previsione contenuta nell’art. 13 della Legge di bilancio 2003 (l. n. 289 del 2002). Rispetto alla precedente edizione, la nuova definizione agevolata si caratterizza essenzialmente per: i) la facoltatività di adesione per gli enti territoriali; ii) l’autonomia nella regolamentazione; iii) i benefici per il contribuente; iv) la finalità di recupero crediti e di sostenibilità finanziaria.
Più nello specifico, l’istituto delineato dal legislatore tributario attribuisce direttamente alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni la potestà di introdurre e disciplinare autonomamente tipologie di definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali – gestite direttamente o tramite concessionari iscritti all’Albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate locali – con legge regionale ovvero con regolamento.
La nuova misura, coerente con l’autonomia finanziaria riconosciuta agli enti territoriali dall’art. 119 della Costituzione e con la potestà regolamentare delle province e dei comuni di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, consente all’ente di gestire in maniera autonoma le attività di recupero dei crediti relativi ad entrate tributarie e patrimoniali di propria competenza, ad esclusione – per espressa previsione normativa – dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che continuano a seguire la disciplina della rottamazione quinquies, prevista all’art. 1, commi 82-101, della Legge di bilancio 2026. L’intervento, inoltre, deve collocarsi all’interno del perimetro tracciato dagli artt. 23, 53 e 119 Cost., dai principi generali dell’ordinamento tributario e dal vincolo degli equilibri di bilancio.
Limiti all’autonomia degli enti territoriali
L’ampia autonomia decisionale riconosciuta agli enti territoriali è soggetta, tuttavia, a limiti ben precisi. Il tributo dovuto all’ente a titolo di quota capitale non può essere oggetto di riduzione, al contrario di quanto stabilito nella precedente rottamazione dei tributi locali che, all’art. 13 della Legge di bilancio 2003, consentiva anche la riduzione del quantum del tributo dovuto dal contribuente, ad esclusione delle entrate patrimoniali.
Inoltre, la nuova definizione agevolata deve essere compatibile con l’equilibrio di bilancio. Regolamenti e delibere devono essere adottati tenendo conto della situazione economico-finanziaria dell’ente e della capacità effettiva di incrementare la riscossione. Il comma 102 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2026, oltre ad imporre il rispetto dei principi costituzionali racchiusi negli artt. 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi dell’ordinamento tributario, impone all’ente di procedere ad una valutazione della salvaguardia dell’equilibrio dei bilanci, specie con riferimento ai crediti di difficile esigibilità.
L’organo di revisione, pertanto, nell’elaborazione del proprio parere sul regolamento, dovrà valutare, per ogni singola risorsa definibile, la coerenza dei crediti iscritti o non iscritti in bilancio sulla base del grado di anzianità, l’esigibilità, gli esiti della riscossione, la sostenibilità finanziaria della misura, anche in termini di cassa, nonché la stima del tasso di adesione sulla base delle serie storiche di riscossione ovvero attraverso simulazioni prudenziali.
Ambito soggettivo
Nella nuova definizione agevolata rientrano tutti i contribuenti che risultano debitori di tributi disciplinati e gestiti da regioni ed enti locali, per posizioni in tutto o solo in parte non adempiute. Pertanto, persone fisiche, enti non commerciali, imprese e professionisti, nonché soggetti ad essi equiparati – che abbiano, anche solo parzialmente, non soddisfatto un’obbligazione tributaria locale pregressa – potranno aderire alla definizione secondo le modalità dettate dall’ente nella legge regionale o nel regolamento locale, qualora quest’ultimo intenda avvalersi dell’istituto.
Ambito oggettivo
La definizione agevolata consente agli enti territoriali di introdurre, a propria discrezione, diverse forme di definizione agevolata, che prevedano, in alternativa, (i) l’esclusione di sanzioni e interessi ovvero (ii) la riduzione di sanzioni e interessi. Rientrano nel perimetro della definizione i tributi soggetti alla disciplina e alla gestione delle regioni e degli enti locali (ad esempio, IMU, TARI, tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti).
Sono esclusi dalla definizione agevolata, ai sensi dell’art. 1, comma 105, della Legge di bilancio 2026, l’IRAP per le regioni, le compartecipazioni statali e le addizionali a tributi erariali. Come chiarito dalla Nota IFEL del 27 gennaio 2026, possono essere oggetto di definizione da parte dell’ente anche gli atti di accertamento definitivi, i crediti ancora non oggetto di accertamento, i crediti in contenzioso, i crediti in riscossione coattiva e le rateizzazioni – parzialmente o totalmente – non pagate.
Effetti sulle liti pendenti
La Legge di bilancio 2026, all’art. 1, comma 103, ammette espressamente la definizione delle controversie tributarie pendenti in cui è parte il medesimo ente. Tuttavia, la nuova disciplina non prevede la possibilità di sospendere il processo tributario, come disposto dall’art. 1, comma 110, della Legge di bilancio 2026.
Nella precedente edizione (art. 13, l. n. 289/2002), era invece consentita la sospensione dei contenziosi tributari pendenti, in qualsiasi stato e grado, su istanza di parte. L’art. 1, comma 110, della Legge di bilancio 2026 interviene ad abrogare parzialmente tale facoltà per le regioni, le province e i comuni che intendano adottare leggi e provvedimenti relativi alla nuova definizione agevolata. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la risposta resa durante la Videoconferenza del 5 febbraio 2026, non ha escluso che la sospensione dei contenziosi tributari pendenti potrebbe essere oggetto di un apposito intervento normativo.
Termine di approvazione ed efficacia
L’ente territoriale che intende aderire alla definizione agevolata dei tributi locali deve condurre un’analisi preventiva della propria situazione economico-finanziaria. In particolare, l’organo di revisione è tenuto a svolgere un controllo sostanziale, non meramente formale, verificando, da un lato, la sostenibilità finanziaria e, dall’altro, la coerenza contabile della misura. Solo dopo aver effettuato tale analisi con esito positivo, l’ente dovrà indicare all’interno del regolamento i periodi di tempo circoscritti e dovrà dotarsi di strumenti telematici e digitali idonei a certificare l’adesione.
In termini di pubblicità ed efficacia, per gli enti locali la delibera di approvazione del regolamento acquisisce efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente creditore. La trasmissione del regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del comma 108 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2026. Tale adempimento è richiesto ai soli fini statistici.
Conclusioni
Con la Legge di bilancio 2026 è stata reintrodotta la possibilità per gli enti territoriali di istituire definizioni agevolate in materia di tributi regionali e locali sui crediti di difficile esigibilità, con riduzione o esclusione di interessi e sanzioni, entro termini certi. Le disposizioni ivi recate si limitano a delineare principi e limiti entro cui regioni ed enti locali, nell’ambito della propria autonomia ordinamentale, possono stabilire la disciplina di riferimento.
L’obiettivo di tale intervento è promuovere un’effettiva cooperazione tra lo Stato e gli enti locali, ridurre il contenzioso e potenziare la riscossione locale, con benefici sia per i contribuenti sia per gli enti creditori.
Rispetto alla precedente edizione contenuta nella Legge di bilancio 2003, la definizione agevolata dei tributi locali assume carattere strutturale per la finanza territoriale, diventando uno strumento di gestione del pregresso entro i vincoli dell’equilibrio di bilancio e dell’autonomia degli enti. Si assiste, dunque, ad un vero e proprio cambio di rotta nell’ambito della finanza degli enti locali: gli interventi episodici, dettati dall’urgenza di incassare o di “svuotare” il magazzino dei crediti difficilmente esigibili, sono sostituiti con un meccanismo ordinario, certo e prevedibile, inserito nella fisiologia dei tributi regionali e locali, previo un accurato bilanciamento tra incentivo alla regolarizzazione e tutela delle entrate.
Resta, nondimeno, un profilo critico. La mancata previsione della sospensione dei giudizi tributari pendenti – facoltà che era invece riconosciuta dall’art. 13 della Legge di bilancio 2003 – rischia di limitare l’efficacia deflattiva dell’istituto, esponendo gli enti e i contribuenti aderenti alla prosecuzione di contenziosi che la definizione agevolata mira, per l’appunto, a superare. Sarà pertanto auspicabile un tempestivo intervento normativo correttivo, come peraltro non escluso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella Videoconferenza del 5 febbraio 2026.
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